Norme relative al trasporto diretto, alla non manipolazione o alla non modifica

Regola del trasporto diretto

Per beneficiare della preferenza, i prodotti originari devono essere trasportati direttamente dal territorio della parte esportatrice al territorio dell'Unione europea (e viceversa) senza passare per il territorio di un paese terzo. Lo scopo di questa regola è garantire che i prodotti che arrivano nel paese di importazione siano gli stessi che hanno lasciato il paese di esportazione.

Tuttavia, i prodotti possono essere trasportati attraverso il territorio di un paese terzo con un possibile trasbordo o deposito temporaneo senza perdere il loro carattere originario, purché rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non subiscano operazioni diverse dallo scarico, dal ricarico o da qualsiasi operazione volta a preservarli in buono stato.

L'importatore deve essere in grado di dimostrare che tale condizione è soddisfatta, altrimenti le autorità doganali negano il trattamento preferenziale indipendentemente dal carattere originario dei prodotti.

Regola di non manipolazione o di non modifica

In alcuni regimi commerciali preferenziali la regola del trasporto diretto è definita come una regola di "non manipolazione" o di "non modificazione". Nell'ambito di questa variazione meno gravosa, è consentito il frazionamento delle partite e delle operazioni per l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione volta a garantire il rispetto di requisiti interni specifici, oltre a quelle di trasporto diretto (scarico, ricarico o qualsiasi operazione volta a preservare i prodotti in buone condizioni), se effettuate dall'esportatore o sotto la sua responsabilità.

I requisiti si considerano soddisfatti a meno che le autorità doganali non abbiano motivo di ritenere il contrario. In tali casi gli importatori possono essere tenuti a fornire prove di conformità, che possono essere i documenti menzionati per il trasporto diretto.

Possono inoltre essere presentate altre prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione degli imballaggi o qualsiasi prova relativa ai prodotti stessi.

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