Regola di tolleranza

 

Articolo 42 ("tolleranze") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito

Le soglie di tolleranza sono le seguenti: 

  • Il 15 % del peso del prodotto per i prodotti agricoli classificati nei capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati del capitolo 16.
  • 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti industriali diversi dai tessili e dall'abbigliamento 
  • per i tessili e l'abbigliamento classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato si applicano tolleranze speciali, come indicato nelle note 7 e 8 dell' allegato 2 ("Tolleranze per i tessili e l'abbigliamento"),
  • non è possibile applicare la tolleranza ai prodotti per i quali le norme specifiche per prodotto stabiliscono la percentuale massima di materiali non originari espressa in valore o in peso,
  • la tolleranza non si applica ai prodotti interamente ottenuti nell'UE o nel Regno Unito.

La regola di tolleranza consente, in determinate circostanze, di utilizzare nel prodotto una percentuale limitata di "materiali non originari" che di norma non sarebbero autorizzati dalle norme specifiche per prodotto e che continua a essere considerata "originario".

  • Se una norma specifica per prodotto è espressa come modifica della classificazione tariffaria (ad esempio, modifica del capitolo, della voce tariffaria o della sottovoce), la tolleranza consente l'uso di materiali non originari che hanno la stessa classificazione tariffaria del prodotto, purché il valore di tali materiali non superi la soglia di tolleranza.

Esempio di come applicare la tolleranza

Una bambola (voce SA 95.03) è prodotta nell'UE da:

  • pellet di plastica non originari (capitolo 39 del SA),
  • indumenti per bambini piccoli (capitolo SA 62) e
  • occhi di plastica (voce SA 95.03).

La regola specifica per prodotto per una bambola è la seguente:"Fabbricazione a partire da materiali [non originari] di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto".

Si rileva che gli occhi di plastica sono classificati nella stessa voce SA della bambola. La regola specifica per prodotto non consente di utilizzare materiali non originari della stessa voce del prodotto. Tuttavia, in base alla regola di tolleranza, la bambola potrebbe comunque soddisfare la regola specifica del prodotto se il valore degli occhi della bambola non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica della bambola.

  • Se una norma specifica per prodotto include una percentuale del valore/peso massimo dei materiali non originari, non è possibile utilizzare la tolleranza per aumentare la soglia percentuale. Il contenuto massimo di materiali non originari sarà sempre la percentuale indicata nelle norme specifiche per prodotto.

Esempio

Se la norma specifica per prodotto consente un massimo del 40 % di materiali non originari del prezzo franco fabbrica del prodotto, questo è il limite applicabile e non il 40 % + 10 % (tolleranza).

  • La tolleranza non si applica ai prodotti interamente ottenuti (ad esempio, il "ketchup"), ma si applica ai prodotti ottenuti a partire da materiali interamente ottenuti (ad esempio pomodori utilizzati per produrre ketchup). In quest'ultimo caso, la tolleranza si applica a tutti i materiali non originari che di norma non sono autorizzati dalle norme specifiche per prodotto (ad esempio, il 10 % dei pomodori utilizzati può essere non originario).
  • Per ulteriori informazioni si rimanda agli Orientamenti sulle norme di origine preferenziali.

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