Merci interamente ottenute

Al fine di determinare l'origine del prodotto, le norme in materia di origine distinguono tra merci interamente ottenute e merci sufficientemente trasformate nel paese esportatore.

Le merci interamente ottenute nel paese esportatore sono merci prodotte/trasformate esclusivamente nell'UE e/o in un paese partner senza includere materiali di qualsiasi altro paese.

Ciò comprende, tra gli altri prodotti, piante, minerali o animali vivi.

Per questi prodotti è inteso che

  • i vegetali sono originari di un paese in cui sono stati raccolti
  • gli animali sono originari di un paese in cui sono nati e ivi allevati.
  • i minerali sono originari di un paese in cui sono stati estratti

Nel caso dei prodotti della pesca, le norme di origine dell'UE distinguono tra

  • pesci catturati nelle acque territoriali di un paese partner commerciale — che sono considerati originari senza condizioni supplementari
  • pesci catturati al di fuori delle acque territoriali del paese partner commerciale — che sono considerati originari solo se sono stati catturati da una nave
    • battenti bandiera dell'UE e/o del paese partner
    • registrato nell'UE o nel paese partner
    • di proprietà di un cittadino dell'UE o del paese partner o di una società avente la sede principale di attività economica e almeno il 50 % di proprietà dell'UE e/o di un cittadino di un paese partner commerciale
    • in alcuni casi è inoltre richiesto che il 50 % come minimo dell'equipaggio sia anche cittadino dell'UE e/o del paese partner commerciale.

Per l'intero testo, si veda l'allegato relativo alle norme di origine su ciascun accordo preferenziale.

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