Accordo globale UE-Messico

Le relazioni commerciali bilaterali UE-Messico sono disciplinate dal pilastro commerciale dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UE-Messico (denominato anche "accordo globale").

L'accordo è entrato in vigore nel 2000 e riguarda il dialogo politico, le relazioni commerciali e la cooperazione. Le disposizioni commerciali dell'accordo globale si sono successivamente trasformate in un accordo di libero scambio globale, che copre gli scambi di merci e gli scambi di servizi. Tali disposizioni sono entrate in vigore rispettivamente nell'ottobre 2000 e nel 2001.

Nel 2016 l'Unione europea e il Messico hanno deciso di modernizzare l'accordo globale UE-Messico in modo globale e ambizioso. Le due parti hanno raggiunto un "accordo di principio" sulla parte commerciale dell'accordo globale UE-Messico modernizzato nell'aprile 2018 e hanno concluso i dettagli tecnici definitivi sugli appalti pubblici nell'aprile 2020. L'accordo globale modernizzato UE-Messico è sottoposto alle necessarie procedure interne da entrambe le parti.

Per saperne di più, consultare la pagina della DG TRADE sul Messico

Regole di origine

 

Per poter beneficiare del trattamento preferenziale, il prodotto dovrà soddisfare le norme di origine previste dall'accordo. Si pregadi consultare lo strumento interattivo di autovalutazione delle regole di origine (ROSA) in My Trade Assistant per valutare se il prodotto soddisfa le regole di origine e scoprire come preparare i documenti corretti.

Informazioni generali sulle norme di origine e sulle procedure di origine sono disponibili in questa sezione.

L'origine è la "nazionalità economica" dei beni scambiati. Se sei nuovo nell'argomento, puoi trovare un'introduzione ai concetti principali nella sezione merci.

Dove posso trovare le regole di origine?

Le norme di origine figurano nell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 23 marzo 2000, relativa alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 245 del 29.9.2000, pag. 953).

Le norme specifiche per prodotto sono state adattate alle modifiche della classificazione delle merci introdotte dal sistema armonizzato del 2002. La decisione n. 5/2002 del Consiglio congiunto (GU L 44 del 18.2.2003, pag. 1) contiene l'appendice II applicabile (insieme ad alcune altre disposizioni) che è stata ripubblicata integralmente.

L'allegato III è stato modificato per tener conto dell'allargamento dell'UE del 2004 con decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 15). Le modifiche relative all'allargamento dell'UE del 2007 sono state introdotte dalla decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 55) e le modifiche relative all'adesione della Croazia dalla decisione n. 1/2020 del Consiglio congiunto (GU L 259 40 del 10.8.2020, pag. 40).

La decisione n. 1/2007 del comitato misto UE-Messico (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 15) ha introdotto alcune modifiche alle norme di origine di cui all'allegato III, riguardanti:

  • Proroga dell'applicazione temporanea delle norme specifiche per prodotto di cui all'appendice II, lettera a), relative ai prodotti in cuoio, fino alla conclusione degli attuali negoziati dell'OMC
  • Modifica del metodo di gestione utilizzato per assegnare i contingenti annuali di cui all'appendice II e all'appendice II, lettera a), per i prodotti tessili e calzaturieri esportati dall'UE in Messico, passando da un sistema di aste a un sistema "primo arrivato, primo servito".
  • Una modifica della regola di origine di cui all'appendice II per i prodotti classificati nelle voci 1904 e 7601 del sistema armonizzato

La decisione n. 1/2019 del comitato misto UE-Messico (GU L 3 del 7.1.2019, pagg. 37-40) ha introdotto l'appendice VI relativa al trattamento dei prodotti originari di Andorra e San Marino e al trattamento dei prodotti originari del Messico esportati in questi due paesi.

Il mio prodotto è originario dell'UE o del Messico ai sensi dell'accordo globale UE-Messico?

Affinché il tuo prodotto possa beneficiare della tariffa preferenziale inferiore o pari a zero ai sensi dell'accordo globale UE-Messico, deve essere originario dell'UE o del Messico.

Un prodotto è originario dell'UE o del Messico, se è

 

Esempi di norme specifiche per prodotto negli accordi commerciali dell'UE

  • la regola del valore aggiunto — il valore di tutti i materiali non originari di un prodotto non può superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica
  • la modifica della classificazione tariffaria – il processo di produzione comporta una modifica della classificazione tariffaria tra i materiali non originari e il prodotto finale – ad esempio la produzione di carta (capitolo 48 del sistema armonizzato) a partire da pasta non originaria (capitolo 47 del sistema armonizzato);
  • operazioni specifiche – è necessario un processo di produzione specifico, ad esempio la filatura di fibre in filati – tali norme sono utilizzate principalmente nei settori tessile e dell'abbigliamento e chimico

Suggerimenti per aiutarti a rispettare le regole specifiche del prodotto

L'accordo offre ulteriore flessibilità per aiutarti a rispettare le regole specifiche del prodotto, come la tolleranza o il cumulo.

Tolleranza

  • la regola di tolleranza consente al produttore di utilizzare materiali non originari che sono normalmente vietati dalla regola specifica del prodotto fino al 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto
  • la tolleranza non può essere utilizzata per superare qualsiasi soglia di valore massimo dei materiali non originari elencati nelle norme specifiche per prodotto
  • tolleranze specifiche si applicano ai tessili e agli indumenti classificati nei capitoli da 50 a 63 del SA, inclusi nelle note da 5 a 7 dell'appendice I "Note introduttive" delle norme di origine specifiche per prodotto

Cumulo

  • Cumulo bilaterale — I materiali originari del Messico possono essere conteggiati come originari dell'UE (e viceversa) se utilizzati nella fabbricazione di un prodotto

Altri requisiti

Il prodotto deve inoltre soddisfare tutti gli altri requisiti applicabili specificati nel protocollo, quali lavorazioni o trasformazioni insufficienti o la regola del trasporto diretto. 

Trasporto attraverso un paese terzo: regola del trasporto diretto

I prodotti originari devono essere trasportati dall'UE in Messico (e viceversa) senza essere ulteriormente trasformati in un paese terzo.

Il trasbordo o il deposito temporaneo in un paese terzo sono consentiti se i prodotti rimangono sotto la sorveglianza delle autorità doganali e non sono sottoposti a operazioni diverse da

  • scarico
  • ricarica
  • qualsiasi operazione volta a preservarli in buone condizioni

Dovrai fornire la prova del trasporto diretto alle autorità doganali del paese importatore.

Restituzione dei dazi

A norma dell'accordo globale UE-Messico non è possibile ottenere una restituzione dei dazi precedentemente pagati sui materiali non originari utilizzati per fabbricare un prodotto esportato nell'ambito di una tariffa preferenziale.

Procedure di origine

Se desideri richiedere una tariffa preferenziale dovrai seguire le procedure di origine e far verificare la tua richiesta dalle autorità doganali del paese in cui stai importando le tue merci. Le procedure sono definite nel titolo V sulle prove dell'origine e nel titolo IV sulle modalità di cooperazione amministrativa.

Come richiedere una tariffa preferenziale

Per beneficiare di una tariffa preferenziale, gli importatori devono fornire la prova dell'origine.

La prova dell'origine può essere:

  • un certificato di circolazione delle merci EUR.1, oppure
  • una dichiarazione di origine

La prova dell'origine rimane valida per 10 mesi dalla data di rilascio.

Non è richiesta alcuna prova dell'origine se il valore totale della spedizione non supera

  • €500 per piccoli pacchetti o
  • 1.200 euro per i bagagli personali

Consultare le note esplicative dell'allegato III (compresa la nota esplicativa riveduta dell'articolo 17)per informazioni dettagliate sulla compilazione o sulla compilazione delle prove dell'origine. 

Certificato di circolazione EUR.1

I certificati di circolazione EUR.1 sono rilasciati in Messico dalla "Secretaría de Economía" (Ministero dell'Economia). Il Ministero dell'Economia è anche responsabile per

  • rilascio, controllo e revoca delle autorizzazioni agli esportatori autorizzati
  • controlli a posteriori su richiesta di un'autorità doganale di uno Stato membro dell'UE

L'autorità doganale del Messico può chiedere alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE di verificare il carattere originario delle merci o l'autenticità della prova dell'origine. L'esportatore che richiede il certificato deve essere disposto a presentare documenti comprovanti il carattere originario dei prodotti in questione. In particolare, per il Messico, la classificazione tariffaria a 4 cifre delle merci esportate deve essere indicata nella casella 8 del certificato di circolazione delle merci EUR. 1

L'appendice III contiene un modello di certificato EUR.1 e fornisce indicazioni per la sua compilazione.

Dichiarazione di origine

Gli esportatori possono autodichiarare che il loro prodotto è originario dell'UE o del Messico fornendo una dichiarazione di origine. Può essere fatto da

  • un esportatore autorizzato, oppure
  • da qualsiasi esportatore a condizione che il valore totale dei prodotti non superi i 6 000 EUR

Per diventare un esportatore autorizzato, è necessario essere in grado di soddisfare le autorità doganali competenti ("Secretaria Economia" del Ministero dell'Economia sul lato messicano) del carattere originario dei prodotti, nonché qualsiasi altro requisito che possono imporre. Le autorità competenti possono revocare lo status riconosciuto in caso di abuso. Per saperne di più sulle procedure, contattare le autorità doganali competenti ("Secretaria Economia" del Ministero dell'Economia sul versante messicano).

Come fare una dichiarazione di origine

l'esportatore deve digitare, timbrare o stampare la seguente dichiarazione (nella lingua appropriata) sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

L'esportatore dei prodotti contemplati dal presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, tali prodotti sono di ... origine preferenziale.

Il testo della dichiarazione su fattura può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE e figura nell'appendice IV. Verificare con le autorità doganali per eventuali requisiti aggiuntivi che potrebbero avere.

È necessario firmare la dichiarazione su fattura a mano. Se sei un esportatore autorizzato, sei esentato da questo requisito a condizione che tu conceda alle tue autorità doganali un impegno scritto di accettare la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione che ti identifichi. Quando compilate una dichiarazione su fattura, dovete essere pronti a presentare documenti comprovanti il carattere originario dei vostri prodotti.

Una dichiarazione su fattura può essere presentata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o dopo l'esportazione a condizione che sia presentata all'autorità doganale del paese d'importazione entro il termine stabilito dal diritto interno di ciascuna parte: due anni nell'UE e un anno in Messico

Verifica dell'origine

Le autorità doganali possono verificare se un prodotto importato è effettivamente originario o soddisfa altri requisiti in materia di origine. La verifica si basa su

  • cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle parti importatrici ed esportatrici
  • controllo effettuato dalle dogane locali. Non sono consentite visite della parte importatrice presso l'esportatore

Le autorità della parte esportatrice effettuano la determinazione definitiva dell'origine e informano le autorità della parte importatrice dei risultati.

Condividi questa pagina:

Link diretti