Clausola di standstill
In una "clausola di standstill" le parti di un accordo commerciale si impegnano a mantenere il mercato almeno altrettanto aperto in futuro come al momento della conclusione dell'accordo.
In pratica, ciò significa che, dopo la conclusione di un accordo commerciale, se una parte decide di aprire ulteriormente il proprio mercato e decide successivamente di tornare a un quadro più restrittivo, tale quadro non può mai scendere al di sotto del livello di apertura assunto nell'accordo.
Esempio: se una parte, in un accordo commerciale, si impegna a concedere il 30 % di proprietà straniera in società nazionali e successivamente decide unilateralmente di autorizzare il 40 %, la parte può reintrodurre il livello originario del 30 % ogniqualvolta lo desideri (ma non può limitare ulteriormente al di sotto del 30 %).