Assicurazione merci

Questa sezione fornisce informazioni dettagliate sull'assicurazione per i diversi tipi di trasporto.

Quando le merci sono scambiate a livello internazionale, l'assicurazione è un aspetto importante del trasporto di merci. I beni sono esposti a rischi sia ordinari che straordinari. I rischi ordinari riguardano la movimentazione, il magazzinaggio, il carico o il trasporto di merci, mentre i rischi straordinari possono includere rivolte, scioperi, terrorismo, ecc.

La documentazione assicurativa è importante per lo sdoganamento. La sezione seguente fornisce maggiori dettagli sui diversi tipi di documentazione assicurativa a seconda del tipo di trasporto.

 

L'assicurazione del carico è un accordo per proteggere le merci da perdite o danni causati da un rischio coperto dalla polizza. Una fattura assicurativa è di solito richiesta solo per lo sdoganamento se i dettagli pertinenti non compaiono sulla fattura commerciale.

C'è una differenza tra l'assicurazione del carico e l'assicurazione di responsabilità civile del vettore. Con l'assicurazione del carico, i rischi coperti e l'indennità fissa del contratto spettano alla società o al singolo esportatore.

L'assicurazione di responsabilità civile del vettore, d'altra parte, è disciplinata da regole diverse. A seconda del mezzo di trasporto, la compensazione è limitata dal peso e dal valore delle merci.

La portata standard della responsabilità del vettore è stabilita nelle seguenti convenzioni internazionali.

Trasporto su strada

Il trasporto internazionale di merci su strada è disciplinato dalla Convenzione per il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (Convenzione CMR), firmata a Ginevra nel 1956.

Ai sensi della presente convenzione, gli autotrasportatori non sono responsabili della perdita o del danneggiamento delle merci se possono dimostrare che la perdita o il danneggiamento sono stati causati da:

  • difetto(i) proprio(i) della merce
  • forza maggiore (circostanze impreviste)
  • colpa del caricatore o del destinatario.

Non esiste un regolamento dell'Unione europea in materia di compensazione per il trasporto su strada.

Vettori ferroviari

Il trasporto internazionale di merci per ferrovia è disciplinato dalla convenzione relativa ai trasporti per ferrovia (convenzione CIM), firmata a Berna nel 1980.

Le imprese ferroviarie non sono responsabili della perdita o del danneggiamento delle merci se possono dimostrare che la perdita o il danneggiamento sono stati causati da:

  • difetto(i) proprio(i) della merce
  • forza maggiore
  • colpa dello speditore o del destinatario.

Attualmente non esistono norme dell'Unione europea in materia di risarcimento. Di solito è limitato a un importo massimo per chilogrammo lordo perso o danneggiato. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è improbabile che le aziende ricevano qualcosa di simile al valore dei loro beni.

Compagnie di navigazione

La convenzione internazionale sulla polizza di carico del 1968, meglio nota come "regole dell'Aia" o "convenzione di Bruxelles", stabilisce le responsabilità delle compagnie di navigazione quando trasportano merci a livello internazionale.

Le compagnie di navigazione non sono responsabili per la perdita o il danneggiamento della merce se possono dimostrare che la perdita o il danno sono stati causati da:

  • difetti della merce e perdita di peso durante il trasporto
  • Un errore nautico da parte dell'equipaggio
  • fuoco
  • una nave insalubre
  • forza maggiore
  • sciopero o serrata
  • e da parte del caricatore
  • difetti nascosti a bordo della nave, che non hanno potuto essere rilevati durante un'ispezione rigorosa
  • tentativi di salvare vite umane o beni in mare.

Attualmente non esiste un'armonizzazione a livello dell'Unione europea del risarcimento, che di solito è limitato a un determinato importo per chilogrammo di merci perse o danneggiate. Questo sistema crea gli stessi problemi degli incidenti ferroviari; l'esportatore rischia di perdere gran parte del valore delle merci.

Vettori aerei

La convenzione di Varsavia del 1929 e la convenzione di Montreal del 1975 stabiliscono che i vettori aerei non sono responsabili della perdita o del danneggiamento delle merci se possono dimostrare che:

  • il vettore e i suoi agenti hanno adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno o l'impossibilità di adottare tali misure (forza maggiore);
  • il danno è stato causato da un errore di pilotaggio o di navigazione;
  • l'attore ha causato o contribuito al danno.

Non esiste una norma dell'Unione europea per il risarcimento della parte lesa. Il risarcimento è solitamente limitato a un importo fisso per chilogrammo lordo di merci danneggiate o perse.

I vettori aerei possono effettuare prenotazioni specifiche al momento dell'accettazione delle merci. Queste riserve sono registrate sulla lettera di vettura aerea (AWB) e sono utilizzate come prova. Tuttavia, le compagnie aeree di solito rifiutano i pacchetti sospetti o quelli che non corrispondono all'AWB.

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