Sistema di preferenze generalizzate (SPG)

La vostra azienda importa prodotti da paesi in via di sviluppo o meno sviluppati? Questa sezione aiuta a comprendere l'SPG dell'UE.

Informazioni sull'SPG

L'attuale sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE (regolamento(UE) n. 978/2012)si applica dal 1o gennaio 2014. Nel novembre 2023 l'applicazione di tale regolamento SPG è stata prorogata fino al dicembre 2027, in attesa dell'approvazione di un regolamento SPG riveduto da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE.

I tre regimi del regime, il regime generale SPG, il regime di incentivi SPG+ e il regime "Tutto tranne le armi" (EBA) sono rafforzati adeguando le preferenze e garantendo che abbiano un impatto maggiore.

I paesi ammissibili all'SPG sono elencati nell'allegato I del regolamento SPG. I paesi che beneficiano delle nuove preferenze SPG sono elencati nell'allegato II. I beneficiari di "Tutto tranne le armi" sono elencati nell'allegato IV.

Le modalità di richiesta del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, SPG+, sono stabilite nel regolamento (UE) n. 978/2012 e nel regolamento delegato (UE) n. 155/2013 della Commissione.

Norme di origine

 

Per poter beneficiare del trattamento preferenziale, il prodotto dovrà soddisfare le norme di origine previste dall'accordo. Si pregadi consultare lo strumento interattivo di autovalutazione delle regole di origine (ROSA)in My Trade Assistant per valutare se il prodotto soddisfa le regole di origine e scoprire come preparare i documenti corretti.

Informazioni generali sulle norme di origine e sulle procedure di origine sono disponibili in questa sezione.

L'origine è la "nazionalità economica" dei beni scambiati. Se sei nuovo nell'argomento, puoi trovare un'introduzione ai concetti principali nella sezione merci.

Norme di origine

Dove posso trovare le regole?

Le norme di origine sono stabilite nei seguenti documenti giuridici:

Si prega di notare che si tratta di regolamenti completi, che non riguardano solo l'origine. Tuttavia, la guida della Commissione per gli utilizzatori sulle norme di origine dell'SPG (Lenorme di origine dell'Unione europea per l'SPG: Una guida per gli utenti) comprende una versione consolidata non ufficiale del testo giuridico relativo alle norme di origine dell'SPG.

Il mio prodotto è originario di un paese beneficiario dell'SPG?

Affinché un prodotto possa beneficiare della tariffa preferenziale inferiore o pari a zero nell'ambito dell'SPG, deve essere originario di un paese beneficiario dell'SPG. Un prodotto è considerato originario di un paese beneficiario dell'SPG se:

  • interamente ottenuto in un paese beneficiario o
  • ottenuto in un paese beneficiario in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti ma che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, quali definite dalle norme specifiche per prodotto di cui all'allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione,
    l'allegato 22-03 comprende due serie di norme: uno applicabile ai paesi beneficiari dell'SPG meno sviluppati, uno applicabile a tutti gli altri paesi beneficiari dell'SPG.

Esempi dei principali tipi dinorme specifiche perprodotto negli accordi commerciali dell'UE

  • la regola del valore aggiunto — il valore di tutti i materiali non originari di un prodotto non può superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica
  • la modifica della classificazione tariffaria – il processo di produzione comporta una modifica della classificazione tariffaria tra i materiali non originari e il prodotto finale – ad esempio la produzione di carta (capitolo 48 del sistema armonizzato) a partire da pasta non originaria (capitolo 47 del sistema armonizzato);
  • operazioni specifiche – è necessario un processo di produzione specifico, ad esempio la filatura di fibre in filati – tali norme sono utilizzate principalmente nei settori tessile, dell'abbigliamento e chimico

Suggerimenti per aiutarti a rispettare le regole specifiche del prodotto

È prevista un'ulteriore flessibilità per aiutarvi a rispettare le norme specifiche per prodotto, come la tolleranza o il cumulo.

Tolleranza

Nell'SPG, la regola di tolleranza consente al produttore di utilizzare materiali non originari che sono normalmente vietati dalla regola specifica per prodotto purché il loro peso netto o valore non superi

  • 15% del peso del prodotto per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui ai capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, diversi dai prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16
  • 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti industriali diversi dai tessili e dall'abbigliamento

Tolleranze specifiche si applicano ai tessili e agli indumenti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, inclusi nelle note 6 e 7 dell'allegato A Note introduttive all'elenco dell'allegato 22-03.

Tale tolleranza non può essere utilizzata per superare qualsiasi soglia di valore massimo dei materiali non originari elencati nelle norme specifiche per prodotto.

Cumulo

L'SPG prevede le seguenti modalità di cumulo dell'origine:

  • cumulo bilaterale , che consente di conteggiare i materiali originari dell'UE come se fossero originari del paese beneficiario dell'SPG quando sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto
  • cumulo regionale, che consente il cumulo all'interno di determinati gruppi regionali di paesi. Attualmente questo vale per

Gruppo I

  • Cambogia
  • Indonesia
  • Laos
  • Myanmar/Birmania
  • nelle Filippine
  • Vietnam*

*Il Vietnam non sarà più beneficiario dell'SPG a partire dal 1° gennaio2023

III gruppo

  • Bangladesh
  • Bhutan
  • India
  • Nepal
  • Pakistan
  • Sri Lanka

Questo cumulo consente di conteggiare i materiali importati da paesi dello stesso gruppo come originari quando sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto. Nell'allegato 22-05 sono previste determinate condizioni speciali per i prodotti tessili e alcuni prodotti che sono esclusi dal cumulo regionale elencati nell'allegato 22-04.

  • cumulo interregionale , che consente ai paesi beneficiari del gruppo I e del gruppo III di utilizzare il materiale dell'altro paese come originario. Tale cumulo è subordinato a una richiesta, non concessa automaticamente. Attualmente esiste un cumulo di questo tipo.
  • cumulo esteso, che consente a un paese beneficiario di presentare domanda di cumulo con un paese con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di libero scambio. Attualmente questo cumulo non si applica.
  • Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera e la Turchia consente di conteggiare i materiali originari di questi tre paesi come originari di un paese beneficiario se utilizzati nella fabbricazione di un prodotto. I prodotti agricoli che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato sono esclusi da questo tipo di cumulo.

Deroghe

Una deroga specifica può essere concessa, a determinate condizioni, al fine di consentire norme di origine più flessibili applicabili a prodotti specifici originari di paesi specifici. Tale deroga è stata concessa a Capo Verde ed è attualmente in vigore per tale paese.

Altri requisiti

Il prodotto deve inoltre essere conforme a tutti gli altri requisiti applicabili del protocollo (ad esempio lavorazione o trasformazione insufficienti o regola di non modifica).

Regola di non modifica

I prodotti originari devono essere trasportati dal paese beneficiario dell'SPG nell'UE senza essere ulteriormente trasformati in un paese terzo.

Alcune operazioni possono essere effettuate in un paese terzo se i prodotti rimangono sotto vigilanza doganale, come ad esempio:

  • l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi documentazione per garantire la conformità ai requisiti nazionali specifici del paese importatore;
  • conservazione dei prodotti in buone condizioni
  • stoccaggio
  • frazionamento delle spedizioni

Le autorità doganali possono chiedere la prova del rispetto della norma, ad esempio:

  • documenti di trasporto contrattuali come polizze di carico
  • prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli
  • qualsiasi prova relativa alle merci stesse

Restituzione dei dazi

Il rimborso dei dazi precedentemente pagati sui materiali non originari utilizzati per fabbricare un prodotto esportato nell'ambito di una tariffa preferenziale è consentito nell'ambito del sistema SPG.

Procedure di origine

Come richiedere una tariffa preferenziale

Gli esportatori e gli importatori devono seguire le procedure di origine. Le procedure di origine relative a una richiesta di tariffa preferenziale e alla verifica da parte delle autorità doganali sono stabilite agli articoli 60 e 70-112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Chiariscono, ad esempio, come dichiarare l'origine di un prodotto, come richiedere le preferenze o come le autorità doganali possono verificare l'origine di un prodotto.

Dichiarazione di origine

  • Non è richiesta alcuna prova dell'origine per le importazioni nell'UE se il valore totale della spedizione non supera 500 EUR per i piccoli colli o 1 200 EUR per i bagagli personali.

Prove dell'origine

Gli esportatori dei paesi beneficiari possono autodichiarare che il loro prodotto è originario fornendo un'attestazione di origine che può essere rilasciata da

Un'attestazione di origine è una dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore registrato su una fattura, una bolla di consegna, una bolla di imballaggio o qualsiasi altro documento commerciale che consenta l'identificazione delle merci e dell'esportatore. Il testo dell'attestazione di origine figura nell'allegato 22-07 del regolamento (UE) 2015/2447. Per quanto riguarda le norme relative all’attestazione di origine, si rimanda principalmente agli articoli 92 e 93 di tale regolamento.

Dopo il 30 giugno 2020 la prova dell'origine per richiedere il trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'SPG è un'attestazione di origine rilasciata da esportatori registrati nel paese beneficiario nel sistema degli esportatori registrati (REX). I certificati del modulo A non sono più accettati dopo tale data.

Tuttavia, date le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19, è possibile richiedere un periodo transitorio prolungato. I paesi in cui il sistema REX non ha potuto essere attivato o utilizzato a causa della pandemia possono beneficiare di un'altra proroga del periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, come stabilito dal regolamento (UE) 2020/750. Per aggiornamenti periodici si prega di consultare il sito web della sezione REX.

L'attestazione di origine rimane valida per 12 mesi dalla data in cui è stata rilasciata.

Verifica dell'origine

Le autorità doganali possono verificare se un prodotto importato è effettivamente originario o soddisfa altri requisiti in materia di origine. L'SPG si basa sui seguenti principi:

  • la verifica si basa sulla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali del paese beneficiario e l'UE
  • i controlli sull'origine dei prodotti sono effettuati dalle autorità doganali del paese beneficiario ma, se necessario, la Commissione o le autorità degli Stati membri dell'UE possono partecipare a tali indagini
  • una volta conclusa la verifica, le autorità del paese beneficiario comunicano i risultati alle autorità richiedenti dello Stato membro dell'UE che effettua la determinazione definitiva dell'origine.

Requisiti del prodotto

Norme e requisiti tecnici

Requisiti di prodotto e regimi commerciali che le merci devono soddisfare per essere importate nell'Unione europea.

Cerca le norme e i regolamenti specifici applicabili al tuo prodotto e al suo paese di origine utilizzando My Trade Assistant.

Per visualizzare i requisiti per il tuo prodotto dovrai prima identificarne il codice doganale. Se non conosci il codice doganale, puoi cercarlo con il nome del tuo prodotto nel motore di ricerca integrato.

Requisiti sanitari e di sicurezza, norme sanitarie e fitosanitarie

Scopri gli standard sanitari, di sicurezza e fitosanitari (SPS) che le merci devono soddisfare per essere importate nell'Unione europea.

Cerca le norme sanitarie, di sicurezza e fitosanitarie applicabili al tuo prodotto e al suo paese di origine nel My Trade Assistant.

Documenti e procedure di sdoganamento

Prova dell'origine

Gli esportatori dei paesi beneficiari possono autodichiarare che il loro prodotto è originario fornendo un'attestazione di origine che può essere rilasciata da

Un'attestazione di origine è una dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore registrato su una fattura, una bolla di consegna, una bolla di imballaggio o qualsiasi altro documento commerciale che consenta l'identificazione delle merci e dell'esportatore. Il testo dell'attestazione di origine figura nell'allegato 22-07 del regolamento (UE) 2015/2447. Per quanto riguarda le norme relative all’attestazione di origine, si rimanda principalmente agli articoli 92 e 93 di tale regolamento.

Dopo il 30 giugno 2020 la prova dell'origine per richiedere il trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'SPG è un'attestazione di origine rilasciata da esportatori registrati nel paese beneficiario nel sistema degli esportatori registrati (REX). I certificati del modulo A non sono più accettati dopo tale data.

Tuttavia, date le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19, è possibile richiedere un periodo transitorio prolungato. I paesi in cui il sistema REX non ha potuto essere attivato o utilizzato a causa della pandemia possono beneficiare di un'altra proroga del periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, come stabilito dal regolamento (UE) 2020/750. Per aggiornamenti periodici si prega di consultare il sito web della sezione REX.

L'attestazione di origine rimane valida per 12 mesi dalla data in cui è stata rilasciata.

Altri documenti

Procedure doganali per l'importazione e l'esportazione.

Proprietà intellettuale e indicazioni geografiche

  • Norme dell'UE in materia di
    • Proprietà intellettuale e indicazioni geografiche
    • Politica dell'UE in materia di proprietà intellettuale e paesi in via di sviluppo

Scambi di servizi

Appalti pubblici

Investimenti

Link e documenti utili

Controllare le regole e le tariffe specifiche che si applicano al bene che si desidera importare / esportare in My Trade Assistant.

Regolamento (UE) n. 978/2012 relativo alle preferenze tariffarie generalizzate.

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