Norme di origine
L'UE ha concluso accordi o intese speciali con i suoi paesi partner per le tariffe preferenziali, che comprendono anche norme di origine specifiche per determinare quando un prodotto è considerato originario del paese partner. In tali circostanze il prodotto beneficia di un trattamento tariffario preferenziale.
Le norme di origine applicate a ciascun paese partner nell'ambito dei diversi accordi non sono identiche, sebbene siano tutte basate sugli stessi concetti. Pertanto, ogni regime preferenziale ha un insieme specifico di norme di origine allegate, che è necessario consultare come segue:
- My Trade Assistant elenca le regole specifiche del prodotto per il mercato selezionato
- per una panoramica delle particolarità dei principi generali, delle disposizioni e delle procedure applicabili leggi di più nella sezione Mercati extra UE
Leggi di più per una spiegazione dei principi di base.
Procedure di origine
Prova dell'origine
Una prova dell'origine è un documento commerciale internazionale che certifica che le merci incluse in una spedizione sono originarie di un determinato paese o territorio. I certificati di origine accompagnano la dichiarazione doganale di importazione (o il documento amministrativo unico, DAU) quando sono forniti all'Autorità doganale dell'UE.
Il carattere originario delle merci può essere dimostrato da:
- un certificato di origine non preferenziale. Certifica che il paese d'origine delle merci non beneficia di un trattamento preferenziale - questi certificati sono normalmente rilasciati dalle camere di commercio
- un certificato di origine preferenziale - consente alle merci di beneficiare di dazi ridotti o nulli quando sono importate da un paese terzo con cui l'UE ha un accordo preferenziale
Tali certificati devono essere rilasciati dalle autorità doganali del paese di esportazione e devono essere presentati al momento dello sdoganamento.
Quale tipo di certificato utilizzare è determinato da ciascun accordo preferenziale: Modulo A (per il regime SPG), EUR MED (per alcuni casi concreti nel sistema PEM) o 1 EUR (tutti gli altri casi).
In alternativa, per le spedizioni fino a 6 000 EUR, gli esportatori possono emettere una dichiarazione su fattura indipendentemente dal paese partner commerciale. Per le spedizioni superiori a 6 000 EUR, le dichiarazioni su fattura sono accettate solo se rilasciate da un cosiddetto esportatore autorizzato.
Un caso particolare di dichiarazioni su fattura è il sistema REX:
Il sistema REX si basa su un principio di autocertificazione da parte degli operatori economici che rilasciano essi stessi le cosiddette "dichiarazioni di origine".
L'attestazione di origine è una dichiarazione di origine aggiunta dall'esportatore registrato sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale. Il testo dell'attestazione di origine figura nell'allegato 22-07 dell'AE CDU [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (GU L 343 del 29.12.2015) (CELEX 32015R2447).
Per poter compilare un'attestazione di origine, gli operatori economici devono essere registrati in una banca dati dalle autorità competenti del loro paese di origine. A seguito di tale registrazione l'operatore economico diventerà un "esportatore registrato".
Le informazioni sui dati dell'esportatore registrato sono pubblicate sulle pagine specifiche dell'UE relative alla sezione REX. In questa pagina le aziende possono verificare la validità delle registrazioni degli esportatori registrati che presentano attestazioni di origine.
Si noti che per le spedizioni di valore inferiore a 6 000 EUR, l'attestazione di origine può essere rilasciata senza obbligo di registrazione.
Attuazione progressiva del sistema REX
Il sistema REX sta progressivamente sostituendo l'attuale sistema basato sui certificati di origine rilasciati dalle autorità governative e sulle dichiarazioni su fattura compilate dagli operatori economici.
È stato applicato per la prima volta e gradualmente per il sistema di preferenze generalizzate (SPG). Cfr. lo stato attuale di attuazione e l'elenco dei paesi che lo applicano.
Informazioni vincolanti sull'origine (BOI)
Se non sei sicuro dell'origine delle tue merci, o semplicemente vuoi la certezza del diritto, puoi richiedere una decisione sulle informazioni vincolanti sull'origine (BOI).
Le decisioni IVO sono vincolanti per il titolare e per le autorità doganali dell'UE. Esse sono valide – e vincolanti – dopo il loro rilascio, a condizione che le merci e le circostanze descritte al momento della domanda di decisione IVO siano identiche sotto tutti gli aspetti. Di norma hanno una validità di tre anni a decorrere dalla data di rilascio.
È possibile trovare qui un elenco delle autorità responsabili del rilascio delle IVO in ciascuno dei 27 paesi dell'UE (cfr. pag. 19 nella GU C 29 del 28.1.2017). È inoltre possibile trovare qui ulteriori orientamenti sulle informazioni vincolanti in materia di origine.