Accordo interinale di associazione UE-Palestina
Un accordo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione è stato concluso tra la Comunità economica europea (CEE; il predecessore dell'UE) e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a nome dell'Autorità palestinese (AP) nel 1997. L'accordo prevede l'accesso in esenzione da dazi ai mercati dell'UE per i prodotti industriali palestinesi e l'eliminazione graduale delle tariffe sulle esportazioni dell'UE in Palestina* nell'arco di cinque anni. Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore un accordo per l'ulteriore liberalizzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca. Quest'ultimo accordo si applicava inizialmente per 10 anni, ma è stato prorogato per altri 10 anni nel 2021.
* Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri dell'UE in materia.
Norme di origine
Per poter beneficiare del trattamento preferenziale (dazio doganale inferiore o nullo), il prodotto deve rispettare determinate norme che ne definiscono l'origine, le norme di origine, stabilite nella convenzione paneuromediterranea.
Si pregadi consultare lo strumento interattivo di autovalutazione delle regole di origine (ROSA)in My Trade Assistant per valutare se il prodotto soddisfa le regole di origine e scoprire come preparare i documenti corretti. Maggiori informazioni disponibili su come utilizzare ROSA