Guida al sistema giurisdizionale per gli investimenti
Questa sezione ti aiuta a capire come risolvere una controversia nell'ambito del sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) negli accordi dell'Unione europea (UE).
6 fasi per risolvere una controversia nell'ambito del sistema giurisdizionale per gli investimenti
Prima di iniziare — È in corso una controversia?
Per sapere se si ha una controversia che rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo pertinente, occorre esaminare le disposizioni di tale accordo relative all'ambito di applicazione delle controversie coperte.
In generale, si pone una controversia quando un investitore di una parte contraente (Stato di origine) asserisce una violazione dell'accordo da parte dell'altra parte contraente (Stato ospitante) che incide su un investimento dell'investitore nello Stato ospitante che causa perdite o danni.
Disposizioni pertinenti per individuare la portata delle controversie coperte dagli accordi dell'UE
- CETA UE-Canada — articolo8.18
- IPA UE-Singapore — articolo 3, paragrafo1
- UE-Vietnam IPA — articolo 3, paragrafo27
- Investimenti AFA UE-Cile — articolo 10, paragrafo24
In caso di controversia, cercate di risolverla in via amichevole e, se ciò non fosse possibile, presentare una richiesta di consultazioni.
In caso di presunta violazione, la controversia dovrebbe essere risolta per quanto possibile in via amichevole attraverso meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.
I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie prevedono la possibilità di trovare un accordo transattivo senza sostenere le spese del procedimento dinanzi a un tribunale. Gli accordi dell'UE incoraggiano sempre la risoluzione delle controversie attraverso soluzioni amichevoli, anche attraverso i seguenti mezzi:
- Mediazione
- Negoziati
Sebbene tali soluzioni siano disponibili anche dopo la presentazione della domanda, è più vantaggioso perseguirle, per quanto possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni. Ciascuna parte della controversia si conforma e si conforma a qualsiasi soluzione concordata.
Disposizioni pertinenti per trovare informazioni sui meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie nel quadro degli accordi dell'UE
- CETA UE-Canada — Articoli 8.19 e 8.20
- IPA UE-Singapore — Articoli 3.2 e 3.4
- IPA UE-Vietnam — Articoli 3.29 e 3.31
- Investimenti AFA UE-Cile — Articoli 10.25 e 10.26
Presentazione di una richiesta di consultazioni
Se una controversia non può essere risolta in via amichevole, una parte può chiedere consultazioni mediante richiesta scritta all'altra parte che identifichi la misura in questione e le disposizioni che considera le azioni dello Stato ospitante.
Larichiesta di consultazioni è essenziale in quanto si tratta di una fase obbligatoria prima dell'avvio del procedimento. È anche il dies a quo del termine per la presentazione di una domanda (v. infra).
La richiesta deve contenere informazioni specifiche ed essere presentata entro un termine specificato nell'accordo pertinente.
Il limite temporale tiene conto, in particolare, della situazione in cui un ricorrente intenderebbe prima presentare ricorso dinanzi ai tribunali nazionali, prima di ricorrere al sistema giurisdizionale per gli investimenti ai sensi dell'accordo pertinente.
Disposizioni pertinenti per trovare informazioni sui requisiti per presentare una richiesta di consultazioni a norma degli accordi dell'UE
- CETA UE-Canada — articolo8.19
- IPA UE-Singapore — articolo 3, paragrafo3
- UE-Vietnam IPA — articolo 3, paragrafo30
- Investimenti AFA UE-Cile — articolo 10, paragrafo26
Se si intende già avviare un procedimento, devi inviare un avviso di intenti al o ai convenuti prima della fine della fase di consultazione.
Invio di un avviso di intenti
Ciascun accordo pertinente prevede che, se la controversia non può essere risolta entro un determinato lasso di tempo dalla presentazione della richiesta di consultazioni, un investitore può inviare un avviso di intenti al convenuto o ai convenuti, specificando per iscritto la propria intenzione di presentare la domanda di risoluzione delle controversie con le informazioni pertinenti.
Il presente avviso di intenti è importante in quanto, nel caso in cui la controversia riguardi l'UE e i suoi Stati membri, avvierà la procedura per determinare il convenuto corretto.
Qualora non sia stato informato della determinazione dell'UE, il rispondente sarà l'UE in cui le misure individuate nell'avviso sono esclusivamente misure dell'UE, mentre il rispondente sarà uno Stato membro in cui le misure individuate nell'avviso sono esclusivamente misure di tale Stato membro.
Disposizioni pertinenti degli accordi dell'UE per trovare informazioni sui requisiti per l'invio di un avviso di intenti in caso di controversia nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri
- CETA UE-Canada — articolo8.21
- IPA UE-Singapore — articolo 3, paragrafo5
- UE-Vietnam IPA — articolo 3, paragrafo32
- Investimenti AFA UE-Cile — articolo 10, paragrafo27
Se la controversia non può essere risolta mediante consultazioni, è possibile presentare la domanda al tribunale.
Presentazione di una domanda al tribunale
Se le parti non riescono a risolvere la controversia mediante consultazioni, può essere presentata una domanda al tribunale.
La domanda deve essere presentata entro un termine specifico, a partire dalla presentazione della richiesta di consultazioni.
La presentazione di una domanda deve contenere taluni elementi, quali le norme in base alle quali viene presentata la controversia.
Fatte salve specifiche eccezioni, se un investitore decide di avviare un procedimento d'iniziativa nell'ambito del sistema giurisdizionale per gli investimenti dell'accordo applicabile, deve ritirare o interrompere qualsiasi procedimento in corso dinanzi a un organo giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale o internazionale in relazione a una misura che si presume costituisca una violazione di cui alla richiesta. Deve inoltre rinunciare al diritto di avviare qualsiasi reclamo o procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale a norma del diritto nazionale o internazionale in relazione a una misura che si presume costituisca una violazione oggetto della domanda.
Disposizioni pertinenti per trovare informazioni sui requisiti per la presentazione di una domanda e sui termini specifici previsti dagli accordi dell'UE
- CETA UE-Canada — Articoli 8.22 e 8.23
- IPA UE-Singapore — Articoli 3.6 e 3.7
- IPA UE-Vietnam — Articoli 3.33, 3.34 e 3.35
- Investimenti AFA UE-Cile — Articoli 10.28 e 10.29
Una volta ricevuta e trattata la Sua domanda, il tribunale di primo grado valuterà il caso e pronuncerà una sentenza provvisoria.
Valutazione del caso e aggiudicazione provvisoria
Il sistema giurisdizionale per gli investimenti prevede un meccanismo a due livelli con un tribunale di primo grado che tratterà la causa e pronuncerà la sua sentenza conformemente al diritto applicabile.
Come spiegato, il sistema giurisdizionale per gli investimenti si discosta dalla natura "ad hoc" dei procedimenti arbitrali, in cui le parti della controversia selezionano i rispettivi arbitri nominati in parte.
Il presidente del Tribunale nomina i giudici che compongono la divisione del tribunale adito. I tre membri del Tribunale (salvo accordo di un giudice unico) saranno selezionati dall'elenco dei membri nominati dalle parti contraenti. Uno è cittadino di uno Stato membro dell'UE, un cittadino dell'altra parte contraente e un cittadino di un paese terzo che presiederà la divisione del tribunale che tratterà il caso.
Il Tribunale di primo grado potrà esaminare le obiezioni preliminari e le richieste di provvedimenti provvisori.
Il lodopronunciato dal tribunale di primo grado è provvisorio, il che significa che non è vincolante (ed esecutivo) se viene proposto un ricorso. Tuttavia, se è trascorso un determinato periodo di tempo dalla pronuncia della sentenza provvisoria e nessuna delle parti della controversia l'ha impugnata, la sentenza provvisoria diventa definitiva ed esecutiva.
Disposizioni pertinenti contenute negli accordi dell'UE per trovare informazioni sulla costituzione del tribunale e sullo svolgimento del procedimento
- CETA UE-Canada — Articoli 8.27, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34
- IPA UE-Singapore — Articoli 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18
- IPA UE-Vietnam — Articoli 3.38, 3.42, 3.44, 3.45, 3.47, 3.53
- Investimenti AFA UE-Cile — Articoli 10.33, 10.37, 10.38, 10.41, 10.42, 10.44, 10.53
La sentenza provvisoria può essere impugnata dinanzi al tribunale d'appello, che pronuncia la sentenza definitiva.
Ricorso e sentenza definitiva
Se una parte della controversia ritiene che la sentenza pronunciata dal tribunale di primo grado contenga errori, può essere impugnata. Il tribunale d'appello riesaminerà il lodo e lo pronuncerà in tempi brevi.
Il sistema giurisdizionale per gli investimenti comprende un meccanismo a due livelli con un organo permanente di ricorso. I giudici del tribunale d'appello che esaminano la causa saranno selezionati dall'elenco dei membri nominati dalle parti contraenti al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.
Il presidente del tribunale d'appello nomina i membri che compongono la divisione del tribunale d'appello investita del ricorso. Il tribunale d'appello tratterà le cause in divisioni composte da tre membri: uno è cittadino di uno Stato membro dell'UE, un cittadino dell'altra parte contraente e un cittadino di un paese terzo che presiederà la divisione del tribunale che tratterà il caso.
Se il tribunale d'appello respinge il ricorso, la sentenza provvisoria diventa definitiva.
Se il ricorso è fondato, il tribunale d'appello modifica o annulla in tutto o in parte le conclusioni giuridiche e le conclusioni della sentenza provvisoria. Il tribunale d'appello può pronunciare esso stesso una decisione definitiva o decidere di rinviare la causa al tribunale di primo grado.
La decisione finale del tribunale d'appello o la sentenza del tribunale di primo grado che esamina la questione saranno definitive e vincolanti.
Disposizioni pertinenti negli accordi dell'UE per trovare informazioni sul procedimento di ricorso e sul lodo definitivo
- CETA UE-Canada — Articoli 8.28 e 8.39
- IPA UE-Singapore — Articoli 3.18 e 3.19
- IPA UE-Vietnam — Articoli 3.54 e 3.55
- Investimenti AFA UE-Cile — Articoli 10.54 e 10.55
Se un investitore ha un lodo definitivo a suo favore, può avviare un procedimento di esecuzione dinanzi ai tribunali nazionali.
Procedimenti di esecuzione dinanzi ai giudici nazionali
Una volta pronunciata una sentenza definitiva, essa diventa esecutiva.
Le sentenze definitive sono vincolanti tra le parti della controversia e non possono essere oggetto di impugnazione, riesame, annullamento, annullamento o altro mezzo di ricorso.
Se un investitore ha un lodo definitivo e vincolante a suo favore, può avviare un procedimento di esecuzione dinanzi ai tribunali nazionali. L'esecuzione del lodo è disciplinata dalle leggi relative all'esecuzione delle sentenze o delle sentenze in vigore in caso di richiesta di esecuzione.
Disposizioni pertinenti degli accordi dell'UE per trovare informazioni sull'esecuzione delle sentenze definitive pronunciate nell'ambito del sistema giurisdizionale per gli investimenti
- CETA UE-Canada — Articolo 8.41
- IPA UE-Singapore — Articolo 3.22
- IPA UE-Vietnam — Articolo 3.57
- Investimenti AFA UE-Cile — Articolo 10.56
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6 fasi per risolvere una controversia nell'ambito del sistema di controllo interno