Convenzione paneuromediterranea (PEM)

Contesto

Le norme di origine della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (convenzione PEM) sono state concordate nel 2011 al fine di stabilire norme di origine comuni e il cumulo tra 25 parti contraenti PEM (cfr. elenco in appresso) e l'UE per agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all'interno della zona.

Dopo un ampio processo negoziale, le norme di origine della convenzione PEM sono state riviste per semplificarle e modernizzarle. La convenzione PEM riveduta è entrata ufficialmente in vigore il 1o gennaio 2025 parallelamente alla convenzione PEM. Prima di tale data, alcuni membri del PEM hanno attuato le norme rivedute su base bilaterale durante un periodo di transizione (le cosiddette "norme transitorie"). 

 Ulteriori informazioni generali sul processo di revisione sono disponibili sul cumulo paneuromediterraneo e sulla convenzione PEM.

A decorrere dal 1o gennaio 2026 si applicherà solo la convenzione PEM riveduta tra l'UE e tutte le parti contraenti PEM, ad eccezione dei pochi paesi PEM che non hanno ratificato la convenzione riveduta.

In attesa della ratifica della convenzione riveduta, il Marocco, l'Egitto, la Palestina e la Tunisia esporteranno verso l'UE secondo le norme transitorie previste dai rispettivi accordi bilaterali con l'UE, mentre l'UE esporterà verso tali paesi secondo le norme della convenzione PEM riveduta.

Parti contraenti

Le 25 parti contraenti della convenzione PEM sono:

  • l'UE
  • gli Stati EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
  • Isole Faroe
  • i partecipanti al processo di Barcellona (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina*, Siria, Tunisia e Turchia)
  • i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).
  • della Repubblica Moldava
  • Georgia
  • Ucraina

Tale designazione non deve essere interpretata come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri su tale questione.

Regole di origine

Per beneficiare della tariffa preferenziale, il prodotto deve rispettare le regole di origine. Le norme di origine ai sensi della convenzione PEM riveduta sono definite nell'[appendice I della Gazzetta ufficiale L, 2013/054 26.2.2013, pag. 4].

Disposizioni specifiche

Cumulo

La convenzione PEM riveduta prevede quattro modalità di cumulo dell'origine:

  • Cumulo bilaterale: i materiali originari di una parte contraente della convenzione PEM possono essere considerati originari dell'UE (e viceversa) se utilizzati nella fabbricazione di un prodotto. Inoltre, il cumulo bilaterale completo consente di trattare la trasformazione effettuata su materiali non originari in una parte contraente della convenzione PEM come se fosse stata effettuata nell'UE (e viceversa) al momento di valutare la conformità a una norma specifica per prodotto.
  • Cumulo diagonale: i materiali originari di una parte contraente della convenzione PEM che applica le norme di origine rivedute possono essere considerati originari di un'altra parte contraente se esportati verso una terza parte contraente all'interno della zona paneuromediterranea. Tuttavia, il cumulo diagonale si applica solo se è in vigore un accordo commerciale tra tutte le parti contraenti interessate e tali paesi applicano le stesse norme di origine. Inoltre, per tutti i prodotti, ad eccezione dei tessili e dell'abbigliamento (capitoli da 50 a 63), il cumulo diagonale completo consente di trattare le trasformazioni effettuate in questo paese PEM come in un'altra parte contraente quando sono esportate verso una parte contraente terza all'interno della zona paneuromediterranea. Tali disposizioni si applicano solo se un accordo commerciale in vigore tra tutti i paesi interessati e tali paesi applica le norme di origine "transitorie".

          Si prega di controllare questa matrice che specifica quali paesi possono cumulare.

Tolleranza
  • La regola di tolleranza consente di utilizzare materiali non originari normalmente vietati dalla regola specifica del prodotto fino a:
    • il 15 % del peso del prodotto per i prodotti agricoli classificati nei capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, diversi dai prodotti della pesca trasformati del capitolo 16, oppure
    • 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto per altri prodotti diversi dai tessili e dall'abbigliamento
  • non è possibile applicare la tolleranza ai prodotti per i quali le norme specifiche per prodotto stabiliscono la percentuale massima di materiali non originari espressa in valore o peso.
  • per i tessili e gli indumenti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato si applicano tolleranze speciali come indicato nelle note 6 e 7 dell'ALLEGATO I
  • la tolleranza non si applica ai prodotti interamente ottenuti.
Regola della restituzione del dazio

La restituzione dei dazi precedentemente pagati o l'esenzione dei dazi (restituzione dei dazi) sui materiali importati utilizzati per fabbricare un prodotto esportato in regime preferenziale sono consentite a norma della convenzione PEM riveduta, con alcune eccezioni.

Come richiedere una tariffa preferenziale

Prova dell'origine

Il carattere originario di un prodotto è dimostrato:

  • un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore o
  • Una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore autorizzato o da qualsiasi esportatore, se il valore totale del prodotto non supera i 6 000 EUR.

Non è richiesta alcuna prova dell'origine se il valore totale dei prodotti non supera

  • 500 € in caso di piccoli pacchi o
  • 1.200 € per i bagagli personali.

La prova dell'origine è valida per un periodo di 10 mesi dalla data di rilascio.

Troverai una spiegazione dettagliata su come compilare le dichiarazioni di origine e richiedere i certificati nella sezione My Trade Assistant "Documentazione e verifica sull'origine"

 
Verifica dell'origine

Le autorità doganali possono verificare se un prodotto importato è effettivamente originario. La verifica nella convenzione PEM riveduta si basa sui seguenti principi:

  • La verifica si basa sulla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali della parte importatrice e della parte esportatrice, che si assistono reciprocamente nel processo di verifica.
  • I controlli sull'origine dei prodotti sono effettuati dalle autorità doganali locali dell'esportatore. La parte importatrice non è autorizzata a visitare l'esportatore nell'ambito del processo di verifica.
  • La parte esportatrice informa la parte importatrice dei risultati della verifica.

 

Link utili

Link diretti