Domande frequenti:

Quale dazio è dovuto se il software sviluppato nell'UE è esportato in un paese terzo e incorporato in un altro prodotto in tale paese, ad esempio un'automobile, quando tale prodotto è poi importato nell'UE?

Di norma, un prodotto importato da paesi terzi, indipendentemente dall'origine dei loro componenti, è soggetto a un dazio in base alla nomenclatura combinata dell'UE, a meno che tale prodotto non sia stato completamente liberalizzato nel quadro di un accordo di libero scambio tra l'UE e il paese esportatore. Tuttavia, l'importatore può avvalersi delle procedure doganali disponibili nell'UE per evitare di pagare un dazio su un componente prodotto nell'UE ma trasformato in un paese terzo.

La procedura disponibile per la situazione in questione è il perfezionamento passivo. Ciò significa che l'impresa che ha sviluppato o acquistato il software nell'UE (proprietaria del software) deve ottenere un'autorizzazione per il perfezionamento passivo prima che il software sia installato in un'automobile o in una sua parte. La società deve rivolgersi all'autorità doganale competente situata nel luogo in cui sono conservati i registri e la documentazione del proprietario del software che consente all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale ai fini doganali) (in uno dei 27 Stati membri).

Le informazioni da inserire nell'autorizzazione comprendono l'indicazione del valore del software (valore commerciale) che sarà poi detratto dal valore della parte di veicolo/autovettura importata al momento dell'importazione. Il valore del software sarà costituito dai suoi costi di produzione o dal suo prezzo di acquisto. Il dazio sarà riscosso sulla differenza di tale valore (il valore aggiunto). Le autorità doganali specificheranno il periodo entro il quale il regime di perfezionamento passivo sarà appurato, ossia il termine entro il quale deve avvenire l'importazione del prodotto finale.

L'importatore dell'UE deve fare riferimento alla pertinente autorizzazione per il perfezionamento passivo nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

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