CAPO 2

REGOLE DI ORIGINE

SEZIONE 1

REGOLE DI ORIGINE

Articolo 37

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è stabilire le disposizioni che determinano l’origine delle merci ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e stabilire le relative procedure di origine.

Articolo 38

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«classificazione»: la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

b)

«partita»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

c)

«esportatore»: una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un’attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;

d)

«importatore»: una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;

e)

«materiale»: qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti;

f)

«materiale non originario»: un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;

g)

«prodotto»: il prodotto risultante dalla produzione, anche se è destinato a essere utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto;

h)

«produzione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

Articolo 39

Prescrizioni generali

1.   Ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell’altra parte a norma del presente accordo, sono considerati originari dell’altra parte i seguenti prodotti, purché soddisfino tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:

a)

i prodotti interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell’articolo 41;

b)

i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e

c)

i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni di cui all’allegato 3.

2.   Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

3.   Le prescrizioni relative all’acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione nel Regno Unito o nell’Unione.

Articolo 40

Cumulo dell’origine

1.   Un prodotto originario di una parte è considerato originario dell’altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto in tale altra parte.

2.   La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell’altra parte.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell’altra parte non va al di là delle operazioni di cui all’articolo 43.

4.   Un esportatore, per compilare l’attestazione di origine di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), per un prodotto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ottiene dal fornitore una dichiarazione del fornitore di cui all’allegato 6 o un documento equivalente contenente le stesse informazioni che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.

Articolo 41

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano interamente ottenuti in una parte i seguenti prodotti:

a)

i prodotti minerari estratti o prelevati dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b)

le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c)

gli animali vivi ivi nati e allevati;

d)

i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;

f)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g)

i prodotti ivi ottenuti dall’acquacoltura, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt o altri pesci immaturi in fase postlarvale con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;

h)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali con una nave di una parte;

i)

i prodotti fabbricati a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché essa abbia diritti per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

i rifiuti e gli avanzi di operazioni di produzione ivi effettuate;

l)

i rifiuti e gli avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime;

m)

i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.   Per «nave di una parte» e «nave officina di una parte», al paragrafo 1, lettere h) e i), si intendono una nave e una nave officina che:

a)

sono registrate in uno Stato membro o nel Regno Unito;

b)

battono bandiera di uno Stato membro o del Regno Unito; e

c)

soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro o del Regno Unito; o

ii)

sono di proprietà di persone giuridiche, ciascuna delle quali:

A)

ha la sede e il centro di attività principale nell’Unione o nel Regno Unito; e

B)

è per almeno il 50 % di proprietà di soggetti pubblici, cittadini o persone giuridiche di uno Stato membro o del Regno Unito.

Articolo 42

Tolleranze

1.   Se un prodotto non soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato 3 perché nella sua produzione è utilizzato un materiale non originario, tale prodotto è comunque considerato originario di una parte, purché:

a)

il peso totale dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti classificati nei capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, diversi dai prodotti della pesca trasformati classificati nell’ambito del capitolo 16, non superi il 15 % del peso del prodotto;

b)

il valore totale dei materiali non originari per tutti gli altri prodotti, a eccezione dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

c)

per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note 7 e 8 dell’allegato 2.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell’allegato 3 per il valore o il peso massimo dei materiali non originari.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell’articolo 41. Se l’allegato 3 prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 43

Produzione insufficiente

1.   Nonostante l’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la produzione del prodotto in tale parte consiste solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari:

a)

operazioni di conservazione quali l’essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio (2);

b)

la scomposizione o la composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;

e)

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso; la sbiancatura del riso;

g)

le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;

i)

l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l’assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)

l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

n)

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione con acqua o con altra sostanza che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o la disidratazione o la denaturazione dei prodotti;

o)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p)

la macellazione di animali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, un’operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la sua esecuzione.

Articolo 44

Unità da prendere in considerazione

1.   L’unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2.   Per le partite che consistono di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente capo si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

Articolo 45

Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione

I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare se un prodotto è originario.

Articolo 46

Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto

I materiali da imballaggio e i contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto, non sono presi in considerazione per determinare l’origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari a norma dell’allegato 3.

Articolo 47

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1.   Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo si considerano un unico prodotto con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo pertinente se:

a)

sono classificati e consegnati con il prodotto, ma non fatturati separatamente dal prodotto; e

b)

per tipo, quantitativo e valore sono usuali per tale prodotto.

2.   Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per determinare l’origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore dei materiali non originari qualora un prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui all’allegato 3.

Articolo 48

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono originari. Un assortimento, se è composto di componenti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 49

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario di una parte, non è necessario determinare l’origine dei seguenti elementi che possono essere utilizzati nella sua produzione:

a)

combustibili, energia, catalizzatori e solventi;

b)

impianti, attrezzature, pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;

c)

macchine, utensili, stampi e forme;

d)

lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati;

e)

guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;

f)

attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto; e

g)

altri materiali utilizzati nella produzione che non sono incorporati nel prodotto e che non sono destinati a essere incorporati nella composizione finale del prodotto.

Articolo 50

Separazione contabile

1.   I materiali fungibili o i prodotti fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario e non originario.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro ai fini dell’origine.

3.   Nonostante il paragrafo 1, i materiali fungibili originari e non originari possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati qualora sia utilizzato un metodo di separazione contabile.

4.   Nonostante il paragrafo 1, i prodotti fungibili originari e non originari classificati nell’ambito dei capitoli 10, 15, 27, 28, 29, voci da 32.01 a 32.07 o voci da 39.01 a 39.14, del sistema armonizzato possono essere conservati anche non fisicamente separati in una parte prima dell’esportazione nell’altra parte, purché sia utilizzato un metodo di separazione contabile.

5.   Il metodo di separazione contabile di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato conformemente a un metodo di gestione delle scorte basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.

6.   Il metodo di separazione contabile è qualsiasi metodo che garantisca che, in qualsiasi momento, i materiali o i prodotti considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali o i prodotti fossero stati fisicamente separati.

7.   Una parte può prescrivere, alle condizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative o regolamentari, che l’utilizzo di un metodo di separazione contabile sia soggetto all’autorizzazione preventiva delle autorità doganali di tale parte. Le autorità doganali della parte monitorano l’utilizzo di tali autorizzazioni e possono ritirare un’autorizzazione qualora il titolare faccia un uso scorretto del metodo di separazione contabile o non soddisfi qualsiasi altra condizione di cui al presente capo.

Articolo 51

Prodotti reimportati

Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato un prodotto non originario, a meno che non sia fornita all’autorità doganale di tale parte una prova soddisfacente del fatto che il prodotto reimportato:

a)

è lo stesso prodotto che era stato esportato; e

b)

non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l’esportazione.

Articolo 52

Non modificazione

1.   Un prodotto originario dichiarato per l’immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l’esportazione e prima della dichiarazione per l’immissione in consumo, alterato, trasformato in alcun modo né sottoposto a operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della parte importatrice.

2.   Sono ammessi il magazzinaggio o l’esposizione di un prodotto in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.

3.   È ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché esso sia effettuato dall’esportatore o sotto la responsabilità dell’esportatore e purché le partite rimangano sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.

4.   In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l’autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l’importatore fornisca prove della conformità a tali prescrizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato al prodotto stesso.

Articolo 53

Riesame della restituzione dei dazi doganali o dell’esenzione da tali dazi

Non prima di due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle parti, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine riesamina i regimi di restituzione dei dazi e perfezionamento attivo delle parti. A tal fine, su richiesta di una parte, entro 60 giorni da tale richiesta, l’altra parte fornisce alla parte richiedente le informazioni disponibili e le statistiche dettagliate relative al periodo a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, o relative ai cinque anni precedenti se tale periodo è più breve, in merito al funzionamento del suo regime di restituzione dei dazi e perfezionamento attivo. Alla luce di tale riesame, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può formulare raccomandazioni al consiglio di partenariato per la modifica delle disposizioni del presente capo e dei suoi allegati, al fine di introdurre limitazioni o restrizioni in relazione alla restituzione dei dazi doganali o all’esenzione da tali dazi.

SEZIONE 2

PROCEDURE DI ORIGINE

Articolo 54

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1.   La parte importatrice accorda, all’importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell’altra parte ai sensi del presente capo sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell’importatore. L’importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.

2.   Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:

a)

un’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o

b)

la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore.

3.   L’importatore che presenta la richiesta di trattamento tariffario preferenziale basata su un’attestazione di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), conserva l’attestazione di origine e, su richiesta dell’autorità doganale della parte importatrice, ne fornisce una copia a tale autorità doganale.

Articolo 55

Termine per la richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1.   Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la base della richiesta di cui all’articolo 54, paragrafo 2, sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se l’importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell’importazione, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale e procede al rimborso o allo sgravio dei dazi doganali pagati in eccesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è presentata entro tre anni dalla data di importazione o entro un periodo di tempo più lungo precisato nelle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice;

b)

l’importatore fornisce la base della richiesta di cui all’articolo 54, paragrafo 2; e

c)

se l’importatore avesse presentato la richiesta al momento dell’importazione, il prodotto sarebbe stato considerato originario e avrebbe soddisfatto tutte le altre prescrizioni applicabili ai sensi della sezione 1 del presente capo.

Restano immutati gli altri obblighi applicabili all’importatore a norma dell’articolo 54.

Articolo 56

Attestazione di origine

1.   Un’attestazione di origine è rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L’esportatore è responsabile della correttezza dell’attestazione di origine e delle informazioni fornite.

2.   L’attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle versioni linguistiche del testo di cui all’allegato 7 su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. L’esportatore ha la responsabilità di fornire informazioni sufficientemente dettagliate da consentire l’identificazione del prodotto originario. La parte importatrice non impone all’importatore di presentare una traduzione dell’attestazione di origine.

3.   Un’attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio, o per un periodo più lungo stabilito dalla parte importatrice fino a un massimo di 24 mesi.

4.   Un’attestazione di origine si può applicare a:

a)

un’unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o

b)

spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte nel periodo specificato nell’attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

5.   Qualora, su richiesta dell’importatore, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del sistema armonizzato, che rientrano nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali prodotti può essere utilizzata un’unica attestazione di origine conformemente alle prescrizioni stabilite dall’autorità doganale della parte importatrice.

Articolo 57

Discrepanze

L’autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell’attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo.

Articolo 58

Conoscenza da parte dell’importatore

1.   Ai fini di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale presentata a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), la conoscenza da parte dell’importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui al presente capo.

2.   Prima della richiesta di trattamento preferenziale, qualora un importatore non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo perché l’esportatore ritiene che si tratti di informazioni riservate o per qualsiasi altro motivo, l’esportatore può fornire un’attestazione di origine in modo che l’importatore possa richiedere il trattamento tariffario preferenziale sulla base dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 59

Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni

1.   Per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto, un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella parte importatrice conserva:

a)

se la richiesta era basata su un’attestazione di origine, l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore; o

b)

se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario.

2.   Un esportatore che abbia rilasciato un’attestazione di origine conserva, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell’attestazione di origine, una copia dell’attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario.

3.   Le registrazioni da conservare a norma del presente articolo possono essere conservate in formato elettronico.

Articolo 60

Piccole partite

1.   In deroga agli articoli da 54 a 58, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale ai seguenti prodotti, purché siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e l’autorità doganale della parte importatrice non abbia dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione:

a)

i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati;

b)

i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; e

c)

per il Regno Unito, oltre alle lettere a) e b) del presente articolo, altre partite di valore modesto.

2.   Sono esclusi dall’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo i seguenti prodotti:

a)

i prodotti la cui importazione fa parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l’intento di eludere le prescrizioni dell’articolo 54;

b)

per l’Unione:

i)

i prodotti oggetto di importazioni a carattere commerciale; si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per loro natura e quantità, non possono essere destinati a scopi commerciali; e

ii)

i prodotti il cui valore totale supera 500 EUR nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni o 1 200 EUR nel caso di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Gli importi sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, a meno che un diverso importo non sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica al Regno Unito i pertinenti importi. L’Unione può stabilire altri limiti che comunicherà al Regno Unito; e

c)

per il Regno Unito, i prodotti il cui valore totale supera i limiti fissati dal diritto interno del Regno Unito. Il Regno Unito comunicherà tali limiti all’Unione.

3.   L’importatore è responsabile della correttezza della dichiarazione e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo. Le prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 59 non si applicano all’importatore a norma del presente articolo.

Articolo 61

Verifica

1.   L’autorità doganale della parte importatrice può verificare se un prodotto è originario o se le altre prescrizioni del presente capo sono soddisfatte sulla base di metodi di valutazione del rischio, che possono comprendere la selezione casuale. Tali verifiche possono essere effettuate mediante una richiesta di informazioni all’importatore che ha presentato la richiesta di cui all’articolo 54 al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, prima dello svincolo dei prodotti, o dopo lo svincolo dei prodotti.

2.   Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi:

a)

se la richiesta era basata su un’attestazione di origine, tale attestazione di origine; e

b)

informazioni relative alla conformità ai criteri di origine, ossia:

i)

se il criterio di origine è «interamente ottenuto», la categoria applicabile (per esempio raccolta, estrazione, pesca) e il luogo di produzione;

ii)

se il criterio di origine è basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda del criterio di origine);

iii)

se il criterio di origine è basato su un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto;

iv)

se il criterio di origine è basato sul peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nel prodotto finale;

v)

se il criterio di origine è basato su uno specifico processo di produzione, una descrizione di tale processo specifico.

3.   Nel fornire le informazioni richieste l’importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.

4.   Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un’attestazione di origine, l’importatore fornisce tale attestazione di origine ma può rispondere all’autorità doganale della parte importatrice che l’importatore non può fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

5.   Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, dopo aver richiesto una prima volta le informazioni a norma del paragrafo 1, l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può chiedere all’importatore di fornire informazioni supplementari se tale autorità doganale ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo. L’autorità doganale della parte importatrice può richiedere all’importatore informazioni e documenti specifici, ove opportuno.

6.   Se l’autorità doganale della parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato al prodotto in questione in attesa dei risultati della verifica, è offerta all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie. L’eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all’accertamento, da parte dell’autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti in questione o della conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

Articolo 62

Cooperazione amministrativa

1.   Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l’autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.

2.   Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un’attestazione di origine, ove opportuno dopo aver richiesto una prima volta le informazioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, e sulla base della risposta pervenuta dall’importatore, l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni anche all’autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti o dal momento in cui è presentata la richiesta a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), se l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o per verificare la conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo. La richiesta di informazioni comprende i seguenti elementi:

a)

l’attestazione di origine;

b)

l’identità dell’autorità doganale che presenta la richiesta;

c)

il nome dell’esportatore;

d)

l’oggetto e la portata della verifica; e

e)

qualsiasi documento pertinente.

L’autorità doganale della parte importatrice può inoltre chiedere all’autorità doganale della parte esportatrice di fornire informazioni e documenti specifici, ove opportuno.

3.   L’autorità doganale della parte esportatrice può, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell’esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

4.   Fatto salvo il paragrafo 5, l’autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all’autorità doganale della parte importatrice le seguenti informazioni:

a)

i documenti richiesti, se disponibili;

b)

un parere sul carattere originario del prodotto;

c)

la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l’applicazione del presente capo;

d)

una descrizione e una spiegazione del processo di produzione sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;

e)

informazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame del prodotto; e

f)

documenti giustificativi, ove opportuno.

5.   L’autorità doganale della parte esportatrice non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), d) e f), all’autorità doganale della parte importatrice se tali informazioni sono considerate riservate dall’esportatore.

6.   Ciascuna parte notifica all’altra parte i dati di contatto delle autorità doganali e notifica all’altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto entro 30 giorni dalla data della modifica.

Articolo 63

Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, l’autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:

a)

entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 1:

i)

l’importatore non ha risposto;

ii)

se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un’attestazione di origine, non è stata fornita un’attestazione di origine; o

iii)

se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, le informazioni fornite dall’importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

b)

entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari a norma dell’articolo 61, paragrafo 5:

i)

l’importatore non ha risposto; o

ii)

le informazioni fornite dall’importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

c)

entro dieci mesi (3) dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 62, paragrafo 2:

i)

l’autorità doganale della parte esportatrice non ha risposto; o

ii)

le informazioni fornite dall’autorità doganale della parte esportatrice sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario.

2.   L’autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il quale un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale qualora l’importatore non si conformi a prescrizioni del presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.

3.   Qualora l’autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, nei casi in cui l’autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l’autorità doganale della parte importatrice notifica all’autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale entro due mesi dalla data del ricevimento di tale parere.

Qualora sia effettuata tale notifica, si tengono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le autorità doganali delle parti. La consultazione può essere condotta secondo la procedura stabilita dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine.

Alla scadenza del termine per la consultazione l’autorità doganale della parte importatrice, se non può confermare che il prodotto è originario, può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all’importatore il diritto di essere sentito. Tuttavia, qualora l’autorità doganale della parte esportatrice confermi il carattere originario dei prodotti e fornisca una giustificazione per tale conclusione, l’autorità doganale della parte importatrice non può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il solo motivo che è stato applicato l’articolo 62, paragrafo 5.

4.   In ogni caso, alla risoluzione delle controversie tra l’importatore e l’autorità doganale della parte importatrice si applica il diritto della parte importatrice.

Articolo 64

Riservatezza

1.   Ciascuna parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall’altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.

2.   Qualora, nonostante l’articolo 62, paragrafo 5, l’autorità doganale della parte esportatrice o della parte importatrice ottenga dall’esportatore informazioni commerciali riservate tramite l’applicazione degli articoli 61 e 62, tali informazioni non sono divulgate.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell’amministrazione e dell’applicazione delle decisioni e delle determinazioni relative all’origine e alle questioni doganali, se non con l’autorizzazione della persona o della parte che ha fornito le informazioni riservate.

4.   Nonostante il paragrafo 3, una parte può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente capo siano utilizzate nell’ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari istituiti per mancata osservanza delle disposizioni legislative in materia doganale che danno attuazione al presente capo. In tal caso, la parte ne dà previa notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni.

Articolo 65

Misure e sanzioni amministrative

Ciascuna parte assicura l’effettiva applicazione del presente capo. Ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti possano applicare misure e, ove opportuno, sanzioni amministrative, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 59 o che non fornisca le prove o rifiuti di sottoporsi a una visita di cui all’articolo 62, paragrafo 3.

SEZIONE 3

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 66

Ceuta e Melilla

1.   Ai fini del presente capo, nel caso dell’Unione il termine «parte» non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari del Regno Unito importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell’Unione a norma del protocollo 2 dell’atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all’Unione europea. Il Regno Unito accorda alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato ai prodotti importati provenienti dall’Unione e originari della stessa.

3.   Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis ai prodotti esportati dal Regno Unito a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla al Regno Unito.

4.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

5.   L’articolo 40 si applica all’importazione e all’esportazione di prodotti tra l’Unione, il Regno Unito e Ceuta e Melilla.

6.   Gli esportatori inseriscono «Regno Unito» o «Ceuta e Melilla» nel campo 3 del testo dell’attestazione di origine, a seconda dell’origine del prodotto.

7.   L’autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell’applicazione e dell’attuazione del presente capo a Ceuta e Melilla.

Articolo 67

Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono essere applicate ai prodotti conformi alle disposizioni del presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di dazi e tasse all’importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all’articolo 54.

Articolo 68

Modifica del presente capo e dei suoi allegati

Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati.

ALLEGATO 2

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

NOTA 1

Principi generali

 

1.

Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3 di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo.
 

2.

Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3, le regole di origine per i prodotti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3.
 

3.

Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio.
 

4.

Il presente allegato e l'allegato 3 si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2017.

NOTA 2

Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto

 

1.

All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capitoli sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
 

2.

Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3 si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3.
 

3.

Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è originario di una parte se soddisfa una delle alternative.
 

4.

Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, il prodotto è originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni.
 

5.

Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3 si applicano le seguenti definizioni:

a)

"sezione", una sezione del sistema armonizzato;

b)

"capitolo", le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

c)

"voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato; e

d)

"sottovoce", le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.

 

6.

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le abbreviazioni seguenti:

"CC": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di un capitolo (livello a 2 cifre del sistema armonizzato) diverso da quello del prodotto (cioè un cambiamento di capitolo);

"CTH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di una voce (livello a 4 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di voce);

"CTSH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di una sottovoce (livello a 6 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di sottovoce).

NOTA 3

Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto

 

1.

L'articolo 39 del presente accordo, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella produzione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove sono utilizzati tali prodotti.
 

2.

Se una regola di origine specifica per prodotto esclude specificamente determinati materiali non originari o stabilisce che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.

Esempio 1: quando la regola per i bulldozer (sottovoce 8429.11) prevede: "CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 84.29 e 84.31 – quali viti (voce 73.18), fili e conduttori isolati per l'elettricità (voce 85.44) e vari apparecchi elettronici (capitolo 85) – non è limitato.

Esempio 2: quando la regola per la voce 35.05 (destrina e altri amidi e fecole modificati; colle a base di amidi o di fecole ecc.) prevede: "CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 11.08 (amidi e fecole, inulina), quali i materiali del capitolo 10 (cereali), non è limitato.

 

3.

Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca.

NOTA 4

Calcolo del valore massimo dei materiali non originari

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

a)

per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;

b)

per "EXW" o "prezzo franco fabbrica" si intende

i)

il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o

ii)

se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice:

A)

inclusi le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto; e

B)

escluse le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

iii)

ai fini del punto i), quando l'ultima produzione è stata data in appalto a un produttore, il termine "produttore" di cui al punto i) si riferisce alla persona che ha incaricato il subappaltatore;

c)

per "MaxNOM" si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale e calcolato secondo la formula seguente:

Image 4

d)

per "VNM" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o nel Regno Unito; il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al valore medio ponderato o di un altro metodo di valutazione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.

NOTA 5

Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

a)

per "procedimenti biotecnologici" si intende

i)

la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e

ii)

la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;

b)

per "modifica della dimensione delle particelle" si intende la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

c)

per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:

i)

la dissoluzione in acqua o in altri solventi;

ii)

l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o

iii)

l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;

d)

per "distillazione" si intende

i)

la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante; e

ii)

la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da classificare come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;

e)

per "separazione di isomeri" si intende l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;

f)

per "miscelatura e mescolatura" si intende la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;

g)

per "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard) si intende la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore; e

h)

per "depurazione" si intende un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un bene adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

i)

sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

ii)

prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

iii)

elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

iv)

usi ottici specializzati;

v)

uso biotecnico, per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;

vi)

vettori usati in processi di separazione; o

vii)

usi di tipo nucleare.

NOTA 6

Definizioni dei termini utilizzati nella sezione XI dell'allegato 3

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

a)

per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;

b)

per "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali il cui uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

c)

per "stampa" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico; e

d)

per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

NOTA 7

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

 

1.

Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:

a)

seta;

b)

lana;

c)

peli grossolani;

d)

peli fini;

e)

crini;

f)

cotone;

g)

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

h)

lino;

i)

canapa;

j)

iuta e altre fibre tessili liberiane;

k)

sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

l)

cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;

m)

filamenti sintetici;

n)

filamenti artificiali;

o)

filamenti conduttori elettrici;

p)

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

q)

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

r)

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

s)

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

t)

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

u)

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

v)

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

w)

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

x)

altre fibre sintetiche in fiocco;

y)

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

z)

altre fibre artificiali in fiocco;

aa)

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

bb)

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

cc)

prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

dd)

altri prodotti della voce 56.05;

ee)

fibre di vetro; e

ff)

fibre metalliche.

 

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3, le condizioni indicate nella colonna 2 non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:

a)

il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e

b)

il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Esempio: per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07, filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 e materiali diversi dai materiali tessili di base non originari, filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3, o filati sintetici non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3, o una combinazione di entrambi, tali materiali possono essere utilizzati, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.

 

3.

In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
 

4.

In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.

NOTA 8

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

 

1.

Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3, possono essere utilizzati materiali tessili non originari (a eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati nell'ambito di una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % dell'EXW del prodotto.
 

2.

I materiali non originari che non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili di cui nell'ambito dei capitoli da 50 a 63.

Esempio: se una prescrizione di cui all'allegato 3 dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

 

3.

Se una prescrizione di cui all'allegato 3 fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari.

NOTA 9

Prodotti agricoli

I prodotti agricoli classificati nella sezione II del sistema armonizzato e nella voce 24.01, coltivati o raccolti nel territorio di una delle parti, sono considerati originari del territorio di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.


ALLEGATO 3

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1

Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica

Colonna 2

Regola di origine specifica per prodotto

SEZIONE I

ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Capitolo 1

Animali vivi

01.01-01.06

Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

02.01-02.10

Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 o 2 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

03.01-03.08

Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

04.01-04.10

Produzione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

05.01-05.11

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

SEZIONE II

PRODOTTI VEGETALI

Capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

06.01-06.04

Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 7

Ortaggio o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci

07.01-07.14

Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

08.01-08.14

Produzione in cui:

tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

09.01-09.10

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Capitolo 10

Cereali

10.01-10.08

Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

11.01-11.09

Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

12.01-12.14

CTH

Capitolo 13

Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

13.01-13.02

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce in cui il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 14

Materie da intreccio di origine vegetale; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

14.01-14.04

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18-15.19

CTSH

15.20

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

15.21-15.22

CTSH

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1601.00-1604.18

Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1, 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Preparazioni di surimi:

CC

Altri

Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti (2).

1604.31-1605.69

Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 3 o 16 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

17.01

CTH

17.02

CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

17.03

CTH

17.04

 

Preparazione detta "cioccolato bianco"

CTH, a condizione che:

a)

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

b)

i)

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o

ii)

il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Altri

CTH, a condizione che:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

18.01-18.05

CTH

1806.10

CTH, a condizione che:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

1806.20-1806.90

CTH, a condizione che:

a)

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

b)

i)

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o

ii)

il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

19.01-19.05

CTH, a condizione che:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti;

il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto;

il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

20.01

CTH

20.02-20.03

Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.

20.04-20.09

CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse

21.01-21.02

CTH, a condizione che:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH; tuttavia possono essere utilizzate la farina di senape o la senape preparata non originarie.

2103.30

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

21.04-21.06

CTH, a condizione che:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti

22.01-22.06

CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che:

tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti;

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

22.07

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.

22.08-22.09

CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.

Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

23.01

CTH

2302.10-2303.10

CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

2303.20-2308.00

CTH

23.09

CTH, a condizione che:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti;

il peso totale dei materiali non originari delle voci da 10.01 a 10.04, 10.07 e 10.08, del capitolo 11, e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

24.01

Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 sono interamente ottenuti.

2402.10

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati.

2402.20

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto.

2402.90

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati.

24.03

CTH in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto.

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2.

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

25.01-25.30

CTH;

o

MaxNOM 70 % (EXW).

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

26.01-26.21

CTH

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

27.01-27.09

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

27.10

CTH, eccetto da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00;

o

distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.

27.11-27.15

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2.

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

28.01-28.53

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 29

Prodotti chimici organici

2901.10-2905.42

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43-2905.44

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 17.02 e della sottovoce 3824.60.

2905.45

CTSH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49-2942

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

30.01-30.06

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 31

Concimi

31.01-31.04

CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto;

o

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

Nitrato di sodio

Calcio cianammide

Solfato di potassio

Solfato di potassio e di magnesio

CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto;

o

MaxNOM 40 % (EXW).

-Altri

CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto;

o

MaxNOM 40 % (EXW).

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

32.01-32.15

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche

33.01

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della sottovoce 3302.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto.

3302.90

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

33.04 -33.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

34.01-34.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

35.01-35.04

CTH, eccetto da materiali non originari del capitolo 4.

35.05

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08.

35.06-35.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

36.01-36.06

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

37.01-37.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

38.01-38.08

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05.

3809.91-3822.00

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

3824.10-3824.50

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44.

3824.71-3825.90

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2.

Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

39.01-39.15

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16-39.19

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21-39.22

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10-3923.50

CTSH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90-3925.90

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma

40.01-40.11

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11-4012.19

CTSH;

o

rigenerazione di pneumatici usati.

4012.20-4017.00

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE))

Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

41.01-4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CTSH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32-4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e 4107. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 41.07 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia.

41.15

CTH

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))

42.01-42.06

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori

4301.10-4302.20

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03-43.04

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

44.01-44.21

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

45.01-45.04

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

46.01-46.02

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI): CARTA E SUE APPLICAZIONI

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

47.01-47.07

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

48.01-48.23

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie

grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

49.01-49.11

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Nota relativa alla sezione: per le definizioni dei termini utilizzati per le tolleranze applicabili a taluni prodotti composti di materiali tessili, cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato 2.

Capitolo 50

Seta

50.01-50.02

CTH

50.03

 

Cardata o pettinata

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.

Altri

CTH

50.04-50.05

Filatura di fibre naturali;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione;

o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

50.06

 

Filati di seta e filati di cascami di seta:

Filatura di fibre naturali;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione;

o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Pelo di Messina (crine di Firenze):

CTH

50.07

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

51.11-51.13

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 52

Cotone

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

52.08-52.12

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

53.09-53.11

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

54.01-54.06

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

54.07-54.08

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

55.01-55.07

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.

55.08-55.11

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

55.12-55.16

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia.

56.01

Filatura o incollaggio di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura o all'incollaggio;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

o

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

56.02

 

Feltri all'ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia:

i filamenti di propilene non originari della voce 54.02;

le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o

i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01;

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % dell'EXW del prodotto;

o

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.

Altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto;

o

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.

5603.11-5603.14

Produzione a partire da:

filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o

sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale;

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.

5603.91-5603.94

Produzione a partire da:

fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o

filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale;

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.

5604.10

Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.

5604.90

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

56.05

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

56.06

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

torsione insieme al gimping;

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche;

o

floccaggio insieme alla tintura.

56.07-56.09

Filatura di fibre naturali;

o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto.

57.01-57.05

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

"tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla laminazione;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

58.01-58.04

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

58.05

CTH

58.06-58.09

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

58.10

Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.

58.11

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

59.01

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;

o

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa.

59.02

 

Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali tessili

Tessitura.

Altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

59.03

Lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

59.04

Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto;

o

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto.

59.05

 

Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione.

Altri

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione;

tessitura insieme alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

59.06

 

Stoffe a maglia

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o

gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

Altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura;

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto;

o

gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

59.07

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla laminazione;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

o

stampa (operazione indipendente).

59.08

 

Reticelle a incandescenza, impregnate

Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia.

Altri

CTH

59.09-59.11

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;

o

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Capitolo 60

Stoffe a maglia

60.01-60.06

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o

torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia

61.01-61.17

 

Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Altri

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.

Capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

62.01

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.02

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.03

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.04

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.05

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.06

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.07-62.08

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.09

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.10

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.11

 

Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.12

 

Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.13-62.14

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.15

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.16

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.17

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto;

o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci stracci

63.01-63.04

 

Di feltro o di tessuto non tessuto

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Altri

Ricamati:

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

o

produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Altri

Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.05

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.06

 

Di tessuto non tessuto

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

63.09-63.10

CTH

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO E ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

64.01-64.05

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06.

64.06

CTH

Capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature e loro parti

65.01-65.07

CTH

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

66.01-66.03

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

67.01-67.04

CTH

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

68.01-68.15

CTH;

o

MaxNOM 70 % (EXW).

Capitolo 69

Prodotti ceramici

69.01-69.14

CTH

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

70.01-70.09

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 70.10.

70.14-70.20

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE

Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete

71.01-71.05

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

71.06

 

Greggi

CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10;

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10;

o

fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.

Semilavorati o in polvere

Produzione da metalli preziosi greggi non originari.

71.07

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

71.08

 

Greggi

CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10;

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10;

o

fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.

Semilavorati o in polvere

Produzione da metalli preziosi greggi non originari.

71.09

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

71.10

 

Greggi

CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10;

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10;

o

fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.

Semilavorati o in polvere

Produzione da metalli preziosi greggi non originari.

71.11

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

71.12-71.18

CTH

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 72.06.

72.08-72.17

CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17.

72.18

CTH

72.19-72.23

CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23.

72.24

CTH

72.25-72.29

CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29.

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

7301.10

CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17.

73.03

CTH

73.04-73.06

CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29.

73.07

 

Accessori per tubi di acciai inossidabili

CTH, eccetto da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati gli abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Altri

CTH

73.08

CTH, eccetto da materiali non originari della sottovoce 7301.20.

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81-7326.90

CTH

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

74.01-74.02

CTH

74.03

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

74.04-74.07

CTH

74.08

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

74.09-74.19

CTH

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

75.01

CTH

75.02

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

75.03-75.08

CTH

Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio

76.01

CTH e MaxNOM 50 % (EXW);

o

trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio.

76.02

CTH

76.03-76.16

CTH e MaxNOM 50 % (EXW) (3).

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

7801.10

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

7801.91-7806.00

CTH

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

79.01-79.07

CTH

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

80.01-80.07

CTH

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

81.01-81.13

Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

8201.10-8205.70

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, tuttavia gli utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

82.06

CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia gli utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

82.07-82.15

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

83.01-83.11

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XVI

MACCHINE E APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI E ACCESSORI DI TALI APPARECCHI

Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

84.01-84.06

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07-84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09-84.12

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11-8415.10

CTSH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81-8415.90

CTSH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16-84.20

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22-84.24

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25-84.30

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31-84.43

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44-84.47

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.48;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48-84.55

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56-84.65

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.66;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66-84.68

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70-84.72

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.73;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73-84.78

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10-8479.40

CTSH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60-8479.82

CTSH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82-84.87

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti e accessori di tali apparecchi

85.01-85.02

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.03;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03-85.06

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro,

spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04

CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari;

o

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04

CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari;

o

MaxNOM 35 % (EXW) (5)

Altri

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08-85.18

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19-85.21

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.22;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22-85.23

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25-85.27

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.29;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28-85.34

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35-85.37

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.38;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10-8541.90

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31-8542.39

CTH;

i materiali non originari sono sottoposti a diffusione;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90-8543.90

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44-85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XVII

VEICOLI, VELIVOLI, IMBARCAZIONI E ATTREZZATURE DA TRASPORTO ASSOCIATE

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

86.01-86.09

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 86.07;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02-87.04

 

Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili");

Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione

MaxNOM 45 % (EXW) e i gruppi batterie della voce 85.07 del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione del veicolo devono essere originari (6).

Altri

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05-87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08-87.11

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13-87.16

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

88.01-88.05

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

89.01-89.08

CC;

o

MaxNOM 40 % (EXW).

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori

9001.10-9001.40

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali;

rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90-9033.00

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 91

Orologeria

91.01-91.14

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Capitolo 93

Armi, munizioni loro parti e accessori

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

Capitolo 94

Mobili; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

94.01-94.06

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

95.03-95.08

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 96

Merci e prodotti diversi

96.01-96.04

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

96.06-9608.40

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

9608.60-96.20

CTH;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

97.01-97.06

CTH


(1)  Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato e bonito (Sarda spp.), interi o in pezzi (tranne macinati) classificate nell'ambito della sottovoce 1604.14 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato 4.

(2)  Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato o altre specie del genere Euthynnus (tranne interi o in pezzi) classificate nell'ambito della sottovoce 1604.20 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato 4.

(3)  Alcuni prodotti di alluminio possono essere considerati originari nell'ambito di norme di origine alternative specifiche per prodotto con quote annuali di cui all'allegato 4.

(4)  Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

(5)  Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

(6)  Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

(7)  Per i veicoli ibridi azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.


ALLEGATO 4

CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO 3

Disposizioni comuni

1.

Per i prodotti elencati nelle tabelle riportate di seguito, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato 3, entro i limiti del contingente annuo applicabile.

2.

Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni del presente allegato contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'allegato 4".

3.

Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile dell'Unione.

4.

Nel Regno Unito la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta all'autorità doganale di detto Stato, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile nel Regno Unito.

5.

La parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio del "primo arrivato, primo servito" e calcola il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle sue importazioni.

SEZIONE 1

Assegnazione di contingenti annui per le conserve di tonno

Classificazione del sistema armonizzato (2017)

Descrizione del prodotto

Regola specifica per prodotto alternativa

Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito

(peso netto)

Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione

(peso netto)

1604.14

Preparazioni o conserve di tonno, tonnetto striato e bonito (Sarda spp.), interi o in pezzi (tranne macinati)

CC

3 000 tonnellate

3 000 tonnellate

1604.20

Altre preparazioni e conserve di pesci

 

di tonno, tonnetto striato o di altri pesci del genere Euthynnus (tranne interi o in pezzi)

CC

4 000 tonnellate

4 000 tonnellate

di altri pesci

-

-

-

SEZIONE 2

Assegnazione di contingenti annui per i prodotti di alluminio (1)

Tabella 1

Contingenti applicabili dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023

Classificazione del sistema armonizzato (2017)

Descrizione del prodotto

Regola specifica per prodotto alternativa

Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito

(peso netto)

Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione

(peso netto)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Prodotti e articoli di alluminio (esclusi fili di alluminio e fogli e nastri sottili di alluminio)

CTH

95 000 tonnellate

95 000 tonnellate

76.05

Fili di alluminio

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.04

76.07

Fogli e nastri sottili di alluminio

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.06

 

Tabella 2

Contingenti applicabili dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026

Classificazione del sistema armonizzato (2017)

Descrizione del prodotto

Regola specifica per prodotto alternativa

Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito

(peso netto)

Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione

(peso netto)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Prodotti e articoli di alluminio (esclusi fili di alluminio e fogli e nastri sottili di alluminio)

CTH

72 000 tonnellate

72 000 tonnellate

76.05

Fili di alluminio

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.04

76.07

Fogli e nastri sottili di alluminio

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.06

 

Tabella 3

Contingenti applicabili dal 1o gennaio 2027 in poi

Classificazione del sistema armonizzato (2017)

Descrizione del prodotto

Regola specifica per prodotto alternativa

Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito

(peso netto)

Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione

(peso netto)

76.04

Barre e profilati di alluminio

CTH

57 500 tonnellate

57 500 tonnellate

76.06

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

CTH

76.07

Fogli e nastri sottili di alluminio

CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.06

Riesame dei contingenti per i prodotti di alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3

1.

Non prima di 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo e non prima di 5 anni dal completamento di qualsiasi riesame di cui al presente paragrafo, il comitato commerciale di partenariato, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, riesamina i contingenti per l'alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3.

2.

Il riesame di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base delle informazioni disponibili sulle condizioni di mercato in entrambe le parti e delle informazioni sulle loro importazioni ed esportazioni dei prodotti in questione.

3.

Sulla base dei risultati di un riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il consiglio di partenariato può adottare una decisione per aumentare o mantenere la quantità, modificare la portata o ripartire o modificare qualsiasi ripartizione tra i prodotti dei contingenti per l'alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3.


(1)  I quantitativi indicati in ciascuna tabella della sezione 2 sono l'insieme dei quantitativi contingentali disponibili (rispettivamente per le esportazioni dall'Unione nel Regno Unito e per le esportazioni dal Regno Unito nell'Unione) per tutti i prodotti elencati in tale tabella.


ALLEGATO 5

REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI

SEZIONE 1

Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dall’entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2026

Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026.

Colonna 1

Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica

Colonna 2

Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall’entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2026

85.07

 

Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04

CTSH;

assemblaggio di gruppi batterie da celle di batteria o moduli di batteria non originari;

o

MaxNOM 70 % (EXW)

Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04

CTH;

o

MaxNOM 70 % (EXW)

87.02-87.04

 

veicoli azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi");

veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili");

veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione

MaxNOM 60 % (EXW)

SEZIONE 2

Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026

 

1.

Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Colonna 1

Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica

Colonna 2

Regola di origine specifica per prodotto applicabile dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026

85.07

 

Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04

CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari;

o

MaxNOM 40 % (EXW)

Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04

CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari;

o

MaxNOM 50 % (EXW)

87.02-87.04

 

Veicoli azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi");

Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili");

Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione

MaxNOM 55 % (EXW)

SEZIONE 3

Riesame delle regole specifiche per prodotto per la voce 85.07

 

1.

Non prima di 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato commerciale di partenariato, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, riesamina le regole specifiche per prodotto per la voce 85.07 applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2027, di cui all'allegato 3.
 

2.

Il riesame di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base delle informazioni disponibili relative ai mercati delle parti, quali la disponibilità di materiali originari sufficienti e idonei, l'equilibrio tra domanda e offerta e altre informazioni pertinenti.
 

3.

Sulla base dei risultati del riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il consiglio di partenariato può adottare una decisione volta a modificare le regole specifiche per prodotto per la voce 85.07 applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2027, di cui all'allegato 3.

ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

1.   

Il contenuto della dichiarazione del fornitore è stabilito nel presente allegato.

2.   

Tranne nei casi di cui al punto 3, il fornitore compila una dichiarazione del fornitore per ciascuna spedizione di prodotti nella forma prevista nell'appendice 6-A e la allega alla fattura o a qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

3.   

Il fornitore che rifornisce regolarmente un particolare cliente di prodotti per i quali si prevede che la produzione di una parte rimanga costante per un determinato periodo di tempo può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore è valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte in cui è compilata la dichiarazione possono stabilire le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma prevista nell'appendice 6-B e descrive i prodotti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore cessa di applicarsi ai prodotti forniti.

4.   

Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Appendice 6-A

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Le note a piè pagina non devono essere tuttavia riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, dichiaro che:

1.

Per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:

Designazione dei prodotti forniti (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce SA dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

2.

Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di [indicare il nome della parte interessata]

Il sottoscritto si impegna a presentare ulteriori documenti giustificativi eventualmente richiesti.

… (Luogo e data)

… (Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)

… (Firma) (6)

Appendice 6-B

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Le note a piè di pagina non devono essere tuttavia riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, che vengono regolarmente forniti a (4) …, dichiaro che:

1.

Per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:

Designazione dei prodotti forniti (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce SA dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

2.

Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di una parte [indicare il nome della parte interessata]

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di detti prodotti

da … a … (5)

Mi impegno a informare immediatamente … (4) qualora la dichiarazione cessi di essere valida.

… (Luogo e data)

(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)

… (Firma) (6)

Note

(1)

Se la fattura o altro documento a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a diversi tipi di prodotti o a prodotti nei quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerli.

(2)

Le informazioni richieste devono essere fornite solo se necessario.

Esempi:

Una delle regole per gli indumenti del capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte utilizza tessuti importati dall'altra parte e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente che il fornitore in quest'ultima parte descriva nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce SA 72.17 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)

Per "valore dei materiali non originari utilizzati" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o nel Regno Unito.

(4)

Nome e indirizzo del cliente.

(5)

Indicare le date.

(6)

Questo campo può contenere, ove opportuno, una firma elettronica, un'immagine scansionata o un'altra rappresentazione visiva della firma manoscritta del firmatario, anziché la firma originale.

ALLEGATO 7

TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine di cui all'articolo 56 del presente accordo è redatta utilizzando il testo riportato di seguito in una delle seguenti versioni linguistiche e a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. Se scritta a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Versione croata

Versione ceca

Versione danese

Versione neerlandese

Versione inglese

Versione estone

Versione finlandese

Versione francese

Versione tedesca

Versione greca

Versione ungherese

Versione italiana

Versione lettone

Versione lituana

Versione maltese

Versione polacca

Versione portoghese

Versione rumena

Versione slovacca

Versione slovena

Versione spagnola

Versione svedese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... (2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di … (3) origine preferenziale.

(4)

(Luogo e data)

(Nome dell'esportatore)

(1)

Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.

(2)

Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per l'esportatore del Regno Unito tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

(3)

Indicare l'origine del prodotto: il Regno Unito o l'Unione.

(4)

Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

ALLEGATO 8

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.   

I prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Regno Unito come originari dell'Unione ai sensi del presente accordo.

2.   

Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'unione doganale istituita con decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra, il Principato di Andorra applica ai prodotti originari del Regno Unito lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.

3.   

La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, del presente accordo si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.


ALLEGATO 9

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.   

I prodotti originari della Repubblica di San Marino sono accettati dal Regno Unito come originari dell'Unione ai sensi del presente accordo.

2.   

Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applica ai prodotti originari del Regno Unito lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.

3.   

La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, del presente accordo si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

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