Regola di non alterazione

 

Articolo 52 ("non modifica") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito

I prodotti originari devono essere trasportati dall'UE al paese partner (e viceversa) senza essere ulteriormente trasformati in un paese terzo.

  • Negli accordi commerciali preferenziali dell'UE, la regola di non modificazione consente di effettuare le seguenti operazioni in un paese terzo, a condizione che il prodotto sia tenuto sotto vigilanza doganale:
    • qualsiasi operazione destinata a preservare le merci in buono stato
    • il frazionamento delle spedizioni
    • magazzinaggio
    • esposizione
    • aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione per garantire la conformità a specifici requisiti nazionali.
  • L'importatore non è tenuto a fornire la prova della mancata modifica. Solo in caso di dubbio l'autorità doganale della parte importatrice può chiedere all'importatore di fornire la prova della conformità. Ciò potrebbe includere:
    • documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico
    • prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli
    • qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
  • Se le merci sono state trasportate da una nave alimentatrice e poi consolidate con altre spedizioni in un porto marittimo in transito verso l'UE, dovrebbe essere disponibile un documento di trasporto (ad esempio una polizza di carico) per ciascuna tratta del viaggio. Analogamente, un documento che copra la tratta dal porto di consolidamento all'UE non sarà sufficiente perché il paese di esportazione dal quale hanno lasciato le merci originarie non è noto.
  • Per ulteriori informazioni si rimanda agli Orientamenti sulle norme di origine preferenziali.

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