Norma di tolleranza

 

La regola di tolleranza consente, in determinate circostanze, di utilizzare nel prodotto una percentuale limitata di "materiali non originari" che di norma non sarebbe consentita dalle norme specifiche per prodotto e che esso continua a essere considerato "originario".

 

Articolo 3.6 ("tolleranza generale") dell'accordo di partenariato economicoUE-Giappone

  • la soglia di tolleranza: Il 10 % del prezzo franco fabbrica o franco a bordo del prodotto,
  • per i tessili e l'abbigliamento classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato si applicano tolleranze speciali come indicato nelle note 6-8 dell'allegato 3A ("Tolleranze per tessili e abbigliamento"),
  • non è possibile applicare la tolleranza ai prodotti per i quali norme specifiche per prodotto stabiliscono la percentuale massima espressa in valore di materiali non originari,
  • in via eccezionale, nell'accordo di partenariato economico UE-Giappone è possibile applicare la tolleranza ai prodotti agricoli per i quali le norme specifiche per prodotto stabiliscono la percentuale massima espressa in peso di materiali non originari,
  • la tolleranza non si applica ai prodotti interamente ottenuti nell'UE o in Giappone.
  • Se una regola specifica per prodotto è espressa come una modifica della classificazione tariffaria (ad esempio modifica del capitolo, della voce o della sottovoce tariffaria), la tolleranza consente l'uso di materiali non originari che hanno la stessa classificazione tariffaria del prodotto, purché il valore di tali materiali non superi la soglia di tolleranza.

Esempio di come applicare la tolleranza

Una bambola (voce SA 95.03) è prodotta nell'UE a partire da:

  • pellet di plastica non originari (capitolo SA 39),
  • indumenti per bambini piccoli (capitolo SA 62) e
  • gli occhi di plastica (voce SA 95.03).

La regola specifica per prodotto per una bambola è la seguente:"Fabbricazione a partire da materiali [non originari] di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto".

Notiamo che gli occhi di plastica sono classificati nella stessa voce SA della bambola. La regola specifica per prodotto non consente l'uso di materiali non originari della stessa voce del prodotto. Tuttavia, in base alla regola di tolleranza, la bambola potrebbe comunque soddisfare la regola specifica per prodotto se il valore degli occhi della bambola non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica della bambola.

  • Se una regola specifica per prodotto include una percentuale del valore/peso massimo di materiali non originari, non è possibile utilizzare la tolleranza per aumentare la soglia percentuale. Il contenuto massimo di materiali non originari sarà sempre la percentuale indicata nelle norme specifiche per prodotto.

Esempio

Se la regola specifica per prodotto consente un massimo del 40 % di materiali non originari del prezzo franco fabbrica del prodotto, si tratta del limite applicabile e non del 40 % + 10 % (tolleranza).

  • La tolleranza non si applica ai prodotti interamente ottenuti (ad esempio pomodori), ma ai prodotti ottenuti da materiali interamente ottenuti (ad esempio pomodori utilizzati per produrre il ketchup). In quest'ultimo caso, la tolleranza si applica a tutti i materiali non originari che di norma non sono ammessi dalle norme specifiche per prodotto.
  • Per ulteriori informazioni si rimanda agli Orientamenti sulle norme di origine preferenziali.

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