CAPO 3

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A

Regole di origine

ARTICOLO 3.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«acquacoltura»: l'allevamento di organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, a partire da materiale da riproduzione quale uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt e altri pesci immaturi in fase postlarvale, con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;

b)

«partita»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

c)

«esportatore»: una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;

d)

«importatore»: una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;

e)

«materiale»: qualsiasi materia o sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti;

f)

«materiale non originario»: un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;

g)

«trattamento tariffario preferenziale»: l'aliquota dei dazi doganali applicabili a una merce originaria conformemente all'articolo 2.8, paragrafo 1;

h)

«prodotto»: qualsiasi materia o sostanza risultante dalla produzione, anche se destinata a essere utilizzata come materiale nella produzione di un altro prodotto; esso è considerato merce ai sensi del capo 2; e

i)

«produzione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

ARTICOLO 3.2

Prescrizioni per i prodotti originari

1.   Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente all'articolo 2.8, paragrafo 1, sono considerati originari dell'altra parte i seguenti prodotti, se conformi a tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:

a)

prodotti interamente ottenuti o fabbricati come previsto all'articolo 3.3;

b)

prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; o

c)

prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B.

2.   Ai fini del presente capo, l'ambito di applicazione territoriale di una parte non comprende le acque, il fondo marino e il sottosuolo esterni alle sue acque territoriali.

3.   Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

4.   Le prescrizioni di cui al presente capo relative all'acquisizione del carattere originario sono rispettate senza interruzione in una parte.

ARTICOLO 3.3

Prodotti interamente ottenuti

1.   Ai fini dell'articolo 3.2, si considerano prodotti interamente ottenuti in una parte:

a)

le piante o i prodotti vegetali ivi cresciuti spontaneamente, coltivati, colti o raccolti;

b)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

c)

i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

d)

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

e)

gli animali ivi ottenuti dalla caccia, dalla caccia con trappole, dalla pesca, dalla raccolta o dalla cattura;

f)

i prodotti ivi ottenuti dall'acquacoltura;

g)

i minerali o altre sostanze presenti in natura non incluse nelle lettere da a) a f), ivi estratti o prelevati;

h)

pesci, molluschi o altre forme di vita marine pescati da una nave di una parte dalle acque, dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;

i)

i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera h) a bordo di una nave officina di una parte oltre le acque territoriali di ciascuna parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;

j)

i prodotti diversi da pesci, molluschi e altre forme di vita marine pescati da una parte o da una persona di una parte dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna parte, e oltre zone sotto la giurisdizione di paesi terzi, purché tale parte o persona di tale parte detenga il diritto di sfruttamento di tale fondo marino o sottosuolo conformemente al diritto internazionale;

k)

i prodotti che siano:

i)

rifiuti o avanzi ivi derivati dalla produzione; o

ii)

rifiuti o avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; o

l)

i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a k) o dai loro derivati.

2.   Per «nave di una parte» al paragrafo 1, lettera h), o «nave officina di una parte» al paragrafo 1, lettera i), si intende rispettivamente una nave o una nave officina che:

a)

è registrata in uno Stato membro dell'Unione europea o in Giappone;

b)

batte bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o del Giappone; e

c)

è conforme a una delle seguenti prescrizioni:

i)

è per almeno il 50 % di proprietà di una o più persone fisiche di una parte; o

ii)

è di proprietà di una o più persone giuridiche (9):

A)

che hanno la sede e il centro di attività principale in una parte; e

B)

in cui almeno il 50 % della proprietà appartiene a persone fisiche o persone giuridiche di una parte.

ARTICOLO 3.4

Lavorazione o trasformazione insufficiente

1.   In deroga all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se nell'ambito della sua produzione in tale parte sono eseguite solo una o più delle seguenti operazioni su materiali non originari:

a)

operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

i cambiamenti di imballaggio;

c)

la scomposizione o la composizione di confezioni;

d)

il lavaggio, la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

e)

la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili;

f)

le semplici operazioni di pittura o lucidatura;

g)

la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali e riso;

h)

operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;

i)

la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi o legumi;

j)

l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

k)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;

l)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

m)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

n)

la semplice miscela di prodotti (10), anche di specie diverse;

o)

la semplice aggiunta di acqua, la diluzione, la disidratazione o la denaturazione (11) dei prodotti;

p)

la semplice raccolta o il semplice montaggio di parti allo scopo di formare un oggetto completo o finito, o un oggetto da considerare come tale conformemente alla regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato; lo smontaggio di prodotti in parti; o

q)

la macellazione di animali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente fabbricati o installati per la sua esecuzione.

ARTICOLO 3.5

Cumulo

1.   Un prodotto in possesso dei requisiti di prodotto originario in una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto nell'altra parte.

2.   La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell'altra parte non va al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 3.4, paragrafo 1, lettere da a) a q).

4.   Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), per un prodotto di cui al paragrafo 2, ottiene dal fornitore le informazioni di cui all'allegato 3-C.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4 si applicano a un'unica partita o a più partite per uno stesso materiale fornito entro un periodo non superiore a 12 mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni.

ARTICOLO 3.6

Tolleranze

1.   Se un materiale non originario utilizzato nella produzione di un prodotto non è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3-B, il prodotto è considerato originario di una parte, purché:

a)

per un prodotto classificato nei capitoli da 1 a 49 o da 64 a 97 del sistema armonizzato (12), il valore di tutti i materiali non originari non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica o franco a bordo del prodotto;

b)

per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note da 6 a 8 dell'allegato 3-A.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell'allegato 3-B per il valore massimo dei materiali non originari.

3.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3.3. Se l'allegato 3-B prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 3.7

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2.   Quando una partita consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

ARTICOLO 3.8

Contabilità separata

1.   I materiali fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario.

2.   Ai fini del presente articolo, per «materiali fungibili» si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito.

3.   In deroga al paragrafo 1, i materiali fungibili originari e non originari possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati purché sia utilizzato un metodo di contabilità separata.

4.   Il metodo di contabilità separata di cui al paragrafo 3 è applicato conformemente a un metodo di gestione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.

5.   Una parte può prescrivere, alle condizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, che l'utilizzo di un metodo di contabilità separata sia soggetto all'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale di tale parte. L'autorità doganale della parte monitora l'utilizzo dell'autorizzazione e può ritirarla qualora il titolare dell'autorizzazione faccia un uso scorretto del metodo di contabilità separata o non rispetti qualsiasi altra condizione di cui al presente capo.

6.   Il metodo di contabilità separata è qualsiasi metodo che garantisca che, in qualsiasi momento, i materiali considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali fossero stati fisicamente separati.

ARTICOLO 3.9

Assortimenti

Un assortimento, classificato conformemente alla regola 3, lettere b) e c), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, è considerato originario di una parte quando tutti i suoi componenti sono originari a norma del presente capo. Qualora l'assortimento sia costituito da componenti originari e non originari, esso è considerato complessivamente originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica o franco a bordo dell'assortimento.

ARTICOLO 3.10

Non modificazione

1.   Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, alterato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della parte importatrice.

2.   Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.

3.   Fatta salva la sezione B, è ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché esso sia effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e purché le partite rimangano sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.

4.   In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca prove della conformità in qualsiasi modo, anche sotto forma di documenti contrattuali di trasporto, quali polizze di carico, o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato al prodotto stesso.

ARTICOLO 3.11

Reimportazione dei prodotti

Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato non originario, a meno che non sia fornita all'autorità doganale di tale parte una prova soddisfacente del fatto che il prodotto reimportato:

a)

è lo stesso prodotto che era stato esportato; e

b)

non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l'esportazione.

ARTICOLO 3.12

Accessori, pezzi di ricambio, utensili e istruzioni o altro materiale informativo

1.   Ai fini del presente articolo, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo sono contemplati se:

a)

gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo sono classificati e consegnati con il prodotto ma non sono fatturati separatamente dal prodotto; e

b)

il tipo, il quantitativo e il valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni e dell'altro materiale informativo sono usuali per tale prodotto.

2.   Nel determinare se un prodotto sia interamente ottenuto, o sia conforme a una prescrizione relativa al processo produttivo o alla modifica della classificazione tariffaria di cui all'allegato 3-B, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo non sono presi in considerazione.

3.   Nel determinare se un prodotto sia conforme a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B, si tiene conto del valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni o dell'altro materiale informativo come materiali originari o non originari, a seconda dei casi, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore.

4.   Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo di un prodotto hanno il carattere originario del prodotto con i quali sono consegnati.

ARTICOLO 3.13

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario di una parte, non è necessario determinare il carattere originario dei seguenti elementi:

a)

combustibili, energia, catalizzatori e solventi;

b)

attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;

c)

guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;

d)

macchine, utensili, stampi e forme;

e)

pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;

f)

lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; e

g)

qualsiasi altro materiale non incorporato nel prodotto ma di cui è ragionevolmente possibile dimostrare che l'utilizzo nella produzione del prodotto è parte della produzione.

ARTICOLO 3.14

Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione

I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per la determinazione del carattere originario del prodotto.

ARTICOLO 3.15

Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto

1.   I materiali da imballaggio e i contenitori nei quali un prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati insieme al prodotto, non sono presi in considerazione nel determinare se tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto siano stati interessati dalla modifica della classificazione tariffaria applicabile o sottoposti a un processo produttivo di cui all'allegato 3-B o se il prodotto sia interamente ottenuto.

2.   Se un prodotto è soggetto a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore si tiene conto del valore dei materiali da imballaggio e dei contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto, come materiali originari o non originari, a seconda dei casi.

SEZIONE B

Procedure di origine

ARTICOLO 3.16

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1.   La parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.

2.   Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:

a)

un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o

b)

la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.

3.   Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la sua base, di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca, nella misura in cui può fornirla, una spiegazione, che accompagni o integri la dichiarazione doganale di importazione, in cui si attesta che il prodotto è conforme alle prescrizioni del presente capo.

4.   L'importatore che presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di un'attestazione di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), conserva l'attestazione di origine e, su richiesta dell'autorità doganale della parte importatrice, ne fornisce una copia a tale autorità.

5.   I paragrafi da 2 a 4 non si applicano nei casi specificati all'articolo 3.20.

ARTICOLO 3.17

Attestazione di origine

1.   Un'attestazione di origine può essere rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite.

2.   L'attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle versioni linguistiche del testo di cui all'allegato 3-D su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. La parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine.

3.   L'autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo.

4.   Un'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio.

5.   Un'attestazione di origine si può applicare a:

a)

un'unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o

b)

spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte in un periodo di tempo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine.

6.   Qualora, su richiesta dell'importatore, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, che rientrano nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali prodotti può essere utilizzata un'unica attestazione di origine conformemente alle prescrizioni stabilite dall'autorità doganale della parte importatrice.

ARTICOLO 3.18

Conoscenza da parte dell'importatore

La conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui al presente capo.

ARTICOLO 3.19

Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni

1.   Un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella parte importatrice conserva, per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto:

a)

se la richiesta era basata su un'attestazione di origine, l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore; o

b)

se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.

2.   Un esportatore che abbia rilasciato un'attestazione di origine conserva, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell'attestazione di origine, una copia dell'attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.

3.   Le registrazioni da conservare conformemente al presente articolo possono essere conservate in formato elettronico.

4.   I paragrafi da 1 a 3 non si applicano nei casi specificati all'articolo 3.20.

ARTICOLO 3.20

Piccole partite e deroghe

1.   Sono ammessi come prodotti originari i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di carattere commerciale (13), i prodotti siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2.   Purché l'importazione non faccia parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere la prescrizione relativa all'attestazione di origine, il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 1 non supera:

a)

per l'Unione europea, 500 euro nel caso di piccole spedizioni o 1 200 euro nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in un'altra valuta di uno Stato membro dell'Unione europea sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Gli importi sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, a meno che un diverso importo non sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre di ogni anno, e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica al Giappone i pertinenti importi;

b)

per il Giappone, 100 000 yen o un importo eventualmente stabilito dal Giappone.

3.   Ciascuna parte può stabilire che la base della richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, non sia necessaria per l'importazione di un prodotto per il quale la parte importatrice abbia concesso una deroga alle prescrizioni.

ARTICOLO 3.21

Verifica

1.   Al fine di verificare se un prodotto importato in una parte sia originario dell'altra parte o se siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo, l'autorità doganale della parte importatrice può effettuare una verifica sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale, richiedendo informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di cui all'articolo 3.16. L'autorità doganale della parte importatrice può effettuare una verifica al momento della dichiarazione doganale di importazione, prima dello svincolo dei prodotti oppure dopo lo svincolo degli stessi.

2.   Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi:

a)

se la base della richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), era un'attestazione di origine, tale attestazione di origine;

b)

la classificazione tariffaria del prodotto nel sistema armonizzato e i criteri di origine utilizzati;

c)

una breve descrizione del processo produttivo;

d)

se il criterio di origine era basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo;

e)

se applicabile, una descrizione dei materiali originari e non originari utilizzati nel processo produttivo;

f)

se il criterio di origine era «interamente ottenuto», la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);

g)

se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto e il valore di tutti i materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al valore, il valore di tutti i materiali originari utilizzati nella produzione;

h)

se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto e il peso dei pertinenti materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al peso, il peso dei pertinenti materiali originari utilizzati nel prodotto;

i)

se il criterio di origine era basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria nel sistema armonizzato (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine); o

j)

le informazioni relative alla conformità alla disposizione sulla non modificazione di cui all'articolo 3.10.

3.   Nel fornire le informazioni richieste l'importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.

4.   Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), l'importatore comunica all'autorità doganale della parte importatrice se le informazioni richieste possono essere fornite direttamente dall'esportatore in toto o in relazione a uno o più elementi.

5.   Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni all'importatore se tale autorità doganale ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni e documenti specifici, se del caso.

6.   Se l'autorità doganale della parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato al prodotto in questione in attesa dei risultati della verifica, è offerta all'importatore la possibilità di svincolare il prodotto, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario del prodotto in questione o della conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

ARTICOLO 3.22

Cooperazione amministrativa

1.   Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l'autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.

2.   Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente all'articolo 3.21, paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica, se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario dei prodotti, può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti. La richiesta di informazioni dovrebbe comprendere le seguenti informazioni:

a)

l'attestazione di origine;

b)

l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;

c)

il nome dell'esportatore;

d)

l'oggetto e la portata della verifica; e

e)

ove applicabile, qualsiasi documento pertinente.

Oltre a queste informazioni, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della parte esportatrice informazioni e documenti specifici, se del caso.

3.   L'autorità doganale della parte esportatrice può, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

4.   Fatto salvo il paragrafo 5, l'autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le seguenti informazioni:

a)

i documenti richiesti, se disponibili;

b)

un parere sul carattere originario del prodotto;

c)

la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione del presente capo;

d)

una descrizione e una spiegazione del processo produttivo sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;

e)

informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame; e

f)

documenti giustificativi, se del caso.

5.   L'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 4 all'autorità doganale della parte importatrice se tali informazioni sono considerate riservate dall'esportatore.

6.   Ciascuna parte notifica all'altra parte i dati di contatto, compresi gli indirizzi di posta e di posta elettronica e i numeri di telefono e fax, delle autorità doganali e notifica all'altra parte eventuali modifiche riguardanti tali dati entro 30 giorni dalla data della modifica.

ARTICOLO 3.23

Reciproca assistenza nella lotta contro la frode

In caso di presunta violazione delle disposizioni del presente capo, le parti si prestano reciproca assistenza conformemente al CMAA.

ARTICOLO 3.24

Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:

a)

entro tre mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.21, paragrafo 1:

i)

non è stata fornita una risposta; o

ii)

se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

b)

entro tre mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.21, paragrafo 5:

i)

non è stata fornita una risposta; o

ii)

le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

c)

entro 10 mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 2:

i)

non è stata fornita una risposta; o

ii)

le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario; o

d)

a seguito di una precedente richiesta di assistenza a norma dell'articolo 3.23 ed entro un termine concordato, per quando riguarda i prodotti che sono stati oggetto di una richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 1:

i)

l'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce assistenza; o

ii)

il risultato di tale assistenza è insufficiente a confermare che il prodotto è originario.

2.   L'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il quale un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale qualora l'importatore non si conformi a prescrizioni del presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.

3.   Qualora l'autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per il rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1, nei casi in cui l'autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 4, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare il trattamento tariffario preferenziale entro due mesi dalla data del ricevimento di tale parere. Qualora sia effettuata tale notifica, si tengono consultazioni, su richiesta di una parte, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le parti. La consultazione può essere condotta conformemente alla procedura stabilita dal comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane istituito a norma dell'articolo 22.3. Alla scadenza del termine per la consultazione l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale solamente sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito.

ARTICOLO 3.25

Riservatezza

1.   Ciascuna parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.

2.   Le informazioni che le autorità della parte importatrice ottengono a norma del presente capo possono solo essere utilizzate da tali autorità ai fini del presente capo.

3.   Le informazioni commerciali riservate che l'autorità doganale della parte esportatrice o della parte importatrice ottiene dall'esportatore tramite l'applicazione degli articoli 3.21 e 3.22 non sono divulgate, salvo altrimenti disposto nel presente capo.

4.   Le informazioni che l'autorità doganale della parte importatrice ottiene a norma del presente capo non sono utilizzate dalla parte importatrice nei procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice, a meno che la parte esportatrice non accordi il permesso di utilizzare tali informazioni conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 3.26

Misure e sanzioni amministrative

Ciascuna parte applica misure e, se del caso, sanzioni amministrative, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.19 o che non fornisca le prove o rifiuti la visita di cui all'articolo 3.22, paragrafo 3.

SEZIONE C

Varie

ARTICOLO 3.27

Applicazione del presente capo a Ceuta e Melilla

1.   Ai fini del presente capo, nel caso dell'Unione europea il termine «Parte» non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari del Giappone importati a Ceuta o Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Communità europee. Il Giappone applica alle importazioni di prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti importati dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.

3.   Le regole di origine e le procedure di origine a norma del presente capo si applicano mutatis mutandis ai prodotti esportati dal Giappone a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Giappone.

4.   L'articolo 3.5 si applica all'importazione e all'esportazione di prodotti tra l'Unione europea, il Giappone e Ceuta e Melilla.

5.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

6.   L'autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell'applicazione del presente articolo a Ceuta e Melilla.

ARTICOLO 3.28

Comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane

1.   Il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo «il comitato») è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo, in aggiunta alle altre responsabilità di cui all'articolo 4.14, paragrafo 1.

2.   Ai fini del presente capo il comitato svolge le seguenti funzioni:

a)

riesamina e formula appropriate raccomandazioni, ove necessario, al comitato misto per quanto riguarda:

i)

l'attuazione e il funzionamento del presente capo; e

ii)

eventuali modifiche delle disposizioni del presente capo proposte da una parte;

b)

adotta note esplicative per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente capo;

c)

stabilisce la procedura di consultazione di cui all'articolo 3.24, paragrafo 3; e

d)

esamina qualsiasi altra questione inerente al presente capo eventualmente concordata dai rappresentanti delle parti.

ARTICOLO 3.29

Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono essere applicate ai prodotti conformi alle disposizioni del presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di dazi e tasse all'importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 all'autorità doganale della parte importatrice.

ALLEGATO 3-A

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Nota 1

Principi generali

 

1.

Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c).
 

2.

Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B, le regole di origine per i prodotti ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 3.2 riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore massimo dei materiali non originari, un contenuto minimo di valore regionale o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3-B.
 

3.

Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso dell'imballaggio.
 

4.

Il presente allegato, l'allegato 3-B e l'allegato 3-E si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1o gennaio 2017.

Nota 2

Struttura dell'allegato 3-B

 

1.

All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capi sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
 

2.

Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3-B.
 

3.

Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è originario se soddisfa una delle alternative. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, il prodotto è originario solo se soddisfa tutte le prescrizioni.
 

4.

Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B si intende per:

a)

«capo» le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

b)

«voce» le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

c)

«sezione» una sezione del sistema armonizzato; e

d)

«sottovoce» le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.

 

5.

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le seguenti abbreviazioni (1):

«CC»

la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capo del prodotto oppure la riclassificazione nel capo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altro capo; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre (cioè un cambiamento di capo) del sistema armonizzato.

«CTH»

la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto oppure la riclassificazione nel capo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra voce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del sistema armonizzato.

«CTSH»

la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto oppure la riclassificazione nel capo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra sottovoce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre (cioè un cambiamento di sottovoce) del sistema armonizzato.

Nota 3

Applicazione dell'allegato 3-B

 

1.

L'articolo 3.2, paragrafo 3, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella produzione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove sono utilizzati tali prodotti.
 

2.

Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non può essere utilizzato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non può superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano al materiale non originario classificato altrove nel sistema armonizzato.
 

3.

Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non possono soddisfare la prescrizione a causa della loro natura intrinseca.

Nota 4

Calcolo del valore massimo dei materiali non originari e del contenuto di valore regionale minimo

Definizioni:

 

1.

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto:

a)

per «valore doganale» si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

b)

per «EXW» si intende:

i)

il prezzo franco fabbrica del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione di un prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto; o

ii)

se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione di un prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice, che:

A)

comprendono le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto; e

B)

escludono le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto;

c)

per «FOB» si intende:

i)

il prezzo franco a bordo del prodotto pagato o da pagare al produttore indipendentemente dalla modalità di trasporto, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti per la produzione di un prodotto e il suo trasporto al porto di esportazione nel territorio della parte, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto; o

ii)

se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione di un prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice e le spese di trasporto al porto di esportazione nel territorio della parte, che:

A)

comprendono le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto, i costi del trasporto e dell'assicurazione; e

B)

escludono eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto;

d)

per «MaxNOM» si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale;

e)

per «RVC» si intende il contenuto di valore regionale minimo di un prodotto, espresso in percentuale; e

f)

per «VNM» si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il prezzo pagato non è noto o non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti.

 

2.

Per il calcolo di MaxNOM e RVC, si applicano le formule seguenti:

Formula

Formula

Nota 5

Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3-B

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto:

a)

per «procedimenti biotecnologici» si intende:

i)

la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi, ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e

ii)

la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;

b)

per «modifica della dimensione delle particelle» si intende la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

c)

per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, ad eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:

i)

la dissoluzione in acqua o in altri solventi;

ii)

l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o

iii)

l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;

d)

per «distillazione» si intende:

i)

la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione; in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio può includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante; e

ii)

distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da classificare come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;

e)

per «separazione di isomeri» si intende l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;

f)

per «miscelatura e mescolatura» si intende la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, ad eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;

g)

per «produzione di materiali standard» (comprese le soluzioni standard) si intende la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore; e

h)

per «depurazione» si intende un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità.

Nota 6

Definizioni dei termini usati nella sezione XI dell'allegato 3-B

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto:

a)

per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;

b)

per «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali. Il loro uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate; le «fibre naturali» comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

c)

per «stampa» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico; e

d)

per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

Nota 7

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

 

1.

Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:

a)

seta;

b)

lana;

c)

peli grossolani;

d)

peli fini;

e)

crini;

f)

cotone;

g)

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

h)

lino;

i)

canapa;

j)

iuta e altre fibre tessili liberiane;

k)

sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

l)

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

m)

filamenti sintetici;

n)

filamenti artificiali;

o)

filamenti conduttori elettrici;

p)

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

q)

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

r)

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

s)

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

t)

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

u)

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

v)

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

w)

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

x)

altre fibre sintetiche in fiocco;

y)

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

z)

altre fibre artificiali in fiocco;

aa)

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

bb)

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

cc)

prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

dd)

altri prodotti della voce 56.05;

ee)

fibre di vetro; e

ff)

fibre metalliche.

 

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B, le condizioni indicate nella colonna 2 non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:

a)

il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e

b)

il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Ad esempio:

Per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07, filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 e materiali diversi dai materiali tessili di base non originari, filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui aell'allegato 3-B, o filati sintetici non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B, o una combinazione di entrambi; tali materiali possono essere utilizzati, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.

 

3.

In deroga alla nota 7.2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
 

4.

In deroga alla nota 7.2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
 

5.

Per un prodotto delle voci da 51.06 a 51.10 e delle voci da 52.04 a 52.07, possono essere utilizzate fibre sintetiche non originarie nella filatura di fibre naturali, purché il loro peso totale non superi il 40 % del peso del prodotto.

Nota 8

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

 

1.

Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B, possono essere utilizzati materiali tessili non originari (ad eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % dell'EXW o del FOB del prodotto.
 

2.

I materiali non originari che non sono classificati nei capi da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili di cui ai capi da 61 a 63.

Ad esempio:

Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capi da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

 

3.

Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capi da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari.

(1)  Si precisa che se una modifica della classificazione tariffaria a livello di capi, voce o sottovoce prevede un'eccezione, nessuno dei materiali non originari di tali capi, voci o sottovoci può essere utilizzato individualmente o insieme ad altri.


ALLEGATO 3-B

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1

Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica

Colonna 2

Regola di origine specifica per prodotto

SEZIONE I

ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Capo 1

Animali vivi

01.01-01.06

Tutti gli animali del capo 1 sono interamente ottenuti.

Capo 2

Carni e frattaglie commestibili

02.01-02.10

Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 1 o 2 sono interamente ottenuti.

Capo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus)

Tutto il tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) è interamente ottenuto; o

produzione di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) mediante maricoltura in gabbie per un periodo di almeno 3 mesi di ingrasso/allevamento nel territorio di una parte. La durata dell'ingrasso o dell'allevamento è stabilita in base alla data dell'operazione di ingabbiamento e la data di raccolta è registrata nel documento di cattura elettronico per il tonno rosso (eBCD) della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Altri

Tutti i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti.

Capo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

04.01-04.10

Produzione in cui tutti i materiali del capo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

05.01-05.11

CTH

SEZIONE II

Prodotti vegetali

Capo 6

Alberi e altre piante vivi; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

06.01-06.04

Produzione in cui tutti i materiali del capo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capo 7

Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

07.01-07.14

Produzione in cui tutti i materiali del capo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

08.01-08.14

Produzione in cui tutti i materiali del capo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capo 9

Caffè, tè, mate e spezie

09.01

CTSH; o

Mescolatura

0902.10-0902.20

Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle sottovoci 0902.10 o 0902.20 sono interamente ottenuti.

0902.30-0903.00

CTSH; o

Mescolatura

09.04-09.10

CTSH; o

Mescolatura, frantumazione o macinazione.

Capo 10

Cereali

10.01-10.08

Produzione in cui tutti i materiali del capo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

11.01-11.09

Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 10 e 11, delle voci 07.01, 07.13, 07.14 e 23.03, della sottovoce 0710.10 e le patate secche della sottovoce 0712.90 sono interamente ottenuti.

Capo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

12.01

CTH

12.02-12.14

CTH, esclusa la voce 12.01.

Capo 13

Gomme; resine ed altri succhi ed estratti vegetali

1301.20-1302.19

CTH

1302.20

CTSH; tuttavia possono essere utilizzate sostanze pectiche non originarie

1302.31

CTH

1302.32

CTSH; tuttavia possono essere utilizzati mucillagini e ispessenti non originari derivati da carrube.

1302.39

CTH

Capo 14

Materie da intreccio di origine vegetale; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

14.01-14.04

Produzione in cui tutti i materiali del capo 14 utilizzati sono interamente ottenuti.

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Capo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15.01-15.06

CTH

15.07

Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle voci 12.01 e 15.07 sono interamente ottenuti.

15.08

CTH

15.09-15.10

Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.

15.11-15.13

CTH

15.14

 

Olio di ravizzone o di colza e sue frazioni

Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle voci 12.05 e 15.14 sono interamente ottenuti.

Olio di senap e sue frazioni

CTH

15.15

 

Olio di pula di riso e sue frazioni

Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle voci 10.06 e 15.15 sono interamente ottenuti.

Altri

CTH

1516.10-1517.10

CTH

1517.90

 

Oli vegetali composti non ulteriormente trasformati

CC

Altri

CTH

15.18-15.22

CTH

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Capo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

16.01-16.02

Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 2, 3 e 16 e della voce 10.06 sono interamente ottenuti.

16.03

Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 2, 3 e 16 sono interamente ottenuti.

16.04-16.05

Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 2, 3 e 16 e della voce 10.06 sono interamente ottenuti.

Capo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

17.01

CTH

17.02

CTH, a condizione che:

il peso dei materiali non originari della voce 04.04 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto;

17.03

CTH

17.04

CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto;

Capo 18

Cacao e sue preparazioni

18.01-18.05

CTH

18.06

CTH, a condizione che:

il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.

Capo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

19.01

CC, a condizione che:

il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.01, 10.03, 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

19.02

CC, a condizione che:

il peso totale dei materiali non originari dei capi 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

il peso dei materiali non originari della voce 10.01 utilizzati non superi il 90 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

19.03

CC, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

19.04

CC, a condizione che:

il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.01, 10.03, 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.

19.05

CTH, a condizione che:

il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.03, 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.

Capo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

20.01

CC

20.02-20.03

Produzione in cui tutti i materiali del capo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.

20.04-20.08

CTH, a condizione che i fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), i piselli (Pisum sativum), gli ananas, le arance, le patate e gli asparagi utilizzati siano interamente ottenuti.

20.09

CTH, a condizione che gli ananas, le arance, i pomodori, le mele e le uve utilizzati siano interamente ottenuti.

Capo 21

Preparazioni alimentari diverse

21.01

CC, a condizione che:

il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

il peso dei materiali non originari della voce 10.03 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

2102.10-2103.10

CTH

2103.20

CC, escluse le voci 07.02 e 20.02.

2103.30

CTSH; tuttavia può essere utilizzata la farina di senapa non originaria.

2103.90

CTSH

21.04

CTH

21.05

CTH, a condizione che:

il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

21.06

CTH, a condizione che:

i materiali del konjac della sottovoce 1212.99 utilizzati siano interamente ottenuti;

il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

il peso dei materiali non originari della voce 10.01 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto;

il peso dei materiali non originari della voce 10.03 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

il peso dei materiali non originari della voce 10.06 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.

Capo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti

22.01

CTH

22.02

CTH, a condizione che:

il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

22.03-22.08

CTH, escluse le voci 22.07 e 22.08, a condizione che:

tutti i materiali utilizzati delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 siano interamente ottenuti;

il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

22.09

CTH, escluse le voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali della voce 10.06 e delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.

Capo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

23.01

CTH

23.02-23.03

CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

23.04-23.08

CTH

23.09

CTH, a condizione che:

tutti i materiali dei capi 2 e 3 utilizzati siano interamente ottenuti; e

il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;

il peso totale dei materiali non originari dei capi 10 e 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e

il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.

Capo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

24.01

CC

2402.10

CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capo 24 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.

2402.20-2403.99

CTH;

MaxNOM 35 % (EXW); o

RVC 70 % (FOB).

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.

Capo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

25.01

CTH

25.02-25.30

CTH;

MaxNOM 70 % (EXW); o

RVC 35 % (FOB).

Capo 26

Minerali, scorie e ceneri

26.01-26.21

CTH

Capo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

27.01-27.09

CTH;

reazione chimica o processo di miscelatura e mescolatura;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

27.10

CTH, eccetto da biodiesel delle sottovoci 3824.99 e 3826.00; o

distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.

27.11

CTSH; o

reazione chimica.

27.12-27.15

CTH;

reazione chimica o processo di miscelatura e mescolatura;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.

Capo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

28.01-28.53

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard o separazione di isomeri;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 29

Prodotti chimici organici

2901.10-2905.42

CTSH;

reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

2905.43-2905.44

CTH, escluse la voce 17.02 e la sottovoce 3824.60.

2905.45

CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della sottovoce 2905.45 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW o il 15 % del FOB del prodotto;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

2905.49-2905.59

CTSH;

reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

2906.11

CTSH

2906.12-2918.13

CTSH;

reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

2918.14-2918.15

CTSH

2918.16-2922.41

CTSH;

reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

2922.42

CTSH

2922.43-2923.10

CTSH;

reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

2923.20

CTSH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

2923.30-2924.24

CTSH;

reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

2924.25-2924.29

CTSH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

2925.11-2938.10

CTSH;

reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

2938.90

CTSH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

29.39

CTSH;

reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

29.40

CTSH

29.41-29.42

CTSH;

reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 30

Prodotti farmaceutici

30.01-30.06

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 31

Concimi

31.01-31.04

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

31.05

 

Nitrato di sodio

Calcio cianammide

Solfato di potassio

Solfato di potassio e di magnesio

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Altri

CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o CTH e RVC 55 % (FOB); tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 31.05 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW o il 15 % del FOB del prodotto;

MaxNOM 40 % (EXW); o

RVC 65 % (FOB).

Capo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

32.01-32.05

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

3206.11-3206.19

CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 32.06 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW o il 15 % del FOB del prodotto;

MaxNOM 40 % (EXW); o

RVC 65 % (FOB).

3206.20-3215.90

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche

3301.12-3302.10

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

3302.90-3303.00

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

33.04

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

33.05-33.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; cere per l'odontoiatria e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

34.01-34.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard o separazione di isomeri;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

35.01

CTH

3502.11 - 3502.19

CTH, escluse le voci 04.07 e 04.08.

3502.20 – 3504.00

CTH

35.05

CC, esclusa la voce 11.08.

35.06-35.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

36.01-36.06

CTSH;

reazione chimica, produzione di materiali standard o separazione di isomeri;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

37.01-37.07

CTSH;

reazione chimica, produzione di materiali standard o separazione di isomeri;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

38.01-38.08

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

3809.10

CTH, escluse le voci 11.08 e 35.05.

3809.91-3822.00

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

38.23

CTSH

3824.10-3824.50

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

3824.60

CTH, escluse la voce 17.02 e le sottovoci 2905.43 e 2905.44.

3824.71-3824.91

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

3824.99

 

Biodiesel

Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.

Altri

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

38.25

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

38.26

Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.

Capo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

39.01-39.03

CTSH;

reazione chimica;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

39.04-39.06

CTSH;

reazione chimica o procedimento biotecnologico;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

39.07-39.08

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

39.09-39.10

CTSH;

reazione chimica o procedimento biotecnologico;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

39.11

CTSH;

reazione chimica;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

39.12-39.15

CTSH;

reazione chimica o procedimento biotecnologico;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

39.16-39.26

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 40

Gomma e lavori di gomma

40.01 – 40.11

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

4012.11-4012.19

CTSH;

rigenerazione di pneumatici usati;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

4012.20-4017.00

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE))

Capo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

41.01-41.03

CC

4104.11- 4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CTSH, escluse le sottovoci da 4104.41 a 4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32

CTSH

4106.40

 

Un prodotto allo stato umido

CTH

Un prodotto allo stato secco

CTH; o

Produzione a partire da materiali non originari allo stato umido.

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92 a condizione che i cuoi e le pelli conciati o in crosta allo stato secco subiscano una riconciatura.

41.14-41.15

CTH

Capo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))

42.01-42.06

CC;

CTH e MaxNOM45 % (EXW); o

CTH e RVC60 % (FOB).

Capo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

43.01

CC

43.02-43.04

CTH

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Capo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

44.01-44.21

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 45

Sughero e lavori di sughero

45.01-45.04

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

4601.21-4601.22

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

4601.29

CC, escluso il capo 14.

4601.92-4601.93

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

4601.94

CC, escluso il capo 14.

4601.99-4602.12

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

4602.19

CC, escluso il capo 14.

4602.90

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

Capo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

47.01-47.07

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

48.01-48.23

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

49.01-49.11

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Nota relativa alla sezione: Per le definizioni dei termini utilizzati e delle tolleranze applicabili a taluni prodotti composti di materiali tessili, cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato 3-A.

Capo 50

Seta

50.01

CTH

50.02

CTH, esclusa la voce 50.01.

50.03

 

Cardata o pettinata

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.

Altri

CTH

50.04-50.05

Filatura di fibre naturali;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

50.06

 

Filati di seta e filati di cascami di seta

Filatura di fibre naturali;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Pelo di Messina:

CTH

50.07

Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

51.11-51.13

Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capo 52

Cotone

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

52.08-52.12

Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

53.09-53.11

Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materiali tessili sintetici o artificiali

54.01-54.06

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

54.07-54.08

Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

55.01-55.07

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.

55.08-55.11

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

55.12-55.16

Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capo 56

Ovatte, feltri e tessuto non tessuto; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

56.01

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

56.02

 

Feltri all'ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia:

i filamenti di propilene non originari della voce 54.02;

le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o

i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01;

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto; o

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.

Altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.

5603.11-5603.14

Produzione a partire da:

filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o

sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale;

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.

5603.91-5603.94

Produzione a partire da:

fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o

filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale;

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.

5604.10

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.

5604.90

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

56.05

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

56.06

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

Torsione insieme al gimping;

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; o

Floccaggio insieme alla tintura.

56.07-56.09

Filatura di fibre naturali; o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.

Capo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Nota del capo: per i prodotti di questo capo è possibile usare tessuto di iuta come supporto.

57.01-57.05

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»;

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»;

Produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua;

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

Capo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

58.01-58.04

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»;

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»;

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

58.05

CTH

58.06-58.09

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»;

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»;

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

58.10

Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

58.11

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»;

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»;

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

59.01

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; o

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa.

59.02

 

Contenenti, in peso, non oltre il 90 % di materie tessili

Tessitura

Altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

59.03

Tessitura insieme alla all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

59.04

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione.

59.05

 

Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione.

Altri

Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

59.06

 

Tessuti a maglia

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o

gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

Altri tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

Altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura;

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o

gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

59.07

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla laminazione;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

59.08

 

Reticelle ad incandescenza impregnate

Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia.

Altri

CTH

59.09-59.11

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; o

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

Capo 60

Tessuti a maglia

60.01-60.06

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

Lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o

torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

Capo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

61.01-61.17

 

Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Altri

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o

Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.

Capo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

62.01

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.02

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.03

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.04

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.05

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.06

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.07-62.08

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.09

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.10

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.11

 

Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.12

 

Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.13-62.14

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.15

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.16

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.17

 

Ricamati

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto. o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Capo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

63.01-63.04

 

Di feltro o di tessuto non tessuto

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Altri

 

– –

Ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

– –

Altri

Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.05

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.06

 

Di tessuto non tessuto

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW); o

RVC 65 % (FOB).

63.08

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia gli articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB del prodotto.

63.09-63.10

CTH

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Capo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

64.01-64.06

CC;

CTH, escluse le voci da 64.01 a 64.05 e le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie della sottovoce 6406.90 e MaxNOM 50 % (EXW); o

CTH, escluse le voci da 64.01 a 64.05 e le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie della sottovoce 6406.90 e RVC 55 % (FOB).

Capo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti

65.01-65.07

CTH

Capo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

66.01-66.03

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

67.01-67.04

CTH

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

Capo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

68.01-68.15

CTH;

MaxNOM 70 % (EXW); o

RVC 35 % (FOB).

Capo 69

Prodotti ceramici

69.01-69.14

CTH

Capo 70

Vetro e lavori di vetro

70.01-70.05

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

70.06

 

Lastre di vetro (substrati) ricoperte

CTH; o

produzione a partire da lastre di vetro non ricoperte (substrati) della voce 70.06.

Altri

CTH, escluse le voci da 70.02 a 70.05.

70.07 (1) -70.09

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

70.10

 

Vetro e vetreria, contenitori di vetro

CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 70.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB del prodotto.

Altri

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

70.11

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

70.13

CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 70.13 a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB del prodotto.

70.14-70.17

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

7018.10

CTH

7018.20

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

7018.90

CTH

70.19-70.20

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

Capo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

71.01

CC

71.02-71.04

CTSH

71.05

CTH

71.06

 

Greggi

CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10;

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o

fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.

Semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi.

71.07

 

Metalli ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Produzione da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi.

Altri

CTH

71.08

 

Greggi:

CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10;

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o

fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.

Semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi.

71.09

 

Metalli ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Produzione da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi.

Altri

CTH

71.10

 

Greggi

CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10;

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o

fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.

Semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi.

71.11

 

Metalli ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Produzione da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi.

Altri

CTH

71.12

CTH

71.13-71.17

CTH, escluse le voci da 71.13 a 71.17;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

71.18

CTH

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Capo 72

Ghisa, ferro e acciaio

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH, esclusa la voce 72.06.

72.08-72.17

CTH, escluse le voci da 72.08 a 72.17.

7218.10

CTH

7218.91-7218.99

CTH, esclusa la voce 72.06.

72.19-72.23

CTH, escluse le voci da 72.19 a 72.23.

7224.10

CTH

7224.90

CTH, esclusa la voce 72.06.

72.25-72.29

CTH, escluse le voci da 72.25 a 72.29.

Capo 73

Lavori di ferro o acciaio

7301.10

CC, escluse le voci da 72.08 a 72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, escluse le voci da 72.08 a 72.17.

73.03

CTH

73.04-73.06

CC, escluse le voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29.

73.07

 

Accessori per tubi di acciaio inossidabile

CTH, ad esclusione a partire dagli abbozzi fucinati della voce 72.07; tuttavia possono essere utilizzati gli abbozzi fucinati non originari della voce 72.07 a condizione che il loro valore non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

Altri

CTH

73.08

CTH, esclusa la sottovoce 7301.20;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

7315.81-7319.90

CTH

7320.10

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

7320.20-7326.90

CTH

Capo 74

Rame e lavori di rame

74.01-74.02

CTH

74.03

CTSH

74.04-74.19

CTH

Capo 75

Nichel e lavori di nichel

75.01-75.04

CTSH

75.05-75.08

CTH

Capo 76

Alluminio e lavori di alluminio

76.01

CTSH

76.02-76.06

CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o

CTH e RVC 55 % (FOB).

76.07

CTH, esclusa la voce 76.06.

7608.10-7616.91

CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o

CTH e RVC 55 % (FOB).

7616.99

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 78

Piombo e lavori di piombo

7801.10

CTSH

7801.91-7801.99

CTH, esclusa la voce 78.02.

78.02-78.04

CTH

78.06

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 79

Zinco e lavori di zinco

79.01-79.07

CTH

Capo 80

Stagno e lavori di stagno

80.01-80.07

CTH

Capo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

81.01-81.13

CTSH; o

produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce mediante la raffinazione, la fusione o la formatura termica del metallo.

Capo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

8201.10-8205.70

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

8205.90

CTH; tuttavia gli utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB dell'assortimento.

82.06

CTH, escluse le voci da 82.02 a 82.05; tuttavia gli utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB dell'assortimento.

82.07-82.15

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 83

Lavori diversi di metalli comuni

83.01-83.11

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Capo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

84.01-84.06

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

84.07-84.08 (2)

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

84.09-84.24

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

84.25-84.30

CTH, esclusa la voce 84.31;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

84.31-84.43

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

84.44-84.47

CTH, esclusa la voce 84.48;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

84.48-84.55

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

84.56-84.65

CTH, esclusa la voce 84.66;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

84.66-84.68

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

84.70-84.72

CTH, esclusa la voce 84.73;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

84.73-84.87

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

85.01-85.02

CTH, esclusa la voce 85.03;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

85.03-85.18

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

85.19-85.21

CTH, esclusa la voce 85.22;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

85.22-85.23

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

85.25-85.28

CTH, esclusa la voce 85.29;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

85.29-85.34

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

85.35-85.37

CTH, esclusa la voce 85.38;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

85.38-85.39

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

8540.11-8540.12

CTSH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

8540.20-8540.99

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

8541.10-8541.60

CTSH;

I materiali non originari utilizzati sono sottoposti a diffusione;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

8541.90

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

8542.31-8542.39

CTSH;

I materiali non originari utilizzati sono sottoposti a diffusione;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

8542.90-8543.90

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

8544.11-8544.60

CTH, escluse le voci 74.08, 74.13, 76.05 e 76.14;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

8544.70

CTH, escluse le voci 70.02 e 90.01;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

85.45-85.48

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

SEZIONE XVII

VEICOLI, VELIVOLI, IMBARCAZIONI E ATTREZZATURE DA TRASPORTO ASSOCIATE

Capo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

86.01-86.09

CTH, esclusa la voce 86.07;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

87.01 -87.07 (3)

MaxNOM 45 % (EXW); o

RVC 60 % (FOB).

87.08 (4)

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

87.09-87.11

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW); o

RVC 60 % (FOB).

87.13-87.16

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 88

Navigazione aerea o spaziale

88.01-88.05

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 89

Navigazione marittima o fluviale

89.01-89.08

CTH, ad esclusione a partire dagli scafi della voce 89.06;

MaxNOM 40 % (EXW); o

RVC 65 % (FOB).

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Capo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

9001.10-9001.40

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

9001.50

CTH;

produzione comprendente una delle seguenti operazioni:

finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali; o

rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

9001.90-9033.00

CTH, esclusa la voce 96.20;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 91

Orologeria

9101.11-9113.20

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

9113.90

CTH

91.14

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Capo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

Capo 94

Mobili; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

9401.10-9401.80

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

9401.90

CC

94.02-94.06

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

95.03-95.05

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

95.06

 

Mazze da golf e loro parti

CTH; tuttavia possono essere utilizzati sbozzi non originari per la produzione di teste di mazze da golf.

Altri

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

95.07-95.08

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

Capo 96

Merci e prodotti diversi

96.01

CC

96.02-96.04

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

96.05

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB dell'assortimento.

96.06-96.20

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB).

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Capo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

97.01-97.06

CTH


(1)  Per i prodotti delle sottovoci 7007.11 e 7007.21 cfr. anche l'appendice 3-B-1.

(2)  Per le voci da 84.07 a 84.08, cfr. anche l'appendice 3-B-1.

(3)  Per le voci da 87.01 a 87.07, cfr. anche l'appendice 3-B-1.

(4)  Per la voce 87.08, cfr. anche l'appendice 3-B-1.

Appendice 3-B-1

DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNI VEICOLI E LORO PARTI

SEZIONE 1

Dichiarazioni del fornitore

Una dichiarazione del fornitore può essere rilasciata se al produttore in Giappone dei prodotti delle voci 84.07, 84.08 e da 87.01 a 87.08 sono fornite dal fornitore in Giappone le informazioni necessarie per determinare il carattere originario dei prodotti.

SEZIONE 2

Soglia intermedia delle regole di origine specifiche per prodotto per i veicoli e loro parti.

 

1.

Ai fini della presente sezione, per «anno» si intende, per il primo anno, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e per ogni anno successivo, il periodo di dodici mesi dopo la fine dell'anno precedente.
 

2.

Per i veicoli della voce 87.03 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del terzo anno

Dal quarto anno fino alla fine del sesto anno

Dall'inizio del settimo anno

MaxNOM 55 % (EXW); o

RVC 50 % (FOB)

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB)

MaxNOM 45 % (EXW); o

RVC 60 % (FOB)

 

3.

La soglia intermedia di cui alle tabelle delle lettere da a) a c) si applica ai prodotti direttamente esportati da una parte nell'altra parte e non si applica ai prodotti incorporati in un veicolo completo nella parte esportatrice:

a)

Per le parti di veicoli delle voci 84.07 e 84.08 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del terzo anno

Dall'inizio del quarto anno

MaxNOM 60 % (EXW); o

RVC 45 % (FOB)

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB)

b)

Per le parti di veicoli delle voci 87.06 e 87.07 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del quinto anno

Dall'inizio del sesto anno

MaxNOM 55 % (EXW); o

RVC 50 % (FOB)

MaxNOM 45 % (EXW); o

RVC 60 % (FOB)

c)

Per le parti di veicoli della voce 87.08 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del terzo anno

Dall'inizio del quarto anno

CTH;

MaxNOM 60 % (EXW); o

RVC 45 % (FOB)

CTH;

MaxNOM 50 % (EXW); o

RVC 55 % (FOB)

SEZIONE 3

Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto per determinati veicoli a motore mediante processi di produzione relativi a determinate parti

 

1.

Al fine di soddisfare la regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B, applicabile ai veicoli a motore delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90, un materiale elencato nella colonna i) della seguente tabella utilizzato nella produzione di tali veicoli a motore è considerato originario di una parte se:

a)

soddisfa le regole di origine specifiche per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B applicabile a tale materiale; o

b)

il processo di produzione relativo a tale materiale, di cui alla colonna ii) nella seguente tabella, è effettuato nel territorio di in una parte.

Tabella

Colonna i)

Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica (1)

Colonna ii)

Relativo processo di produzione

7007.11

Tempera di un materiale non originario, a condizione che i materiali non originari della voce 70.07 non siano utilizzati.

7007.21

Tempera o laminazione di un materiale non originario, a condizione che i materiali non originari della voce 70.07 non siano utilizzati.

8707.10

 

Scocca nuda in acciaio (2), per i veicoli a motore delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90

Produzione di prodotti in acciaio semilavorati non originari delle voci 72.07, 72.18 e 72.24. (3)

8708.10

 

Paraurti (escluse le loro parti)

Tutti i prodotti polimerici e laminati piatti non originari utilizzati sono pressati o stampati.

8708.29

 

Stampe del telaio (escluse le loro parti)

Tutti i materiali non originari sono pressati o stampati;

Gruppi porte (escluse le loro parti)

tutti i materiali non originari utilizzati per la produzione della pelle sulle porte o dei pannelli interni sono pressati o stampati; e

tutte le parti delle porte non originarie utilizzate sono assemblate; e

i materiali non originari della voce 87.08 non sono utilizzati.

8708.50

 

Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione

L'albero motore e il differenziale sono prodotti a partire da metalli laminati non originari; e

i materiali non originari della voce 87.08 non sono utilizzati.

Assi non portanti (escluse le loro parti)

Gli assi non portanti sono prodotti a partire da metalli laminati non originari; e

i materiali non originari della voce 87.08 non sono utilizzati.

 

2.

L'applicazione del paragrafo 1 lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del capo 3, sezione A, e dell'allegato 3-A.

SEZIONE 4

Revisione e consultazioni riguardanti l'applicazione della sezione 3

 

1.

Dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti, su richiesta di una delle parti, rivedono congiuntamente l'applicazione della sezione 3 in base alle informazioni disponibili.
 

2.

Dopo l'avvio della revisione di cui al paragrafo 1, una parte può richiedere consultazioni con l'altra parte, a condizione che in base a fatti e non semplici asserzioni, congetture o remote possibilità vi siano prove che:

a)

le importazioni dei prodotti delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90 da una parte nella parte richiedente siano, mediante l'applicazione della sezione 3, aumentate significativamente in termini assoluti o relativamente alla produzione nazionale, o

b)

i cambiamenti negli schemi di fornitura dopo l'entrata in vigore del presente accordo abbiano avuto un impatto negativo sulla concorrenza per i produttori nazionali di prodotti direttamente in concorrenza nella parte richiedente.

 

3.

Le parti si consultano al fine di stabilire la precisione dei fatti e identificare le misure appropriate in relazione all'applicazione della sezione 3. Tali misure non risultano in un'estensione dell'applicazione della sezione 3.
 

4.

Per maggiore chiarezza, in caso di disaccordo fra le parti sull'applicazione delle disposizioni della presente sezione, una parte può ricorrere al procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

SEZIONE 5

Relazioni con i paesi terzi

Le parti possono decidere che alcuni o tutti i materiali delle voci 84.07, 85.44 e 87.08 del sistema armonizzato, originari di un paese terzo, utilizzati nella produzione nel territorio di una parte di un prodotto della voce 87.03 del sistema armonizzato sono considerati materiali originari ai sensi del presente accordo, a condizione che:

a)

per ogni parte sia in vigore un accordo commerciale che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo ai sensi dell'articolo XXIV del GATT 1994;

b)

tra la parte e il paese terzo sia in vigore un accordo riguardante un'adeguata cooperazione amministrativa per garantire la piena applicazione della presente sezione e che la parte notifichi all'altra parte detto accordo; e

c)

le parti concordino eventuali altre condizioni.


(1)  Se una descrizione specifica di un materiale è inclusa nella colonna i), il relativo processo di produzione nella colonna ii) si applica solo a tale materiale.

(2)  Ai fini della presente sezione, per «scocca nuda» si intende la scocca i cui componenti metallici sono stati uniti prima della verniciatura; compreso l'assemblaggio:

del telaio; e

delle parti della carrozzeria; e

escluso l'assemblaggio nella struttura:

del motore;

delle sottounità del telaio o i rivestimenti (vetri, sedili, imbottitura, elettronica, ecc.); o

delle parti mobili (porte, cofano, baule, porte, nonché parafanghi).

(3)  Al fine di applicare la relativa regola del processo di produzione:

a)

le parti della scocca nuda elencate qui di seguito, nella misura in cui siano parti costituenti della scocca nuda, sono realizzate in acciaio:

colonne A, B e C o parti equivalenti;

longheroni o parti equivalenti;

traverse o parti equivalenti;

longheroni inferiori o parti equivalenti;

longheroni o parti equivalenti;

longheroni superiori o parti equivalenti;

supporti per il cruscotto o parti equivalenti;

sostegni per il tetto o parti equivalenti;

parete posteriore o parte equivalente;

parete antincendio o parte equivalente;

sostegni per paraurti o parti equivalenti; e

pavimento o parte equivalente; e

b)

sono realizzate in acciaio anche le parti o gli insiemi di parti, indipendentemente dalla loro denominazione, nella misura in cui essi svolgano la stessa funzione delle parti sopra elencate.


ALLEGATO 3-C

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.5

Le informazioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 3.5 sono limitate a quanto segue:

a)

descrizione e numero di classificazione tariffaria SA del prodotto fornito e dei materiali non originari utilizzati nella sua produzione;

b)

se metodi del valore sono applicati in conformità dell'allegato 3-B, il valore unitario e il valore totale del prodotto fornito e dei materiali non originari utilizzati per la sua produzione;

c)

se sono necessari processi di produzione specifici in conformità dell'allegato 3-B, una descrizione della produzione effettuata sui materiali non originari utilizzati; e

d)

una dichiarazione del fornitore che gli elementi di informazione di cui alle lettere da a) a c) sono precise e complete, la data della presentazione della dichiarazione e il nome e indirizzo del fornitore.


ALLEGATO 3-D

TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine è redatta utilizzando il testo riportato di seguito in una delle seguenti versioni linguistiche e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. Se scritta a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Non è necessario riprodurre le note a piè di pagina.

Versione giapponese

Image

Versione bulgara

(Период: от … до … (1))

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (износител № … (2)), декларира, че освен когато е отбелязано друго, тези продукти са с/със … преференциален произход (3).

(Използвани критерии за произход (4))

(Място и дата (5))

(Наименование с печатни букви на износителя)

Versione croata

(Razdoblje: od … do … (1))

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika: … (2)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … preferencijalnog podrijetla (3).

(Primijenjeni kriteriji podrijetla (4))

(Mjesto i datum (5))

(Ime izvoznika tiskanim slovima)

Versione ceca

(Období: od … do … (1))

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce … (2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (3).

(Použitá kritéria původu (4))

(Místo a datum (5))

(Jméno vývozce tiskacím písmem)

Versione danese

(Periode: fra … til … (1))

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (eksportørreferencenr. … (2)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (3).

(Anvendte oprindelseskriterier (4))

(Sted og dato (5))

(Eksportørens navn med blokbogstaver)

Versione neerlandese

(Tijdvak: van … tot en met … (1))

De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur … (2)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze producten van preferentiële oorsprong zijn uit … (3).

(Gebruikte oorsprongscriteria (4))

(Plaats en datum (5))

(Naam van de exporteur in blokletters)

Versione inglese

(Period: from … to … (1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No … (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3).

(Origin criteria used (4))

(Place and date (5))

(Printed name of the exporter)

Versione estone

(Ajavahemik: alates … kuni … (1))

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber … (2)) kinnitab, et välja arvatud selgelt osutatud juhtudel on need tooted … sooduspäritoluga (3).

(Kasutatud päritolukriteeriumid (4))

(Koht ja kuupäev (5))

(Eksportija nimi suurtähtedega)

Versione finlandese

(… ja … välinen aika (1))

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero … (2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (3).

(Käytetyt alkuperäkriteerit (4))

(Paikka ja päiväys (5))

(Viejän nimi painokirjaimin)

Versione francese

(Période: du … au … (1))

L'exportateur des produits couverts par le présent document (no de référence exportateur … (2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (3).

(Critères d'origine appliqués (4))

(Lieu et date (5))

(Nom en caractères d'imprimerie de l'exportateur)

Versione tedesca

(Zeitraum: von … bis … (1))

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers … (2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren … (3) sind.

(Verwendete Ursprungskriterien (4))

(Ort und Datum (5))

(Name des Ausführers in Druckbuchstaben)

Versione greca

(Περίοδος: από … έως … (1))

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (αριθ. αναφοράς εξαγωγέα … (2)) δηλώνει ότι, εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά, αυτά τα προϊόντα είναι προτιμησιακής καταγωγής … (3).

(Χρησιμοποιούμενα κριτήρια καταγωγής (4))

(Τόπος και ημερομηνία (5))

(Επωνυμία του εξαγωγέα ολογράφως)

Versione ungherese

(Időszak: …-tól …-ig (1))

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr azonosító száma … (2)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (3) származásúak.

(Alkalmazott származási feltételek (4))

(Hely és dátum (5))

(Az exportőr nyomtatott neve)

Versione italiana

(Periodo: dal … al … (1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore … (2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (3).

(Criteri di origine usati (4))

(Luogo e data (5))

(Nome stampato dell'esportatore)

Versione lettone

(Laikposms: no … līdz … (1))

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs … (2)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir … preferenciāla izcelsme (3).

(Izmantotie izcelsmes kritēriji (4))

(Vieta un datums (5))

(Eksportētāja vārds vai nosaukums drukātiem burtiem)

Versione lituana

(Laikotarpis nuo … iki … (1))

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (Eksportuotojo registracijos Nr. … (2)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai kitaip nenurodyta, tai yra … preferencinės kilmės prekės (3).

(Taikyti kilmės kriterijai (4))

(Vieta ir data (5))

(Atspausdintas eksportuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas)

Versione maltese

(Perjodu: minn … sa … (1))

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (Numru ta' Referenza tal-Esportatur … (2)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (3).

(Kriterji tal-oriġini użati (4))

(Il-post u d-data (5))

(L-isem stampat tal-esportatur)

Versione polacca

(Okres: od … do … (1))

Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (nr referencyjny eksportera … (2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie … (3).

(Zastosowane kryteria pochodzenia (4))

(Miejsce i data (5))

(Wydrukowana nazwa / imię i nazwisko eksportera)

Versione portoghese

(Período: de … a … (1))

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [referência do exportador n.o … (2)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de … origem preferencial (3).

(Critérios de origem utilizados (4))

(Local e data (5))

(Nome impresso do exportador)

Versione rumena

(Perioada: de la … până la … (1))

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (numărul de referință al exportatorului … (2)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (3).

(Criteriile de origine utilizate (4))

(Locul și data (5))

(Numele exportatorului, în clar)

Versione slovacca

(Obdobie: od … do … (1))

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu … (2)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (3).

(Použité kritériá pôvodu (4))

(Miesto a dátum (5))

(Meno vývozcu tlačenými písmenami)

Versione slovena

(Obdobje: od … do … (1))

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (referenčna št. izvoznika … (2)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … poreklo (3).

(Uporabljeni kriteriji glede porekla (4))

(Kraj in datum (5))

(Natisnjeno ime izvoznika)

Versione spagnola

(Período: del … al … (1))

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de referencia del exportador … (2)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial … (3).

(Criterios de origen aplicados (4))

(Lugar y fecha (5))

(Nombre impreso del exportador)

Versione svedese

(Period: Från den … till den … (1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer … (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, … har förmånsberättigande ursprung (3).

(Ursprungskriterier som använts (4))

(Plats och datum (5))

(Exportörens namn, med tryckbokstäver)


(1)  Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 5, lettera b), indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.

(2)  Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione europea tale numero è attribuito in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea. Per l'esportatore giapponese tale numero corrisponde al numero d'impresa giapponese. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

(3)  Indicare l'origine del prodotto; l'Unione europea o il Giappone.

(4)  Indicare, a seconda del caso, uno o più dei seguenti codici;

«A»

per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a);

«B»

per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b);

«C»

per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), con le seguenti informazioni supplementari sulla prescrizione specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto;

«1»

per la modifica della regola di classificazione tariffaria;

«2»

per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;

«3»

per una regola specifica relativa al processo di produzione; o

«4»

in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;

«D»

per l'accumulo di cui all'articolo 3.5; o

«E»

per le tolleranze di cui all'articolo 3.6.

(5)  Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.


ALLEGATO 3-E

RELATIVO AL PRINCIPATO DI ANDORRA

 

1.

I prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capi da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Giappone come originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo.
 

2.

Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'unione doganale istituita con la decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra, il Principato di Andorra applichi ai prodotti originari del Giappone lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.
 

3.

Il capo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini dell'applicazione del presente allegato.

ALLEGATO 3-F

RELATIVO ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

 

1.

I prodotti originari della Repubblica di San Marino sono accettati dal Giappone come originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo.
 

2.

Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applichi ai prodotti originari del Giappone lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.
 

3.

Il capo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini dell'applicazione del presente allegato.

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