Prodotto esclusivamente a partire da materiali originari
Articolo 3.2 dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone
I prodotti che sono stati ottenuti esclusivamente a partire da materiali originari (ossia materiali che hanno già ottenuto il loro carattere originario in quanto sono interamente ottenuti o che sono conformi a norme specifiche per prodotto o in virtù del cumulo) saranno sempre considerati prodotti originari.