Attestazione di origine

 

Articolo 3.17 ("attestazione di origine") e 3.19 ("Obblighi di tenuta dei registri") dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone

L'attestazione di origine è compilata dall'esportatore per autodichiarare l'origine del suo prodotto.

  • Tale attestazione può essere compilata:
    • da qualsiasi esportatore dell'UE, purché il valore totale della spedizione sia inferiore a 6 000 EUR
    • da esportatori dell'UE registrati nel Sistema degli esportatori registrati (REX) per spedizioni di valore pari o superiore a 6 000 EUR.
  • L'esportatore compila un'attestazione di origine basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto (come la dichiarazione del fornitore).
  • L'esportatore è responsabile dell'esattezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite e dovrebbe essere pronto a presentare, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti.

Come rilasciare un'attestazione di origine

  • L'esportatore deve compilare la seguente dichiarazione (di cui all' allegato 3-D) sulla fattura o su qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione (ad esempio bolla di consegna o bolla di accompagnamento del carico),
  • L'attestazione di origine può riguardare una spedizione o spedizioni multiple di prodotti identici durante un periodo non superiore a un anno.

 

(Periodo: da ___ a ___ (1))
L'esportatore dei prodotti contemplati dal presente documento (numero di riferimento dell'esportatore... (2)) dichiara che,
salvo indicazione contraria, questi prodotti sono di... (3) origine preferenziale.
............................................................................ (4) (criteri di origine utilizzati)
................................................................................. (5) (luogo e data)
................................................................................. (Nome stampato dell'esportatore)

(1) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici, indicare il periodo di applicazione dell'attestazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se l'attestazione di origine riguarda una spedizione, il campo può essere lasciato in bianco
(2) Per un esportatore situato nell'UE, indicare il numero REX (per le spedizioni di valore superiore a 6 000 EUR); Per un esportatore con sede in Giappone, si tratta del numero societario giapponese.
(3) indicare l'origine del prodotto: l'Unione europea o il Giappone.
(4) indicare, a seconda dei casi, uno o più dei seguenti codici:

 

  "A"   per un prodotto interamente ottenuto (ossia di cui all'articolo 3.1, paragrafo 2, lettera a));
  "B"   per un prodotto fabbricato esclusivamente a partire da materiali originari (ossia di cui all'articolo 3.1, paragrafo 2, lettera b));
  "C"   per un prodotto fabbricato a partire da materiali non orginanti conformi a una delle norme specifiche per prodotto (ossia di cui all'articolo 3.1, paragrafo 2, lettera c)), con le seguenti informazioni aggiuntive sul tipo di requisito specifico per prodotto effettivamente applicato al prodotto:
  1. per una modifica della regola di classificazione tariffaria:
  2. per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;
  3. per una regola specifica relativa al processo di produzione; oppure
  4. in caso di applicazione delle disposizioni dell'appendice 3-B-3, sezione 1
  "D"   Aggiungere "D" nel caso in cui si sia fatto ricorso all'accumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 5; oppure
  "E"   Aggiungere "E" in caso di utilizzo delle tolleranze di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

(5) Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

  • La dichiarazione può essere redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE o del giapponese secondo le versioni linguistiche di cui all' allegato 3-D.

Validità e conservazione della documentazione.

  • La prova dell'origine è valida 12 mesi dopo la data di compilazione dell'attestazione di origine e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
  • Una copia dell'attestazione di origine e altri documenti pertinenti devono essere conservati dall'esportatore per almeno 3 anni.

Per maggiori informazioni, consultare gli orientamenti dell'APE UE-Giappone sull'attestazione di origine e gli orientamenti dell'APE UE-Giappone sull'attestazione di origine per spedizioni multiple di prodotti identici
Orientamenti per la conoscenza e la verifica dell'attestazione di origine/importatore nell'ambito dell'APE UE-Giappone, pubblicati dalle autorità doganali giapponesi, disponibili anche in giapponese.

Link diretti