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Elenco dei termini nel glossario:
Banca dati UE online per le tariffe doganali
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&SimDate=20200303
Il prodotto sia conforme alla norma se il valore dei materiali non originari o specifici non supera una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale.
La formula per calcolare il valore dei materiali non originari è la seguente:
Contenuto di valore regionale di un prodotto in valore FOB ((FOB — valore dei materiali non originari)/FOB) x 100
dove
"Valore dei materiali non originari" = valore in dogana al momento dell'importazione di tutti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione del prodotto o, se tale valore non è noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali non originari nell'UE o nei paesi partner preferenziali.
"valore in dogana" = valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana).
"Prezzo franco fabbrica" = prezzo franco fabbrica del prodotto pagato o pagabile al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione di un prodotto meno le imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.
La norma è soddisfatta se tale valore dei materiali non originari in percentuale non supera la percentuale indicata nella norma specifica del prodotto.
Ulteriori informazioni sul metodo di calcolo nell'ambito dell'accordo UE-Giappone sono riportate nella nota 4 — Calcolo del valore massimo dei materiali non originari contenuto nel capo relativo alle norme di origine dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone.
Esempio 1: Succhi di plastica (SA voce 39.24)
In alcuni accordi dell'UE, la regola per i succhi di plastica (voce SA 39.24) richiede:
"Produzione [produzione] in cui il valore di tutti i materiali [non originari] utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (MaxNOM 50 % (EXW) ")
Il fabbricante di broli di plastica utilizza i seguenti materiali non originari originari dell'UE e del paese partner:
Granuli di plastica (voce SA 39.03) (valore 2 EUR)
— LIP (voce SA 39.24) (valore EUR 0.50).
Un jug di plastica (prezzo franco fabbrica EUR 6) è conforme alla norma di origine perché il valore dei materiali non originari utilizzati è inferiore al 50 % del prezzo franco fabbrica.
Esempio 2: Catene antisdrucciolevoli (SA voce 73.15)
In alcuni accordi commerciali preferenziali dell'UE la norma sulle catene antisdrucciolevoli (SA 73.15) richiede:
"Produzione [Produzione] in cui il valore di tutti i materiali non originari della voce 73.15 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (MaxNOM 50 % (EXW)")
Il fabbricante delle catene antisdrucciolevoli utilizza i seguenti materiali non originari importati dall'UE e dal paese partner
— catena (SA voce 73.15) (valore 150 EUR)
Fili di acciai inossidabili (SA voce 72.23) (valore 60 EUR)
Una catena antisdrucciolevole (prezzo franco fabbrica EUR 350) è conforme alla norma di origine in quanto il valore dei materiali non originari della voce SA 73.15 è inferiore al 50 % del prezzo franco fabbrica della catena della pelle, anche se il valore totale di tutti i materiali non originari supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.