Documenti e procedure di sdoganamento
Questa sezione si rivolge agli importatori dell'UE. Fornisce informazioni dettagliate sulle procedure di importazione dell'UE, tra cui la registrazione come operatore economico e il numero EORI (Economic Operators Registration and Identification), i vari documenti da compilare e i link ai requisiti specifici del settore e del paese. Per informazioni più dettagliate sui prodotti, consultare My Trade Assistant.
In questo capitolo troverete
- i documenti necessari per lo sdoganamento nell'UE
- informazioni su come ottenere un numero EORI
- i vari regimi doganali
- informazioni sulle prove dell'origine nell'ambito dello sdoganamento
- informazioni specifiche per ciascuno Stato membro dell'UE relative alle importazioni
Documenti necessari per lo sdoganamento nell'UE
Prova dell'origine
Una prova dell'origine è un documento commerciale internazionale attestante che le merci incluse in una spedizione sono originarie di un determinato paese o territorio. Esso deve essere dichiarato insieme al DAU e presentato allo stesso per lo sdoganamento.
In generale, il carattere originario delle merci può essere dimostrato da:
- certificati di origine non preferenziale, attestanti che il paese di origine delle merci non beneficia di alcun trattamento preferenziale. Tali certificati sono di norma rilasciati dalle camere di commercio.
- certificati di origine preferenziale, che consentono alle merci di beneficiare di dazi ridotti o nulli quando sono importate da paesi terzi con i quali è stato firmato un accordo preferenziale.
Tali certificati devono essere rilasciati dalle autorità doganali del paese di esportazione e presentati al momento dello sdoganamento.
- il tipo di certificato da richiedere è determinato da ciascun accordo preferenziale: Modulo A (per il regime SPG), EUR MED (per alcuni casi concreti nel sistema PEM) o 1 EUR (tutti gli altri casi)
- Dichiarazioni su fattura rilasciate dall'esportatore nel paese beneficiario o partner. Occorre distinguere due situazioni.
- per spedizioni fino a 6,000 EUR, le dichiarazioni su fattura possono essere rilasciate da qualsiasi esportatore nel paese beneficiario/paese partner.
- per le spedizioni di valore superiore a 6,000 EUR, le dichiarazioni su fattura sono rilasciate solo da un esportatore autorizzato.
Un caso particolare di dichiarazioni su fattura è il sistema REX.
Possono essere presentati anche certificati di informazioni tariffarie vincolanti e /o informazioni vincolanti in materia di origine.
Cfr. anche:
- Scarica il documento amministrativo unico (DAU) (documento Excel)
- Ulteriori informazioni sulla dichiarazione in dogana
Dichiarazione sommaria di entrata (ENS)
La dichiarazione sommaria di entrata contiene informazioni anticipate sul carico relative alle spedizioni che entrano nell'UE. Consente alle autorità doganali di effettuare un'analisi dei rischi a fini di sicurezza. L'ENS deve essere depositato presso il primo ufficio doganale di entrata nell'UE dal vettore delle merci (dal vettore delle merci, anche se in alcuni casi può essere effettuato dall'importatore destinatario o da un rappresentante del vettore o dell'importatore), anche se le merci non saranno importate nell'UE. Per la presentazione dell'ENS in base al modo di trasporto delle merci si applicano le seguenti scadenze:
- container di carico marittimo: almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico nel porto estero
- carico marittimo alla rinfusa: almeno 4 ore prima dell'arrivo
- trasporto marittimo a corto raggio: almeno 2 ore prima dell'arrivo
- voli a corto raggio (meno di 4 ore): almeno entro l'orario effettivo di decollo dell'aeromobile
- voli a lungo raggio (4 ore o più): almeno 4 ore prima dell'arrivo al primo aeroporto nel territorio doganale dell'UE
- traffico stradale: almeno 1 ora prima dell'arrivo
Nota: La dichiarazione sommaria di entrata richiede informazioni contenute nei documenti provenienti dall'esportatore (polizza di carico, fatture commerciali, ecc.). Assicurarsi che tali documenti pervengano tempestivamente alla parte responsabile della presentazione della dichiarazione.Maggiori informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata. Il codice doganale dell'Unione ha introdotto nella dichiarazione maggiori dettagli sull'analisi dei rischi. Cfr. le domande più frequenti sull'ENS.
Registrazione come operatore economico (numero EORI)
Il numero EORI (Economic Operator Registration and Identification) è un identificativo univoco assegnato da un'autorità doganale di un paese dell'UE a tutti gli operatori economici (sia imprese che persone fisiche) che svolgono attività disciplinate dalla normativa doganale dell'UE. Gli importatori stabiliti al di fuori dell'UE riceveranno un EORI per la prima volta che presentano:
- una dichiarazione in dogana
- una dichiarazione sommaria di entrata (ENS)
- una dichiarazione sommaria di uscita (EXS)
Gli operatori utilizzano questo numero in tutte le comunicazioni con le autorità doganali dell'UE per le quali è richiesto un identificatore basato sull'UE, ad esempio nelle dichiarazioni doganali. I codici EORI già assegnati possono essere controllati in una della Commissione europea. Le autorità che registrano i numeri EORI in ciascun paese dell'UE possono essere reperite.
Cfr. anche gli orientamenti EORI.
Procedure doganali nell'UE
Quando arrivano all'ufficio doganale di entrata nell'UE, le merci sono poste in custodia temporanea sotto vigilanza doganale (non oltre 90 giorni) fino a quando non sono vincolate a uno dei seguenti regimi doganali (o riesportate):
Immissione in libera pratica
Scopo della procedura di immissione in libera pratica è espletare tutte le formalità d'importazione in modo che le merci possano essere vendute sul mercato dell'Unione.
Le merci sono immesse in consumo una volta soddisfatti tutti i requisiti per l'importazione:
- Tutti i dazi tariffari e le altre imposizioni applicabili sono stati pagati.
- Sono state presentate licenze d'importazione per merci soggette a contingenti.
- Sono state presentate tutte le autorizzazioni e i certificati applicabili (ad esempio un certificato veterinario per determinati animali o prodotti di origine animale).
Le merci importate sono vincolate al regime mediante una dichiarazione in dogana. La data in cui la dichiarazione è accettata dall'ufficio doganale di un paese dell'UE è anche la data presa in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione, dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise, se del caso.
Regimi speciali
Le merci possono essere vincolate a uno dei seguenti trattamenti:
- Transitounionale , che comprende:
- Transito esterno — Le merci non unionali possono circolare da un punto all'altro del territorio doganale dell'UE senza essere soggette a dazi all'importazione, altri oneri connessi all'importazione delle merci (ossia imposte interne) e misure di politica commerciale. Il trasferimento di merci verso un altro Stato membro dell'UE significa che le procedure di sdoganamento sono trasferite all'ufficio doganale di destinazione.
- Transito interno — Le merci unionali possono circolare da un punto all'altro del territorio doganale dell'UE senza modificare la loro posizione doganale. Ciò include il trasporto di merci attraverso un altro territorio che si trova al di fuori del territorio doganale dell'UE.
- Magazzinaggio, che comprende il deposito doganale e le zone franche:
- Deposito doganale — merci non unionali possono essere immagazzinate in locali o in qualsiasi altro luogo autorizzato dalle autorità doganali e sotto vigilanza doganale ("depositi doganali") senza essere soggette a dazi all'importazione, ad altri oneri connessi all'importazione delle merci e a misure di politica commerciale.
- Zone franche — Gli Stati membri possono designare parti del territorio doganale dell'Unione come zone franche. Si tratta del luogo in cui le merci possono essere introdotte in esenzione da dazi all'importazione, altri oneri (ad esempio imposte interne) e misure di politica commerciale, fino a quando non siano vincolate ad un altro regime doganale approvato o riesportate. Le merci possono anche essere sottoposte a semplici operazioni quali la trasformazione e il reimballaggio.
- Uso specifico che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale:
- Ammissione temporanea — Le merci non unionali possono entrare nell'UE senza il pagamento di dazi all'importazione, purché siano destinate alla riesportazione senza essere cambiate. Il periodo massimo per l'ammissione temporanea è di due anni.
- Uso finale — le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a motivo del loro uso specifico.
- Perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo:
- Perfezionamento attivo — Le merci possono essere importate nell'UE senza essere soggette a dazi, imposte e formalità, per essere trasformate sotto controllo doganale e successivamente riesportate.Se alla fine i prodotti finiti non vengono esportati, essi diventano soggetti ai dazi e alle formalità applicabili.
- Perfezionamento passivo — Le merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione a fini di perfezionamento.Le merci trasformate possono essere immesse in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.
Cfr. anche:
- Per saperne di più sulle procedure doganali
- Scenario delle importazioni generiche (portale europeo delle informazioni doganali)
- Documenti di orientamento del CDU (DG TAXUD)
Requisiti e autorità degli Stati membri in materia di importazione
In quanto unione doganale, l'UE beneficia di procedure di importazione ampiamente armonizzate.Permangono tuttavia alcune differenze tra i 27 Stati membri.
Cfr. l'elenco degli Stati membri dell'UE e delle loro principali autorità competenti in grado di fornire informazioni sulle procedure di importazione, sui regimi commerciali, sulle licenze di importazione e sulle autorità competenti per l'ispezione dei requisiti specifici. Dovrebbero essere in grado di aiutarvi a soddisfare requisiti specifici per il loro paese. Queste autorità possono aiutarvi a rispondere a domande quali:
- Dove presentare il documento amministrativo unico
- Quali zone franche sono disponibili per l'uso
- Come ottenere i titoli di importazione
- Ispezioni di animali vivi e di prodotti di origine animale
- Ispezioni fitosanitarie
- Controllo sanitario dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali
- Norme di commercializzazione per i prodotti dell'agricoltura e della pesca
- Controllo del commercio di prodotti chimici, fertilizzanti e rifiuti
- La normalizzazione tecnica;
- Prescrizioni in materia di imballaggio ed etichettatura
Legislazione
- Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale (GU L 269 del 10/10/2013) (CELEX 32013R0952)
- Agroalimentare che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 15/03/2016) (CELEX 32016R0341).