Norme di origine

L'UE ha concluso accordi o regimi speciali con i suoi paesi partner in materia di tariffe preferenziali, che comprendono anche norme di origine specifiche per determinare quando un prodotto è considerato originario del paese partner. In tali circostanze il prodotto beneficia di un trattamento tariffario preferenziale.

Le norme di origine applicate a ciascun paese partner nell'ambito dei diversi accordi non sono identiche, sebbene tutte si basino sugli stessi concetti. Pertanto, ciascun regime preferenziale è corredato di un insieme specifico di norme di origine, da consultare come segue:

  • Ilmio assistente commerciale elenca le norme specifiche per prodotto per il mercato selezionato
  • per una panoramica delle particolarità dei principi generali, delle disposizioni e delle procedure applicabili, consultare più approfonditamente la sezione relativa ai mercati non UE

Per saperne di più sui principi di base.

Procedure di origine

Prova dell'origine

Una prova dell'origine è un documento commerciale internazionale che certifica che le merci incluse in una spedizione sono originarie di un determinato paese o territorio. I certificati di origine accompagnano la dichiarazione doganale di importazione (o il documento amministrativo unico, DAU) quando sono forniti all'autorità doganale dell'UE.

Il carattere originario delle merci può essere dimostrato da:

  • un certificato di origine non preferenziale. Certifica che il paese di origine delle merci non può beneficiare di un trattamento preferenziale — di norma tali certificati sono rilasciati dalle camere di commercio.
  • un certificato di origine preferenziale — consente alle merci di beneficiare di dazi ridotti o nulli quando sono importate da un paese terzo con cui l'UE ha concluso un accordo preferenziale con

Tali certificati devono essere rilasciati dalle autorità doganali del paese di esportazione e presentati al momento dello sdoganamento.

Il tipo di certificato da utilizzare è determinato da ciascun accordo preferenziale: Modulo A (per il regime SPG), EUR MED (per alcuni casi concreti nel sistema PEM) o 1 EUR (tutti gli altri casi).

In alternativa, per le spedizioni fino a 6,000 EUR gli esportatori possono rilasciare una dichiarazione su fattura indipendentemente dal paese partner commerciale. Per le spedizioni superiori a 6,000 EUR, le dichiarazioni su fattura sono accettate solo se rilasciate da un cosiddetto esportatore autorizzato.  

Un caso particolare di dichiarazioni su fattura è il sistema REX:

Il sistema REX si basa su un principio di autocertificazione da parte degli operatori economici che rilasciano essi stessi le cosiddette "attestazioni di origine".

L'attestazione di origine è una dichiarazione di origine aggiunta dall'esportatore registrato sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale. Il testo dell'attestazione di origine figura nell'allegato 22-07 dell'AE CDU (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (GU L 343 del 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Per essere autorizzati a rilasciare un'attestazione di origine, gli operatori economici devono essere registrati in una banca dati dalle autorità competenti del loro paese di origine. In seguito a tale registrazione, l'operatore economico diventerà un "esportatore registrato".

Le informazioni sui dati dell'esportatore registrato sono pubblicate sulle pagine specifiche dell'UE relative alla sezione REX. In questa pagina le società possono verificare la validità delle registrazioni degli esportatori registrati che presentano attestazioni di origine.

Si noti che per le spedizioni di valore inferiore a 6,000 EUR l'attestazione di origine può essere rilasciata senza obbligo di registrazione.

Attuazione progressiva del sistema REX

Il sistema REX sta progressivamente sostituendo l'attuale sistema basato sui certificati di origine rilasciati dalle autorità governative e sulle dichiarazioni su fattura rilasciate dagli operatori economici.

È stato applicato per la prima volta e gradualmente al sistema di preferenze generalizzate (SPG). Vedere il suo stato attuale di attuazione e l'elenco dei paesi che la applicano qui.

Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)

Se non sei sicuro dell'origine dei tuoi prodotti o desideri semplicemente la certezza del diritto, puoi chiedere una decisione vincolante in materia di informazioni sull'origine (IVO).

Le decisioni IVO sono vincolanti per il titolare e per le autorità doganali dell'UE. Esse sono valide — e vincolanti — dopo il loro rilascio, purché le merci e le circostanze descritte al momento della richiesta di una decisione IVO siano identiche sotto ogni aspetto.  Di norma le informazioni hanno una validità di tre anni a partire dalla data del rilascio.

È possibile trovare qui un elenco delle autorità responsabili del rilascio di IVO in ciascuno dei 27 paesi dell'UE (cfr. pag. 19 nella GU C 29 del 28.1.2017). È inoltre possibile trovare ulteriori orientamenti sulle informazioni vincolanti in materia di origine.

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