Norme di origine
L'UE ha concluso con i paesi partner accordi o regimi speciali per le tariffe preferenziali, che comprendono anche norme specifiche sull'origine per determinare quando un prodotto è considerato originario del paese partner. In tali circostanze, il prodotto beneficia di un trattamento tariffario preferenziale.
Le norme di origine applicate a ciascun paese partner nell'ambito dei diversi accordi non sono identiche, sebbene siano tutte basate sugli stessi concetti. Pertanto, ogni regime preferenziale è corredato di una serie specifica di norme di origine, che occorre consultare come segue:
- Il mio assistente commerciale elenca le norme specifiche per prodotto per il mercato selezionato
- Per una panoramica delle particolarità dei principi generali, delle disposizioni e delle procedure applicabili, consultare la sezione relativa ai mercati non UE.
Per saperne di più per una spiegazione dei principi di base.
Procedure di origine
Prova dell'origine
Una prova dell'origine è un documento commerciale internazionale attestante che le merci incluse in una spedizione sono originarie di un determinato paese o territorio. I certificati di origine accompagnano la dichiarazione doganale di importazione (o il documento amministrativo unico, DAU) quando sono forniti all'autorità doganale dell'UE.
Il carattere originario delle merci può essere dimostrato:
- un certificato di origine non preferenziale. Certifica che il paese di origine delle merci non soddisfa i requisiti per beneficiare del trattamento preferenziale; tali certificati sono di norma rilasciati dalle camere di commercio.
- un certificato di origine preferenziale — consente alle merci di beneficiare di dazi ridotti o nulli quando sono importate da un paese terzo in cui l'UE ha concluso un accordo preferenziale con
Tali certificati devono essere rilasciati dalle autorità doganali del paese di esportazione e presentati al momento dello sdoganamento.
Il tipo di certificato da utilizzare è determinato da ciascun accordo preferenziale: Modulo A (per il regime SPG), EUR MED (per alcuni casi concreti nel sistema PEM) o 1 EUR (tutti gli altri casi).
In alternativa, per le spedizioni fino a 6,000 EUR, gli esportatori possono rilasciare una dichiarazione su fattura indipendentemente dal paese partner commerciale. Per le spedizioni di valore superiore a 6,000 EUR, le dichiarazioni su fattura sono accettate solo se rilasciate da un cosiddetto esportatore autorizzato.
Un caso particolare di dichiarazioni su fattura è il sistema REX:
Il sistema REX si basa sul principio dell'autocertificazione da parte degli operatori economici che rilasciano essi stessi le cosiddette "attestazioni di origine".
L'attestazione di origine è una dichiarazione di origine aggiunta dall'esportatore registrato sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale. Il testo dell'attestazione di origine figura nell'allegato 22-07 dell'AE CDU [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (GU L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447)].
Per poter redigere un'attestazione di origine, gli operatori economici devono essere registrati in una banca dati dalle autorità competenti del loro paese di origine. A seguito di tale registrazione l'operatore economico diventerà un "esportatore registrato".
Le informazioni sui dati dell'esportatore registrato sono pubblicate sulle pagine specifiche dell'UE dedicate alla sezione REX. Su questa pagina le imprese possono verificare la validità delle registrazioni degli esportatori registrati che presentano attestazioni di origine.
Si noti che per le spedizioni di valore inferiore a 6,000 EUR l'attestazione di origine può essere rilasciata senza obbligo di registrazione.
Progressiva attuazione del sistema REX
Il sistema REX sta progressivamente sostituendo il sistema attuale basato sui certificati di origine rilasciati dalle autorità governative e sulle dichiarazioni su fattura redatte dagli operatori economici.
È stata applicata per la prima volta e gradualmente al sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Cfr. il suo attuale stato di attuazione e l'elenco dei paesi che la applicano qui.
Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)
Se non siete sicuri dell'origine delle vostre merci o volete semplicemente la certezza del diritto, potete chiedere una decisione vincolante in materia di informazioni sull'origine (IVO).
Le decisioni IVO sono vincolanti per il titolare e per le autorità doganali dell'UE. Essi sono validi — e vincolanti — dopo il loro rilascio, a condizione che le merci e le circostanze descritte nella domanda di decisione IVO siano identiche sotto tutti gli aspetti. Di norma hanno una validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio.
Troverete qui un elenco delle autorità responsabili del rilascio delle IVO in ciascuno dei 27 paesi dell'UE (cfr. pag. 19 nella GU C 29 del 28.01.2017). Troverete anche qui ulteriori orientamenti sulle informazioni vincolanti in materia di origine.