Accordo di associazione UE-Cile

In sintesi

Nel 2 002 l'UE e il Cile hanno concluso un accordo di associazione che comprende un accordo globale di libero scambio entrato in vigore nel febbraio 2003 e riguardante le relazioni commerciali tra l'UE e il Cile.

L'accordo è stato modificato dal protocollo di adesione del 2004.

Per saperne di più

Norme di origine

 

Per poter beneficiare del trattamento preferenziale, il prodotto dovrà soddisfare le norme di origine previste dall'accordo. Consulta lostrumento interattivo di autovalutazione delle regole di origine (ROSA) nel mio assistente commerciale per valutare se il tuo prodotto rispetta le norme di origine e scoprire come preparare i documenti corretti.

Informazioni generali sullenorme di originee sulle procedure di origine sono disponibili in questa sezione.

L'origine è la "nazionalità economica" dei beni oggetto di scambio. Se sei nuovo all'argomento, puoi trovare un' introduzione ai concetti principali nella sezione "Merci".

Norme di origine

Dove posso trovare le norme di origine?

Le norme di origine sono stabilite nell' allegato III dell'accordo di associazione (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 935). Il link si riferisce alla versione consolidata modificata dal protocollo di adesione dell'accordo del 2004 (GU L 38 del 10.2.2005, pag. 3) e dalla decisione n. 2/2015 del Comitato di associazione UE-Cile del 30 novembre 2015.

Le note esplicative dell'allegato III sono state pubblicate nel 2003 (GU C 321 del 31.12.2003, pag. 22) e rivedute nel 2005(GU C 56 del 5.3.2005, pag. 36).

Il mio prodotto è originario dell'UE o del Cile?

Per poter beneficiare della tariffa preferenziale inferiore o pari a zero ai sensi dell'accordo di associazione UE-Cile, il prodotto deve essere originario dell'UE o del Cile.

Un prodotto è originario dell'UE o del Cile, se è

  • interamente ottenuti nell'UE o in Cile, o
  • fabbricati nell'UE o in Cile utilizzando materiali non originari, a condizione che tali materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati conformemente alle norme specifiche per prodotto di cui all' appendice II.
    Cfr. anche l' appendice I "Note introduttive" delle norme di origine specifiche per prodotto.        
    Per alcuni prodotti esistono norme alternative specifiche per prodotto (cfr. appendice II bis).

 

Esempi di norme specifiche per prodotto negli accordi commerciali dell'UE

  • regola del valore aggiunto — il valore di tutti i materiali non originari in un prodotto non può eccedere una determinata percentuale del suo prezzo franco fabbrica
  • la modifica della classificazione tariffaria — il processo di produzione comporta una modifica della classificazione tariffaria tra i materiali non originari e il prodotto finale — ad esempio la produzione di carta (capitolo 48 del sistema armonizzato) a partire da pasta non originaria (capitolo 47 del sistema armonizzato).
  • operazioni specifiche — è necessario un processo di produzione specifico, ad esempio la filatura di fibre in queste norme utilizzate principalmente nei settori tessile, dell'abbigliamento e chimico.

Consigli per aiutarti a rispettare le norme specifiche per prodotto

L'accordo offre ulteriore flessibilità per aiutarvi a rispettare le norme specifiche per prodotto, come la tolleranza o il cumulo.

Tolleranza
  • la regola di tolleranza consente al produttore di utilizzare materiali non originari normalmente vietati dalla norma specifica per prodotto fino al 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
  • la tolleranza non può essere utilizzata per superare una soglia di valore massimo dei materiali non originari elencati nelle norme specifiche per prodotto
  • tolleranze specifiche si applicano ai tessili e all'abbigliamento classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, che sono inclusi nelle note da 5 a 7 dell'appendice I "Note introduttive" delle regole di origine specifiche per prodotto.
Cumulo
  • Cumulo bilaterale — i materiali originari del Cile possono essere considerati originari dell'UE (e viceversa) se utilizzati nella fabbricazione di un prodotto

Altri requisiti

Il prodotto deve inoltre soddisfare tutti gli altri requisiti applicabili specificati nel protocollo, quali lavorazioni o trasformazioni insufficienti o la regola del trasporto diretto.

Trasporto attraverso un paese terzo: regola del trasporto diretto

I prodotti originari devono essere trasportati dall'UE in Cile (e viceversa) senza essere ulteriormente trasformati in un paese terzo.

È consentito il trasbordo o il deposito temporaneo in un paese terzo, a condizione che le merci rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali e non subiscano operazioni diverse da

  • aggiunta o apposizione di marchi, etichette o sigilli
  • scarico
  • nuovo carico
  • frazionamento delle partite
  • qualsiasi operazione destinata a conservarli in buone condizioni

Dovrete fornire prove del trasporto diretto alle autorità doganali del paese importatore, ad esempio:

  • documenti contrattuali di trasporto (ad esempio polizze di carico)
  • prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli
  • qualsiasi elemento di prova relativo alle merci stesse;
Restituzione dei dazi

A norma dell'accordo di associazione UE-Cile non è possibile ottenere il rimborso dei dazi precedentemente pagati sui materiali non originari utilizzati per fabbricare un prodotto esportato nell'ambito di una tariffa preferenziale.

Procedure di origine

Se desideri chiedere una tariffa preferenziale, dovrai seguire le procedure di origine e far verificare la tua richiesta dalle autorità doganali del paese in cui stai importando le merci. Le procedure sono definite nel titolo V relativo alla prova dell'origine e nel titolo IV relativo agli accordi di cooperazione amministrativa.

Come chiedere una tariffa preferenziale

Per beneficiare di una tariffa preferenziale, gli importatori devono fornire la prova dell'origine.

La prova dell'origine può essere:

Consultare le note esplicative dell'allegato III e la loro versione riveduta per i dettagli sulla compilazione delle prove dell'origine.

Non è richiesta alcuna prova dell'origine se il valore totale della partita non supera

  • 500 EUR per piccoli imballaggi o
  • 1,200 EUR per i bagagli personali

La prova dell'origine rimane valida per 10 mesi dalla data del rilascio.

Certificato di circolazione delle merci EUR.1

I certificati di circolazione EUR.1 sono rilasciati in Cile dalla Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) del ministero degli Affari esteri e dai suoi uffici locali di ProCile. La DIRECON è inoltre competente per:

  • rilascio, controllo e revoca delle autorizzazioni agli "esportatori autorizzati"
  • controlli a posteriori a seguito di una richiesta dell'autorità doganale di uno Stato membro dell'UE

L'autorità doganale cilena può chiedere alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE di verificare il carattere originario delle merci o l'autenticità della prova dell'origine. L'esportatore che richiede il certificato deve essere pronto a presentare documenti comprovanti il carattere originario dei prodotti in questione.

L'appendice III contiene un facsimile di un certificato EUR.1 e fornisce indicazioni per la sua compilazione.

Dichiarazione di origine

Gli esportatori possono autodichiarare che il loro prodotto è originario dell'UE o del Cile fornendo una dichiarazione di origine. Può essere effettuata da:

  • un esportatore autorizzato, oppure
  • da qualsiasi esportatore, purché il valore totale della spedizione non superi 6 000 EUR

Per diventare esportatore autorizzato, devi essere in grado di dimostrare alle autorità doganali competenti il carattere originario dei vostri prodotti e tutti gli altri requisiti che esse possono imporre. Le autorità competenti possono revocare lo status riconosciuto in caso di abuso. Per saperne di più sulle procedure, contattare le autorità doganali competenti (DIRECON per la parte cilena).

Come presentare una dichiarazione di origine?

L'esportatore deve stampare, timbrare o stampare la seguente dichiarazione (nella lingua appropriata) sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione:

"L'esportatore delle merci contemplate dal presente documento (autorizzazione doganale n....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di... origine preferenziale."

Il testo della dichiarazione di origine può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE e figura nell' appendice IV. Verifica presso le autorità doganali eventuali requisiti supplementari.

La dichiarazione di origine deve essere firmata a mano. Se sei un esportatore autorizzato, sei esonerato da questo requisito purché consegni alle autorità doganali un impegno scritto che accetti la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione che ti identifichi.

Nel compilare una dichiarazione di origine, occorre essere pronti a presentare documenti comprovanti il carattere originario dei vostri prodotti.

La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condizione che sia presentata alle autorità doganali del paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Verifica dell'origine

Le autorità doganali possono verificare se un prodotto importato è effettivamente originario o soddisfa altri requisiti in materia di origine. La verifica si basa su:

  • cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle parti importatrici e delle parti esportatrici
  • controlli effettuati dalle autorità doganali locali — non sono consentite visite della parte importatrice presso l'esportatore

Le autorità della parte esportatrice determinano l'origine e ne informano le autorità della parte importatrice.

Link e contatti utili

Delegazione dell'Unione europea in Cile

AV Ricardo Lione 222 Torre Parigi, pistone 3. Providencia. Santiago

Codice postale: 10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Web: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

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