Principio di territorialità

 

Articolo 39 ("Requisiti generali"), paragrafo 3, e articolo51 ("Prodotti restituiti ") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito

Il principio di territorialità implica che le merci di origine preferenziale devono essere prodotte nel territorio delle parti di un accordo di libero scambio, senza interruzioni.

  • Per ottenere il carattere originario, la produzione deve aver luogo nel territorio dell'UE o nel territorio del paese o dei paesi coperti dal regime commerciale preferenziale e non può essere effettuata parzialmente al di fuori di tale territorio.
  • Norme specifiche si applicano alle merci originarie esportate in un altro paese al di fuori della zona commerciale preferenziale e che ritornano nella zona preferenziale:
    • Se le merci originarie esportate in un altro paese al di fuori della zona commerciale preferenziale sono ivi utilizzate, modificate, lavorate o trasformate, esse saranno considerate non originarie al momento della loro restituzione nel paese esportatore.

Esempio

L'UE ha concluso un accordo commerciale con la Colombia, l'Ecuador e il Perù. I pneumatici originari dell'UE (secondo le norme di origine dell'accordo commerciale) sono esportati negli Stati Uniti, dove sono trasformati in ruote. Le ruote vengono poi importate nell'UE dagli Stati Uniti.

Se le ruote fossero poi esportate dall'UE in Colombia, non sarebbero considerate originarie dell'UE in quanto i pneumatici sono stati ulteriormente trasformati al di fuori del territorio della zona commerciale preferenziale oggetto dell'accordo commerciale.

    • Se si può dimostrare alle autorità doganali che le merci reintrodotte nel paese di esportazione sono le stesse merci esportate e non hanno subito alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese terzo o durante l'esportazione, le merci in questione mantengono il loro carattere originario. Tali disposizioni sui "prodotti in reintroduzione" esistono in tutti i regimi commerciali preferenziali.

      L'esportatore che richiede il rilascio di una prova dell'origine preferenziale o la compilazione di una prova dell'origine preferenziale deve essere in grado di dimostrare con documenti giustificativi (ad esempio un certificato di non manipolazione rilasciato dalle autorità doganali di un paese terzo) che le merci in reintroduzione sono le stesse di quelle esportate.

Esempio

L'UE è membro della convenzione paneuromediterranea. Le merci originarie dell'UE (conformemente alle norme di origine della convenzione) sono esportate verso la Russia. Successivamente vengono importati nell'UE dalla Russia senza alcuna trasformazione o trasformazione.

Se le merci reimportate fossero poi esportate in Serbia, sarebbero comunque considerate originarie dell'UE in quanto sono identiche a quelle esportate in Russia e non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato in Russia o durante l'esportazione. Spetta all'esportatore nell'UE dimostrare che le merci sono le stesse di quelle esportate in Russia.

Esempio

L'UE ha concluso un accordo commerciale con il Cile. Una galleria originaria dell'UE (conformemente alle norme di origine dell'accordo commerciale) è esportata in Ecuador dall'UE. Dopo due anni, la macchina viene prima importata nell'UE ed esportata in Cile. Avrà perso il suo carattere originario in quanto è stato utilizzato in Ecuador.

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