Separazione contabile per i materiali fungibili

 

Articolo 50 ("separazione contabile") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-RegnoUnito

Il produttore deve garantire che i materiali originari e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del suo prodotto siano fisicamente separati durante il magazzinaggio. Se tali materiali sono fungibili (vale a dire identici e intercambiabili), il produttore può immagazzinare insieme i materiali fungibili originari e non originari purché sia utilizzata una separazione contabile.

  • In base a un sistema contabile, la separazione contabile deve garantire che la quantità di prodotti che possono essere considerati originari dell'UE sia la stessa che si sarebbe verificata se vi fosse stata una separazione fisica dei materiali utilizzati. Essa deve essere applicata conformemente ai principi contabili generalmente accettati di una parte.
  • Negli accordi commerciali preferenziali dell'UE, la separazione contabile si applica solo ai materiali fungibili. Devono pertanto essere dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, con le stesse caratteristiche tecniche e fisiche. Una volta incorporati nel prodotto finito, non dovrebbe essere possibile distinguerli l'uno dall'altro ai fini dell'origine.
  • In alcuni accordi commerciali preferenziali dell'UE (ad esempio l'accordo di libero scambio UE-Corea), la separazione contabile può essere utilizzata solo se il mantenimento di scorte separate comporta costi o difficoltà materiali considerevoli.
  • In via eccezionale, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito e l'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA) consentono anche la separazione contabile per un numero limitato di prodotti finiti fungibili, come i cereali (capitolo 10), gli oli vegetali e i grassi animali (capitolo 15) e talune sostanze chimiche (nei capitoli 27, 28, 29 e nelle voci da 32.01 a 32.07 e da 39.01 a 39.14).
  • In alcuni regimi preferenziali dell'UE, le autorità doganali devono innanzitutto autorizzare un'impresa a utilizzare tale sistema. In altri accordi, le parti possono richiedere tale autorizzazione preventiva (ad esempio l'accordo di libero scambio UE-Corea, il CETA, l'accordo di partenariato economico UE-Giappone e l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito). In tal caso, l'esportatore dell'UE dovrebbe preferibilmente chiedere sostegno alle proprie autorità doganali prima di applicare tale sistema.
  • Per ulteriori informazioni si rimanda agli Orientamenti sulle norme di origine preferenziali.

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