Imposte di fabbricazione

La vostra impresa vende beni o servizi? Questa sezione aiuta a comprendere alcune delle imposte che possono essere applicate nell'UE.

Evento imponibile

I prodotti imponibili sono soggetti ad accisa al momento della loro produzione (ovunque nell'UE) o all'importazione (da paesi terzi).

Tuttavia, l'accisa è dovuta solo al momento dell'immissione in consumo. Se il prodotto è importato in un paese dell'UE ma trasportato e fornito in un altro paese dell'UE, le accise sono dovute nel paese dell'UE in cui i prodotti saranno consumati o utilizzati.

Le accise pagate sulle bevande alcoliche possono essere restituite, a determinate condizioni e in casi specifici, ad esempio quando le merci sono esportate in paesi terzi.

Prodotti e aliquote imponibili

Alcole e bevande alcoliche

Birra

Aliquota normale

Aliquote ridotte

L'accisa può essere basata sulla quantità e sul titolo alcolometrico della birra, misurati su hL/grado Plato o su hL/alcole in volume:

  • 0,748 EUR per hl/grado Plato del prodotto finito, o
  • 1,87 EUR per hl/grado alcolico del prodotto finito.

I paesi dell'UE possono applicare aliquote ridotte alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti la cui produzione annua non supera le 200,000 hL. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota normale nazionale dell'accisa. I paesi dell'UE possono applicare aliquote ridotte anche per la birra con un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 2,8 % vol. Il numero di gradi Plato misura la percentuale in peso dell'estratto originale per 100 grammi di birra, è calcolato a partire dall'estratto effettivo e dall'alcole contenuto nel prodotto finito (a fini fiscali, un grado Plato equivale per legge al 0,4 % di alcole).

Vino
Aliquota normale Aliquote ridotte

0,00 EUR/hl di prodotto, il che significa che i paesi dell'UE possono applicare un'aliquota pari o superiore a zero sul vino.

Qualora i paesi dell'UE non abbiano fissato un'aliquota normale pari a zero, essi possono applicare aliquote di accisa ridotte a qualsiasi tipo di vino tranquillo e spumante avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 8,5 % vol.

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
Aliquota normale Aliquote ridotte

0,00 EUR/hL di prodotto, il che significa che i paesi dell'UE possono applicare un'aliquota pari o superiore a zero.

Qualora i paesi dell'UE non abbiano fissato un'aliquota normale pari a zero, essi possono applicare aliquote di accisa ridotte a qualsiasi tipo di altre bevande fermentate tranquille e spumanti con un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 8,5 % vol

Prodotti intermedi
Aliquota normale Aliquote ridotte

45 EUR/hl di prodotto.

I paesi dell'UE possono applicare un'unica aliquota ridotta ai prodotti intermedi con un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 15 % vol. L'aliquota ridotta non può essere inferiore di oltre il 40 % all'aliquota nazionale normale dell'accisa e non può essere inferiore all'aliquota nazionale normale applicata al vino e alle altre bevande fermentate.

Alcole etilico
Aliquota normale Aliquote ridotte

550 EUR/hl di alcole puro.

I paesi dell'UE possono applicare aliquote di accisa ridotte all'alcole etilico prodotto da piccole distillerie la cui produzione annua di alcole puro non supera 10 hl. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota normale nazionale dell'accisa.

Tabacchi lavorati

Sigarette

Le sigarette sono soggette ad un'accisa ad valorem (proporzionale al loro valore) calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto (compresi i dazi doganali). Essi sono inoltre soggetti ad un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

Ogni paese dell'UE applica un'accisa minima globale (specifica più un'accisa ad valorem esclusa l'IVA), la cui incidenza è fissata al 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. Esso non può essere inferiore a 90 EUR per 1,000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

I paesi dell'UE che applicano un'accisa minima globale di almeno 115 EUR per 1,000 sigarette (del prezzo medio ponderato di vendita al minuto) non sono tenuti a rispettare il requisito dell'incidenza minima del 60 %.

Sigari e sigaretti

I sigari e i sigaretti sono soggetti ad un'accisa pari al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1,000 pezzi o per chilogrammo.

Tabacco trinciato a taglio fino (da usarsi per arrotolare sigarette)

L'accisa globale è pari almeno al 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o a 60 EUR al chilogrammo.

Altri tabacchi da fumo

L'accisa globale è pari almeno al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, oa 22 EUR al chilogrammo.

Oli minerali

Benzina

Benzina con piombo: 421 EUR per 1,000 litri.

Benzina senza piombo: 359 EUR per 1,000 litri.

Gasolio

Utilizzato come propellente: 330 EUR per 1,000 litri.

Utilizzati per alcuni scopi industriali e commerciali: 21 EUR per 1,000 litri.

Utilizzati per il riscaldamento (sia per uso commerciale che per uso non professionale): 21 EUR per 1,000 litri.

Gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano

Utilizzato come propellente: 125 EUR per 1,000 kg.

Utilizzati per alcuni scopi industriali e commerciali: 41 EUR per 1,000 kg.

Utilizzati per il riscaldamento (sia per uso commerciale che per uso non professionale): 0 EUR per 1,000 L.

Olio combustibile pesante (2)

Utilizzati per il riscaldamento e per usi sia commerciali che non professionali: 15 EUR per 1,000 kg.

Cherosene

Utilizzato come propellente: 330 EUR per 1,000 litri.

Utilizzati per alcuni scopi industriali e commerciali: 21 EUR per 1,000 litri.

Utilizzati per il riscaldamento (sia per uso commerciale che per uso non professionale): 0 EUR per 1000 litri.

Prodotti energetici ed elettricità
Gas naturale

Utilizzato come propellente: 2,60 EUR per GJ potere calorifico superiore.

Utilizzati per alcuni scopi industriali e commerciali: 0,30 EUR per GJ

Utilizzati per riscaldamento

  • Uso professionale: 0,15 EUR per GJ
  • Uso non professionale: 0,30 EUR per GJ
Carbone e coke

Uso professionale: 0,15 EUR per GJ potere calorifico superiore.

Uso non professionale: 0,30 EUR per GJ

Elettricità

Uso professionale: 0,50 EUR/MWh.

Uso non professionale: 1 EUR/MWh.

I paesi dell'UE possono fissare aliquote fiscali che non siano inferiori ai livelli minimi di tassazione prescritti dalle direttive dell'UE.

Per i prodotti energetici e l'elettricità, la direttiva 2003/96/CE del Consiglio stabilisce livelli minimi di tassazione. Tuttavia, per alcuni paesi dell'UE, esso consente periodi transitori durante i quali sono tenuti a ridurre progressivamente il loro divario. I livelli minimi di tassazione sono descritti nella tabella precedente.

Regime sospensivo

A seguito della libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico europeo, i paesi dell'UE hanno bisogno di un meccanismo di controllo per garantire che i beni mobili siano soggetti a imposte e dazi nel luogo di destinazione finale.

Tali merci sono solitamente vincolate a un regime sospensivo, il che indica che le merci possono essere spedite da un paese dell'UE a un altro prima che siano state riscosse imposte, a condizione che i dazi siano infine pagati a destinazione.

Gli operatori che trasportano prodotti in regime sospensivo devono informare le autorità fiscali dei paesi dell'UE in merito alla destinazione finale delle loro cessioni, utilizzando un documento di accompagnamento amministrativo o commerciale:

  • le informazioni che figurano sulle copie del documento di accompagnamento possono essere trasmesse anche per via informatica.
  • i documenti di transito interno e i documenti della convenzione TIR o ATA possono essere utilizzati anche come documento di accompagnamento ai fini delle accise.
  • deve essere costituita una garanzia a copertura dei rischi inerenti alla circolazione delle merci.
  • in caso di movimenti frequenti e regolari di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, i paesi dell'UE possono autorizzare una riduzione delle procedure di appuramento.

Accise nei paesi dell'UE

Le accise sono state armonizzate a livello dell'UE dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio (GU L 9 del 14/01/2009) e da varie direttive riguardanti le accise su determinati prodotti. Tuttavia, alcune norme specifiche per paese possono ancora applicarsi. 

Per le informazioni specifiche per paese, accedere alla banca dati della DG Fiscalità e unione doganale.

Le direttive dell'UE in materia di accise non sono applicate nei seguenti territori

  • Germania: l'isola di Helgoland e il territorio di Büsingen
  • Italia: Livigno, Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano
  • Spagna: Ceuta e Melilla
  • Grecia: Il Monte Athos
  • Austria: Jungholz e Mittelberg
  • Danimarca: Groenlandia e Isole Fær Øer
  • Finlandia: isole Åland

Un regime speciale per le accise è applicabile nei seguenti territori:

  • Spagna: Isole Canarie
  • Francia: La Corsica e i dipartimenti d'oltremare
  • Portogallo: Azzorre e Madera

Austria

 

Belgio

 

Bulgaria

 

Croazia

 

Cipro

 

Repubblica ceca

 

Danimarca

 

Estonia

 

Finlandia

 

Francia

 

Germania

 

Grecia

 

Ungheria

 

Irlanda

 

Italia

 

Lettonia

 

Lituania

 

Lussemburgo

 

Malta

 

Paesi Bassi

 

Polonia

 

Portogallo

 

Romania

 

Repubblica slovacca

 

Slovenia

 

Spagna

 

Svezia

 
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