Accordo di partenariato UE-Messico
Le relazioni commerciali bilaterali UE-Messico sono disciplinate dall'accordo di partenariato, che si applica in via provvisoria dal 2000.
L'Unione europea e il Messico stanno attualmente negoziando un nuovo accordo di associazione UE-Messico volto a sostituire l'attuale accordo di partenariato.
Per saperne di più
Norme di origine
Per poter beneficiare del trattamento preferenziale, il prodotto dovrà soddisfare le norme di origine previste dall'accordo. Consulta lostrumento interattivo di autovalutazione delle regole di origine (ROSA) nel mio assistente commerciale per valutare se il tuo prodotto rispetta le norme di origine e scoprire come preparare i documenti corretti.
Informazioni generali sullenorme di originee sulle procedure di origine sono disponibili in questa sezione.
L'origine è la "nazionalità economica" dei beni oggetto di scambio. Se sei nuovo all'argomento, puoi trovare un' introduzione ai concetti principali nella sezione "Merci".
Norme di origine
Dove posso trovare le norme di origine?
Le norme di origine figurano nell' allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 23 marzo 2000, relativa alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 245 del 29.09.2000, pag. 953).
Le norme specifiche per prodotto sono state adattate alle modifiche della classificazione delle merci introdotte dal sistema armonizzato del 2002. Ladecisione del Consiglio congiunto n. 5/2002 (GU L 44 del 18.2.2003, pag. 1) contiene la "nuova" appendice II (insieme ad alcune altre disposizioni) che è stata ripubblicata integralmente.
L'allegato III è stato modificato per tener conto dell'allargamento dell'UE del 2004 con decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 15). Le modifiche relative all'allargamento dell'UE del 2007 sono state introdotte dalla decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 55).
Ladecisione n. 1/2007 del comitato misto UE-Messico (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 15) ha introdotto alcune modifiche alle norme di origine contenute nell'allegato III, che riguardano:
- proroga fino al 30 giugno 2009 dell'applicazione temporanea di due norme specifiche per prodotto di cui all'appendice II, lettera a), relative ad alcuni prodotti chimici
- proroga dell'applicazione temporanea delle norme specifiche per prodotto di cui all'appendice II, lettera a), relative ai prodotti in cuoio, fino alla conclusione degli attuali negoziati OMC
- modifica del metodo di gestione utilizzato per assegnare i contingenti annuali di cui all'appendice II per i prodotti tessili esportati dall'UE in Messico, passando da un sistema d'asta a un sistema basato sul principio "primo arrivato, primo servito"
- modifica del metodo di gestione utilizzato per assegnare i contingenti annuali di cui all'appendice II, lettera a), per le calzature esportate dall'UE in Messico, passando da un sistema d'asta a un sistema basato sul principio "primo arrivato, primo servito"
- modifica della regola d'origine di cui all'appendice II per i prodotti classificati nella voce 1904 del sistema armonizzato
- modifica della regola d'origine di cui all'appendice II per i prodotti classificati nella voce 7601 del sistema armonizzato
Il mio prodotto è originario dell'UE o del Messico conformemente all'accordo globale UE-Messico?
Per poter beneficiare della tariffa preferenziale inferiore o pari a zero ai sensi dell'accordo globale UE-Messico, il prodotto deve essere originario dell'UE o del Messico.
Un prodotto è originario dell'UE o del Messico, se è
- interamente ottenuti nell'UE o in Messico, o
- fabbricati nell'UE o in Messico utilizzando materiali non originari, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti rispettando le norme specifiche per prodotto di cui all' appendice II.
Cfr. anche l' appendice I, "Note introduttive", delle norme di origine specifiche per prodotto.
Per alcuni prodotti esistono norme alternative specifiche per prodotto (cfr. appendice II bis).
Esempi di norme specifiche per prodotto negli accordi commerciali dell'UE
- regola del valore aggiunto — il valore di tutti i materiali non originari in un prodotto non può eccedere una determinata percentuale del suo prezzo franco fabbrica
- la modifica della classificazione tariffaria — il processo di produzione comporta una modifica della classificazione tariffaria tra i materiali non originari e il prodotto finale — ad esempio la produzione di carta (capitolo 48 del sistema armonizzato) a partire da pasta non originaria (capitolo 47 del sistema armonizzato).
- operazioni specifiche — è necessario un processo di produzione specifico, ad esempio la filatura di fibre in filati — tali norme sono utilizzate principalmente nei settori tessile, dell'abbigliamento e chimico.
Consigli per aiutarti a rispettare le norme specifiche per prodotto
L'accordo offre ulteriore flessibilità per aiutarvi a rispettare le norme specifiche per prodotto, come la tolleranza o il cumulo.
Tolleranza
- la regola di tolleranza consente al produttore di utilizzare materiali non originari normalmente vietati dalla norma specifica per prodotto fino al 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- la tolleranza non può essere utilizzata per superare una soglia di valore massimo dei materiali non originari elencati nelle norme specifiche per prodotto
- tolleranze specifiche si applicano ai tessili e all'abbigliamento classificati nei capitoli da 50 a 63 del SA, che sono inclusi nelle note da 5 a 7 dell'appendice I "Note introduttive" delle regole di origine specifiche per prodotto.
Cumulo
- Cumulo bilaterale — i materiali originari del Messico possono essere considerati originari dell'UE (e viceversa) se utilizzati nella fabbricazione di un prodotto
Altri requisiti
Il prodotto deve inoltre soddisfare tutti gli altri requisiti applicabili specificati nel protocollo, quali lavorazioni o trasformazioni insufficienti o la regola del trasporto diretto.
Trasporto attraverso un paese terzo: regola del trasporto diretto
I prodotti originari devono essere trasportati dall'UE in Messico (e viceversa) senza essere ulteriormente trasformati in un paese terzo.
Il trasbordo o il deposito temporaneo in un paese terzo sono consentiti se i prodotti rimangono sotto la sorveglianza delle autorità doganali e non subiscono operazioni diverse da
- scarico
- nuovo carico
- qualsiasi operazione destinata a conservarli in buone condizioni
Dovrete fornire prove del trasporto diretto alle autorità doganali del paese importatore.
Restituzione dei dazi
A norma dell'accordo globale UE-Messico non è possibile ottenere una restituzione dei dazi precedentemente pagati sui materiali non originari utilizzati per fabbricare un prodotto esportato nell'ambito di una tariffa preferenziale.
Procedure di origine
Per chiedere una tariffa preferenziale dovrai seguire le procedure di origine e far verificare la tua richiesta dalle autorità doganali del paese in cui stai importando le merci. Le procedure sono definite nel titolo V relativo alla prova dell'origine e nel titolo IV relativo agli accordi di cooperazione amministrativa.
Come chiedere una tariffa preferenziale
Per beneficiare di una tariffa preferenziale, gli importatori devono fornire la prova dell'origine.
La prova dell'origine può essere:
- un certificato di circolazione delle merci EUR.1, oppure
- una dichiarazione di origine
La prova dell'origine rimane valida per 10 mesi dalla data del rilascio.
Non è richiesta alcuna prova dell'origine se il valore totale della partita non supera
- 500 EUR per piccoli imballaggi o
- 1,200 EUR per i bagagli personali
Consultare le note esplicative dell'allegato III (compresa la nota esplicativa riveduta relativa all'articolo 17) per informazioni dettagliate sulla compilazione o sulla compilazione delle prove dell'origine.
Certificato di circolazione delle merci EUR.1
I certificati di circolazione EUR.1 sono rilasciati in Messico dalla "Secretaría de Economía" (Ministero dell'Economia). Il ministero dell'Economia è inoltre competente per:
- rilascio, controllo e revoca delle autorizzazioni agli esportatori autorizzati
- controlli a posteriori su richiesta di un'autorità doganale di uno Stato membro dell'UE
L'autorità doganale messicana può chiedere alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE di verificare il carattere originario delle merci o l'autenticità della prova dell'origine. L'esportatore che richiede il certificato deve essere pronto a presentare documenti comprovanti il carattere originario dei prodotti in questione. In particolare, per il Messico, la classificazione tariffaria a 4 cifre delle merci esportate deve essere indicata nella casella 8 del certificato di circolazione EUR.1.
L'appendice III contiene un facsimile di un certificato EUR.1 e fornisce indicazioni per la sua compilazione.
Dichiarazionedi origine
Gli esportatori possono autodichiarare che il loro prodotto è originario dell'UE o del Messico fornendo una dichiarazione di origine. Può essere effettuata da:
- un esportatore autorizzato, oppure
- da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti non superi 6,000 EUR
Per diventare esportatore autorizzato, devi essere in grado di dimostrare alle autorità doganali competenti ("Secretaria Economia" del ministero dell'Economia sul versante messicano) il carattere originario dei vostri prodotti, nonché tutti gli altri requisiti che esse possono imporre. Le autorità competenti possono revocare lo status riconosciuto in caso di abuso. Per saperne di più sulle procedure, contattare le autorità doganali competenti ("Secretaria Economia" del ministero dell'Economia della parte messicana).
Come presentare una dichiarazione di origine
- l'esportatore deve stampare, timbrare o stampare la seguente dichiarazione (nella lingua appropriata) sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale....
Il testo della dichiarazione su fattura può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE e figura nell'appendice IV. Verifica presso le autorità doganali eventuali requisiti supplementari.
La dichiarazione su fattura deve essere firmata a mano. Se sei un esportatore autorizzato, sei esonerato da questo requisito purché consegni alle autorità doganali un impegno scritto che accetti la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione che ti identifichi. Quando compila una dichiarazione su fattura, dovreste essere pronti a presentare documenti comprovanti il carattere originario dei vostri prodotti
La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce, o successivamente all'esportazione, a condizione che sia presentata all'autorità doganale del paese d'importazione non oltre il periodo stabilito dal diritto interno di ciascuna parte: due anni nell'UE e un anno in Messico
Verifica dell'origine
Le autorità doganali possono verificare se un prodotto importato è effettivamente originario o soddisfa altri requisiti in materia di origine. La verifica si basa su:
- cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle parti importatrici e delle parti esportatrici
- controlli effettuati dalle dogane locali. Non sono consentite visite della parte importatrice presso l'esportatore
Le autorità della parte esportatrice procedono alla determinazione definitiva dell'origine e ne informano le autorità della parte importatrice.